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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30473/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, riformando la decisione del GIP, ha assolto Perrone dal reato indicato al capo 3 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e ha rideterminato le pene per il residuo reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001. L'imputazione riguardava la realizzazione in zona agricola, sulla base di un permesso di costruire ritenuto illegittimo, di un edificio commerciale di 7.850 mq: Perrone come legale rappresentante della società committente e Crispino come progettista e direttore dei lavori. Con la sentenza di merito è stata altresì disposta la demolizione dell'opera abusiva. I ricorrenti deducono vizi di motivazione, errori di applicazione della normativa urbanistica e procedurale (anche in relazione alle correzioni materiali del dispositivo), violazioni del contraddittorio e del divieto di reformatio in peius nonché questioni relative alla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Crispino Mauro Roberto. Il ricorso di Perrone Davide Maria è stato ritenuto fondato, ma solo con riferimento al trattamento sanzionatorio: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rideterminandola in mesi due di arresto ed euro 1.600 di ammenda (applicando la disposizione di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p.). Per il resto il ricorso di Perrone è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la realizzazione dell'opera in assenza di titolo legittimo integra la contravvenzione di cui all'art. 44 DPR 380/2001 anche quando il titolo risulti macroscopicamente illegittimo, e ha ritenuto legittimo l'ordine di demolizione nei confronti dei soggetti nei cui confronti può essere disposto l'adempimento (proprietario/committente), precisando che tale ordine non rientra nel divieto di reformatio in peius. Per l'inammissibilità del ricorso di Crispino è stata inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 44

    Individua la contravvenzione per esecuzione di opere 'sine titulo' e comprende i casi in cui il permesso di costruire, pur esistente, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistica; la Corte conferma che l'assenza del titolo, anche se derivante da illegittimità, integra il reato e giustifica l'ordine di demolizione.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 31

    Regola l'ordine di demolizione: la Corte precisa che l'ordine può essere impartito nei confronti del proprietario o di chi è in condizione di adempiere, e che si tratta di sanzione amministrativa ablativa conseguenziale alla condanna.

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 14

    Norma richiamata in relazione ai casi di deroga ai piani urbanistici per interventi di interesse pubblico; la sentenza rileva la mancata osservanza delle procedure di partecipazione e assensi previsti.

  • legge regionale Calabria n. 19 del 2002, artt. 30, 60, 65

    Regolano l'adozione e l'esecutività dei Piani attuativi unitari; la Corte valuta che nel caso in esame il PIP non è mai divenuto esecutivo per mancanza degli adempimenti successivi, con conseguente permanenza della destinazione agricola.

  • d.P.R. n. 160 del 2010, art. 8.3

    Citato in relazione alla procedura di verifica per grandi strutture commerciali e alla necessità dei pareri e standard previsti; la mancata osservanza di detti requisiti ha inciso sulla regolarità dei titoli rilasciati.

  • codice di procedura penale, art. 442, comma 2

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento limitato al trattamento sanzionatorio, di procedere direttamente alla rideterminazione della pena; applicata per ridurre la pena di Perrone alla metà.

  • codice di procedura penale, art. 178

    Riferita alle nullità e al contraddittorio: la giurisprudenza consolidata considera nulla la correzione 'de plano' dell'errore materiale adottata senza camera di consiglio e senza avviso alle parti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad aumentare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso determinata da colpa; tale facoltà è stata esercitata nei confronti di Crispino.

  • codice penale e altre norme processuali richiamate (art. 110 c.p., art. 323 c.p., art. 62-bis c.p.)

    Art. 110 c.p. riguarda la concorrenza di reati; art. 323 c.p. era richiamato in capo di imputazione per fatti da cui Perrone è stato poi assolto; art. 62-bis c.p. è stata considerata nella determinazione della pena di base e nelle attenuanti applicate.

  • Costituzione (art. 24, art. 111) e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 e 7)

    Richiamate dai ricorrenti in relazione a garanzie processuali e principio di legalità delle sanzioni; la Corte ha valutato tali doglianze alla stregua degli argomenti di merito e procedurali risultando le censure inammissibili o infondate.

Massime di principio

  • La realizzazione di opere 'sine titulo' integra la contravvenzione prevista dall'art. 44 DPR 380/2001 anche quando il permesso di costruire esista ma sia macroscopicamente illegittimo: l'illegittimità sostanziale del titolo può equivalere all'assenza del titolo ai fini penali.
  • L'ordine di demolizione è sanzione amministrativa ablativa conseguenziale alla condanna e può essere disposto nei confronti del proprietario o di chi è in condizione di adempiere; non costituisce una pena sostanziale rientrante nel divieto di reformatio in peius per l'appello proposto dal solo imputato.
  • La correzione di errori materiali nel dispositivo può essere effettuata da collegio in diversa composizione rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza, ma la correzione 'de plano' senza preventiva camera di consiglio e senza avviso alle parti è affetta da nullità.
  • Quando la nullità o viziosità riguarda solo la determinazione della pena, la Corte di Cassazione può, senza rinvio, provvedere direttamente a rideterminare la pena (art. 442 c.p.p.), riduzione che può essere applicata anche in presenza di declaratoria di invalidità di una correzione materiale.
  • Le censure che si fondano su ricostruzioni fattuali complesse e documenti non posti in discussione in sede di legittimità rischiano di essere dichiarate inammissibili: l'impugnazione in Cassazione è essenzialmente di diritto e richiede limiti alle nuove prove e deduzioni fattuali.
  • La responsabilità penale del direttore dei lavori e degli esecutori non comporta automaticamente l'obbligo di demolizione nei loro confronti: l'ordine di demolizione colpisce prioritariamente il proprietario o il soggetto che materialmente possa adempiere all'eliminazione dell'opera.

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