Sentenza del 08/02/2024 n. 3632 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha chiesto il rimborso di 32.910 euro di IRAP versata per i periodi d’imposta 2015, 2016 e 2017. Sosteneva di avere svolto la propria attività professionale esclusivamente nell’organizzazione della KPMG Advisory S.p.A., unico committente, senza una propria autonoma organizzazione, personale o beni strumentali rilevanti. Dopo il silenzio-rifiuto, la CTP di Milano aveva respinto il ricorso e la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello. In cassazione A.A. ha proposto due motivi: violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, perché la CTR avrebbe valutato l’organizzazione della società anziché quella del contribuente; e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’assenza di una propria organizzazione era pacifica e non contestata dall’Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che A.A. fosse inserito in una struttura organizzata e diretta da un soggetto giuridico distinto e non ne fosse titolare o responsabile sul piano organizzativo. La mera fruizione della struttura della società, anche se il professionista ne è socio, non integra il presupposto dell’autonoma organizzazione IRAP; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario e riconoscendo il diritto al rimborso richiesto. L’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione: 3.000 euro per compensi e 1.036 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA; spese dei gradi di merito compensate.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Il requisito dell'"autonoma organizzazione" di cui all' art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 , quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi di segreteria ovvero meramente esecutive.
L’IRAP richiede che il professionista sia responsabile della propria organizzazione e che questa presenti risorse eccedenti il minimo necessario oppure un impiego non occasionale di lavoro altrui oltre la soglia indicata. Non basta utilizzare una struttura organizzata da un altro soggetto: l’organizzazione deve fare capo al contribuente anche sotto il profilo organizzativo.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP, occorre verificare chi sia titolare e responsabile dell’organizzazione, non soltanto se il professionista utilizzi una struttura organizzata.
- L’attività svolta nell’organizzazione di una società distinta, anche quando il professionista ne è socio o dipendente, non integra di per sé autonoma organizzazione IRAP se la struttura e la relativa gestione fanno capo alla società.
- La partecipazione del professionista al capitale della società non è sufficiente, da sola, a renderlo titolare o responsabile dell’organizzazione ai fini IRAP.
- Quando il presupposto dell’autonoma organizzazione è escluso e non servono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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