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Sentenza

Sentenza del 08/02/2024 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia

IVA - sospensione rimborso - processo verbale di constatazione - carico pendente - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione del provvedimento di sospensione del rimborso IVA adottato dall'Ufficio sulla base dell'esistenza di un processo verbale di constatazione (p.v.c.) notificato il 15/03/2023, redatto a seguito di verifica della Guardia di Finanza (dicembre 2022 - marzo 2023). La ricorrente sosteneva che il p.v.c. è un atto istruttorio/endoprocedimentale e non rientra tra gli 'atti' indicati dall'art. 23 D.Lgs. 472/1997 che giustificano la sospensione; che molti rilievi erano definibili o già regolarizzati (ravvedimento, recepiti in dichiarazioni); e che la sospensione poteva essere giustificata solo da controcrediti IVA, qui esigui.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di sospensione. Ha ritenuto illegittimo il provvedimento perché l'art. 23 D.Lgs. 472/1997 consente la sospensione solo quando sia stato notificato un atto di contestazione, di irrogazione di sanzione o un provvedimento che accerti maggiori tributi, e il p.v.c. non rientra in tali fattispecie essendo atto istruttorio ed endoprocedimentale. La circolare richiamata dall'Ufficio non può prevalere sulla norma di legge. Inoltre la sospensione costituiva un'anticipazione valutativa in violazione dei termini (art. 12 comma 7 L. 212/2000) e si è trattato di somme non certe, liquide ed esigibili. La Corte ha poi escluso la rilevanza della sentenza C-446/18 (Agrobez) per la fattispecie concreta. Condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3.500,00.

Norme richiamate

  • art. 23, D.Lgs. 472/1997

    La norma consente la sospensione del rimborso solo se è stato notificato un atto di contestazione, un atto di irrogazione della sanzione o un provvedimento che accerti maggiori tributi; il p.v.c. non rientra in queste ipotesi.

  • paragrafo 1.6, Circolare 19/1993

    L'Amministrazione aveva invocato la circolare per qualificare il p.v.c. come 'carico pendente', ma la Corte ha ricordato che le circolari non hanno rango di fonte di diritto e non possono sostituire la disciplina legislativa.

  • art. 69, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    L'Ufficio aveva richiamato il principio di autotutela/compensazione previsto dall'art. 69 come giustificazione discrezionale della sospensione; la Corte ha considerato tale richiamo tardivo e non idoneo a sanare la carenza di presupposti legali dell'atto impugnato.

  • Corte di Giustizia, sentenza C-446/18 (Agrobez)

    La sentenza C-446/18 riconosce la legittimità, in alcuni casi, di non rimborsare l'IVA relativa a operazioni 'incontestate' se l'amministrazione non è in grado di determinare il debito con certezza. La Corte nazionale ha tuttavia ritenuto la pronuncia non pertinente al caso concreto, perché qui la verifica non era tale da non consentire la determinazione del debito e il p.v.c. non poteva essere trattato come debito già accertato.

  • art. 12 comma 7, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    La Corte ha ritenuto che l'anticipazione della valutazione del p.v.c. da parte dell'Ufficio integri una violazione dei termini procedimentali e dei diritti del contribuente previsti dallo Statuto.

  • Direttiva 2006/112/CE (IVA)

    Richiamata indirettamente tramite la giurisprudenza comunitaria; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della normativa nazionale nella specie non contrasti con la Direttiva, in particolare perché qui mancava la situazione descritta dalla C-446/18.

Massime di principio

  • Il processo verbale di constatazione (p.v.c.) è un atto istruttorio/endoprocedimentale e, di norma, non costituisce un 'carico pendente' idoneo a giustificare la sospensione di un rimborso IVA ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 472/1997.
  • La sospensione del rimborso IVA richiede come presupposto un atto notificato che accerti effettivamente maggiori tributi o sanzioni (atto di contestazione o provvedimento di accertamento); mere ipotesi o rilievi non definitivi non bastano.
  • Le circolari dell'Amministrazione non possono sostituire o derogare la legge: la mera richiamata di una circolare non legittima una sospensione se mancano i presupposti normativi.
  • Per giustificare la compensazione/sospensione devono esistere crediti certi, liquidi ed esigibili; valutazioni anticipate su rilievi non definitivi sono illegittime.
  • La giurisprudenza comunitaria (es. C-446/18) può giustificare la non erogazione di rimborsi solo in specifiche condizioni (impossibilità di determinare il debito in relazione ad operazioni incontestate): non è automaticamente applicabile a ogni p.v.c.
  • In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe documentare eventuali regolarizzazioni (ravvedimento, definizioni), contestare tempestivamente la motivazione dell'atto di sospensione e, se necessario, chiedere l'annullamento giudiziale fondato sull'assenza di presupposti di legge e sulla violazione dei termini procedimentali.

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