Cassazione Penale, Sentenza n. 30443/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Roma (10/10/2024), deducendo erronea interpretazione e applicazione dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 606, lett. b) c.p.p.: in sostanza ha contestato che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare nel loro complesso e con il necessario "motivo rafforzato" tutte le acquisizioni probatorie (dichiarazioni dei collaboratori RICCARDO e PUGLIESE, dichiarazioni del coimputato GINCA, tabulati telefonici, intercettazioni, videoregistrazioni e riscontri sulla fornitura delle armi), sostenendo che tali elementi, letti unitariamente, confermerebbero il coinvolgimento materiale e morale di Angelo TRAVALI nell'omicidio di Nicolas Adrian GIUROIU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato correttamente i principi di valutazione delle chiamate in correità e delle dichiarazioni dei collaboratori (credibilità soggettiva, specificità, coerenza, costanza, spontaneità e riscontri esterni), ha motivato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni di RICCARDO e PUGLIESE e ha illustrato perché gli elementi ritenuti riscontri dalla Corte di primo grado non superavano il vaglio dell'attendibilità intrinseca. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità (impossibilità di riesame libero del fatto) e ha ritenuto che le censure del Procuratore costituissero essenzialmente una diversa interpretazione dei fatti, non una violazione di legge o un vizio motivazionale rilevante ai fini di cassazione.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni rese da terzi (in particolare collaboratori e dichiarazioni de relato); la Corte ha richiamato la necessità di vagliare prima credibilità soggettiva e consistenza intrinseca e poi i riscontri esterni
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Censura di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione non manifestamente illogica né insufficiente rispetto alle valutazioni di fatto impugnate
art. 416-bis cod. pen.
Aggiunzione richiamata nella sentenza di primo grado (esclusa dall'accusa e dal giudice di merito); menzionata come contestazione iniziale rispetto alla responsabilità del ricorrente
artt. 110 e 326 cod. pen.
Riferiti a concorso nel reato e a false attestazioni/peculato d'ufficio menzionate nel procedimento connesso (p.es. assoluzione del poliziotto Ninnolino che incideva sui riscontri accusatori)
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. Marino, Troise, Aquilina, altre pronunce)
Principi consolidati sulla valutazione delle chiamate in correità e delle dichiarazioni di collaboratori: ordine logico di esame (credibilità soggettiva, consistenza intrinseca, riscontri esterni), necessità di motivazione puntuale se ci si discosta da precedenti valutazioni favorevoli all'attendibilità
Massime di principio
- La valutazione delle dichiarazioni di collaboratori deve seguire l'ordine logico: prima credibilità soggettiva, poi coerenza/precisione/costanza delle dichiarazioni, infine verifica dei riscontri esterni
- Le dichiarazioni de relato o del collaboratore possono valere ai fini della prova solo se presentano attendibilità intrinseca e convergenze riscontrabili; riscontri esterni non possono supplire a dichiarazioni intrinsecamente inaffidabili
- In appello l'assoluzione può essere pronunciata se emerge una ricostruzione alternativa e plausibile che generi ragionevole dubbio; non è necessario che la difesa superi 'oltre ogni ragionevole dubbio' lo standard usato in primo grado
- La Suprema Corte, in sede di legittimità, controlla la logica e la sufficienza della motivazione del giudice di merito ma non può rivedere liberamente la valutazione di fatto o sostituirsi al giudice sulla scelta tra ricostruzioni concorrenti
- Un ricorso per cassazione fondato su una diversa valutazione probatoria è spesso inammissibile se non evidenzia specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali (insufficienza, contraddittorietà, manifesta illogicità)
- Se la corte d'appello si discosta da precedenti sentenze che avevano ritenuto attendibili gli stessi collaboratori, deve motivare puntualmente la ragione di tale discesa di attendibilità; tuttavia tale diversa valutazione è ammissibile se adeguatamente motivata e riferita al diverso contesto di prova
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