Cassazione Penale, Sentenza n. 30441/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione con unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame di una memoria difensiva inviata tempestivamente (entro 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile) e non valutata dal GIP nella ordinanza di convalida
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha accertato che la memoria difensiva era stata effettivamente inviata in tempo (PEC del 18/03/2025 ore 18:02:49) ma ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce come l'omessa valutazione di memorie difensive non determini nullità automatica: può solo incidere sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione se le argomentazioni trascurate erano decisive. Il ricorrente non ha indicato in modo specifico quale elemento decisivo fosse stato omesso; inoltre il GIP aveva motivato adeguatamente la ricostruzione fattuale (videosorveglianza, travisamento del volto, condotta sul luogo degli scontri). Per questi motivi il motivo è ritenuto infondato. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che legittima l'imposizione di prescrizioni di pubblica sicurezza da parte del Questore; nel caso in esame è il provvedimento questorile oggetto di convalida
La Corte richiama l'art. 121 c.p.p. che distingue tra "memorie" (argumentum) e "richieste" (petitum): le memorie ampliano l'argomentazione e la loro omissione non produce di per sé nullità, salvo che gli argomenti omessi siano decisivi per la decisione
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in cassazione a carico del ricorrente
Massime di principio
- La presentazione tempestiva di una memoria difensiva entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile deve essere documentalmente dimostrata (es. PEC) e rileva, ma la sua mera omissione di valutazione da parte del giudice non determina automaticamente la nullità del provvedimento
- Per far valere l'omessa valutazione di una memoria in sede di cassazione è necessario indicare con precisione quale argomento contenuto nella memoria fosse decisivo e come la sua mancata considerazione abbia inciso sulla tenuta logico-giuridica della decisione
- L'omessa decisione su richieste (petitum) può dar luogo a vizio di omessa pronuncia; l'omessa trattazione di argomentazioni (argumenta) può fondare il vizio di motivazione solo se gli elementi trascurati avevano carattere di decisività
- La convalida di un provvedimento del Questore deve essere richiesta e pronunciata nei termini di legge (48 ore dalla notifica): il rispetto dei termini processuali è requisito formale essenziale
- Le risultanze probatorie dirette (es. riprese di videosorveglianza, identificazioni) che sono adeguatamente motivate dal giudice di merito rendono difficoltoso il successo di impugnazioni basate su generiche censure di difetto di riscontro probatorio
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