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Sentenza

Sentenza del 08/02/2024 n. 121 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

Regime speciale iva opere d'arte - casa d'asta - rapporto di commissione - mandato senza rappresentanza - non acquista mai la proprietà dei beni - indetraibilità IVA su spese accessorie alla vendita - non spese generali su acquisti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e sanzioni per l'anno 2016. Il tema centrale è la determinazione della detraibilità dell'IVA su spese sostenute dalla casa d'aste (compensi per esperti, trasporto, catalogazione, restauro, pubblicità ecc.). L'Ufficio ha ritenuto tali costi "spese accessorie alla vendita" non detraibili in base al regime speciale per le vendite all'asta (art. 40-bis D.L. 41/1995), mentre la ricorrente sosteneva che si tratta di spese generali inerenti all'attività e quindi detraibili.

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il rapporto casa d'aste/committente sia un mandato di commissione (art. 1731 c.c.) nelle forme del mandato senza rappresentanza: la proprietà del bene passa direttamente dal committente all'aggiudicatario e la casa d'aste non acquista i beni in senso sostanziale. Ai fini IVA, il regime speciale di cui all'art. 40-bis D.L. 41/1995 considera che il passaggio dal committente al commissionario si considera effettuato all'atto della vendita; ne consegue che non si verifica un vero acquisto e, quindi, le spese accessorie sostenute per la vendita sono indetraibili. Pertanto è legittimo il recupero dell'IVA per € 103.516,89. Sul punto delle perdite su crediti (€ 15.291,60) la Corte ha ricordato la distinzione tra utile civilistico e fiscale e l'applicazione delle norme tributarie per la fiscalità. Anche le censure procedurali e sulla motivazione e la proporzionalità delle sanzioni sono state rigettate. Condanna alle spese di giudizio, liquidate in € 3.500,00.

Norme richiamate

  • art. 1731 c.c.

    "Il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario"

    La Corte ha qualificato il rapporto casa d'aste/committente come mandato di commissione, nelle forme del mandato senza rappresentanza: la casa d'aste vende a proprio nome ma per conto del committente, e la proprietà del bene passa direttamente dal committente all'acquirente.

  • art. 40-bis D.L. 41/1995

    "Il comma 4 prevede che nella commissione alla vendita, il passaggio dal committente (affidatario) al commissionario (casa d'aste) si considera effettuato all'atto della vendita da parte del commissionario"

    Ai fini IVA il legislatore considera che il trasferimento si realizza all'atto di vendita; ciò implica che, non essendovi un acquisto antecedente del bene da parte della casa d'aste, le spese correlate alla vendita non possono essere considerate spese accessorie all'acquisto e quindi l'IVA su tali spese è indetraibile (art. 40-bis c.2).

  • art. 40-bis comma 2 L. 41/1995

    Richiamata dalla Corte per affermare l'indetraibilità dell'IVA sulle spese accessorie sostenute dalla casa d'aste in quanto non riconducibili ad un acquisto di beni da parte della stessa.

  • art. 36 D.L. 41/1995

    Norma del regime speciale per i rivenditori di beni usati/oggetti d'arte; la ricorrente aveva invocato analogie con tale regime, ma la Corte ha escluso la possibilità di applicare analiticamente le regole dei rivenditori al regime specifico delle vendite all'asta (art. 40-bis).

  • Circolare 177/1995 (Agenzia delle Entrate)

    La Circolare fornisce indirizzi operativi per il regime dei rivenditori (art. 36-40) e non costituisce regola primaria per il regime delle case d'asta; la Corte ha ritenuto illegittimo basare l'accertamento sull'errata estensione di tale Circolare al regime d'asta, ma ha comunque confermato la posizione dell'Ufficio sulla base delle norme primarie (art. 40-bis).

  • art. 42 DPR n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per contestare presunti vizi di sottoscrizione dell'atto; la Corte ha rilevato l'assenza di difetto di sottoscrizione.

  • art. 5 D.Lgs. n. 472/1997

    Norma sulle sanzioni che prevede la presunzione di colpa per le violazioni tributarie; la Corte ha osservato che grava sul contribuente l'onere di provare di aver agito senza colpa.

  • art. 7 D.Lgs. n. 472/1997

    Disposizione sul principio di proporzionalità delle sanzioni; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni della ricorrente circa la sproporzione e ha respinto la richiesta di riduzione.

  • art. 101 comma 5 e art. 106 comma 2 TUIR

    Richiamati in relazione alla deduzione delle perdite su crediti: la Corte ha sottolineato la distinzione tra criteri civilistici e criteri fiscali, ribadendo che per la determinazione fiscale occorre attenersi alle norme tributarie.

Massime di principio

  • Il rapporto tra casa d'aste e committente è, normalmente, un mandato di commissione (mandato senza rappresentanza): la proprietà del bene passa dal committente direttamente all'aggiudicatario; la qualificazione contrattuale è determinante per la disciplina IVA.
  • Ai fini IVA le vendite all'asta sono regolate dal regime speciale (art. 40-bis D.L. 41/1995): il passaggio di titolarità è considerato all'atto della vendita e ciò comporta che non si configura un "acquisto" da parte della casa d'aste idoneo a giustificare la detrazione dell'IVA su spese direttamente connesse alla vendita del bene affidato.
  • Le spese sostenute dalla casa d'aste per il reperimento, trasporto, catalogazione, restauro, valutazione, fotografia e pubblicità dei lotti destinati all'asta sono normalmente da inquadrare come spese accessorie alla vendita e, nel regime d'asta, risultano indetraibili ai fini IVA; possono invece trovare diversa qualificazione solo se la casa d'aste acquista effettivamente i beni per conto proprio.
  • Non è corretto applicare automaticamente le regole del "regime dei rivenditori" (art. 36 e ss. D.L. 41/1995) alle vendite all'asta: occorre verificare la disciplina specifica dell'art. 40-bis e la concreta struttura contrattuale e gestionale dell'operazione.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno che la documentazione contrattuale (mandati, condizioni d'asta, ripartizione dei costi) sia chiara e che venga indicato espressamente chi sostiene e/o viene fatturato per le spese: se le spese vengono fatturate al committente o all'aggiudicatario, la detrazione IVA segue la qualificazione economica dell'operazione.
  • Sulle perdite su crediti e altre poste di bilancio, la qualificazione civilistica non determina automaticamente effetti fiscali: per la fiscalità occorre attenersi ai criteri e alle norme tributarie; pertanto le scelte contabili devono essere supportate da criteri di fiscalità coerenti.
  • In caso di contestazioni sull'operato dell'Ufficio (vizi procedurali, motivazione, sottoscrizione) è necessario documentare puntualmente le irregolarità: le eccezioni meramente formali senza prova non sono sufficienti a invalidare l'accertamento.
  • In tema di sanzioni il contribuente ha l'onere di provare l'assenza di colpa per ottenere l'esclusione o l'attenuazione; le richieste di proporzionalità devono essere motivate con elementi concreti.

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