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Sentenza

Sentenza del 08/02/2024 n. 43 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un accertamento catastale che aveva riclassificato un compendio immobiliare precedentemente censito in categorie D/8 e A/10 nella categoria catastale E/1, sostenendo che alcune unità del complesso avessero autonomia funzionale (e pertanto non rientrassero in E/1). L'Ufficio ha richiamato l'art. 2, co. 40 del D.L. 262/2006 conv. nella L. 286/2006 e ha posto a supporto la presenza di otto contratti di locazione per dimostrare la separata funzionalità di parti dell'immobile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha riunito i due procedimenti e rigettato gli appelli dell'Agenzia confermando le sentenze di primo grado che avevano annullato l'accertamento catastale. Il collegio ha ritenuto provata la natura di interporto del complesso (servizio pubblico di interporto) per elementi fattuali quali il collegamento ferroviario, la presenza di magazzini, depositi e piazzali per la movimentazione merci, nonché la partecipazione di maggioranza del Comune nella compagine societaria, che indicano interesse pubblico e integrazione funzionale delle strutture. L'Agenzia non ha dimostrato in modo specifico e sufficiente l'autonomia funzionale delle singole porzioni dedotte estranee. Il collegio ha inoltre richiamato la giurisprudenza di Cassazione (SS.UU. n. 9940/2005) sul carattere di organismo di diritto pubblico degli interporti, e ha ritenuto non applicabile al caso la pronuncia Cass. n. 9018/2014. Gli appelli sono stati quindi respinti; l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di questo grado, liquidate in Euro 2.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • D.L. 262/2006, art. 2, comma 40 (conv. L. 286/2006)

    L'Ufficio ha invocato la norma per sostenere che gli immobili commerciali-industriali con autonoma funzionalità non devono essere accatastati in E/1; il collegio però ha ritenuto che nel caso concreto non fosse dimostrata tale autonomia.

  • L. 240/1990, art. 1 (definizione di interporto)

    Richiamata nella motivazione di primo grado per evidenziare che le diverse componenti immobiliari concorrono alla funzione di interporto; il collegio ha dato rilievo alla definizione per qualificare il complesso come struttura pubblica/di interesse generale.

  • L. 11.2.1994 n. 109

    Il collegio ha richiamato i requisiti di personalità giuridica e dominanza pubblica previsti dalla legge per individuare gli enti gestori di servizi pubblici e giustificare la natura di organismo di diritto pubblico dell'interporto.

  • Cass. SS.UU., sent. n. 9940/2005

    "..gli interporti - costituendo una delle infrastrutture fondamentali per il sistema nazionale dei trasporti - soddisfano bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale; ne consegue che enti chiamati a gestire questo servizio pubblico... rientrano tra gli organismi di diritto pubblico..."

    La Corte territoriale ha applicato questo principio per ritenere che il complesso svolga un servizio di interesse generale e quindi rientri nella categoria catastale E/1.

  • Cass. sent. n. 9018/2014

    Richiamata dall'Agenzia come possibile contrasto giurisprudenziale; il collegio ha ritenuto che quella pronuncia non sia sovrapponibile al caso di specie e non sufficiente a cambiare la qualificazione del complesso.

Massime di principio

  • Per qualificare un complesso come interporto e attribuire la categoria catastale E/1 è necessario dimostrare l'integrazione funzionale delle componenti (magazzini, piazzali, collegamento ferroviario, strutture di supporto) e l'effettivo svolgimento di un servizio di interesse generale.
  • La sola presenza di contratti di locazione o di alcune unità non direttamente usate per l'attività principale non è sufficiente a provare l'autonomia funzionale; l'Amministrazione deve fornire elementi specifici e circostanziati che dimostrino la separazione funzionale delle parti.
  • La partecipazione pubblica rilevante nella compagine societaria e l'esistenza di infrastrutture di collegamento (es. ferrovia) sono indici importanti per riconoscere la natura pubblica/di interesse generale dell'attività e giustificare la classificazione in E/1.
  • La giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 9940/2005) tende a considerare gli interporti come organismi di diritto pubblico quando ricorrono i requisiti di legge; pertanto, casi analoghi dovranno essere valutati alla luce di tali requisiti e degli elementi fattuali concreti.
  • Quando l'Ufficio fiscale contesta una classificazione catastale su base di autonomia funzionale, è necessario che l'accertamento contenga una motivazione dettagliata e prove puntuali (es. descrizione di autonomie operative, differente destinazione d'uso non riconducibile al servizio principale) per poter mutare la categoria attribuita dal denunciante.

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