L.R. Calabria 19/2002
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDisciplina per la Calabria la pianificazione territoriale e urbanistica, la partecipazione, gli strumenti regionali, provinciali e comunali, la VAS, le procedure di approvazione e i regimi transitori. Molte disposizioni hanno termini e scadenze ormai decorsi (adeguamenti, approvazioni 2016-2023), ma la legge resta il testo quadro urbanistico regionale, con parti oggi superate o di fatto non più operative.
Legge urbanistica regionale della Calabria
Legge urbanistica della Calabria
La legge definisce il quadro generale della pianificazione territoriale e urbanistica della Regione Calabria, organizzando competenze, strumenti, procedure partecipative, contenuti tecnici e regimi di salvaguardia. Nel testo consolidato sono presenti numerose modifiche successive, ma la disciplina va letta come sistema unitario applicabile esclusivamente nel territorio regionale.
Finalità, principi generali e riparto di competenze
La legge persegue sviluppo sostenibile, tutela, recupero e uso appropriato del territorio, valorizzando partecipazione, sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e concertazione tra Regione, Province, Città metropolitana di Reggio Calabria, Comuni, enti di area vasta e soggetti portatori di interessi pubblici e privati. Le funzioni di governo del territorio sono attribuite ai Comuni, salvo quelle riservate alla Regione e alle Province per scelte di interesse sovracomunale.
La pianificazione deve:
- fondarsi su conoscenza completa dei caratteri fisici, ambientali, paesaggistici, economico-sociali e demografici del territorio;
- privilegiare continuità urbana, contenimento del consumo di suolo, riqualificazione del costruito e risparmio territoriale;
- orientare le trasformazioni alla sostenibilità ambientale e alla tutela dell’identità culturale e paesaggistica;
- promuovere la rigenerazione urbana e l’ammagliamento dei tessuti urbani privi di attrattività.
Partecipazione e pubblicità
Il procedimento pianificatorio richiede forme rafforzate di partecipazione e pubblicità. Ogni amministrazione che avvia un procedimento di pianificazione nomina un responsabile del procedimento, incaricato anche di garantire pubblicità, accesso ai documenti e partecipazione dei cittadini; il responsabile redige un fascicolo della partecipazione e concertazione, parte integrante del documento preliminare e della VAS.
I Comuni devono pubblicare in albo pretorio e sul sito istituzionale gli strumenti urbanistici vigenti e in itinere, gli atti di pianificazione e gestione del territorio, i progetti edilizi e infrastrutturali pubblici, le istanze dei privati, i titoli abilitativi, i nominativi di progettisti e direttori lavori, nonché gli atti e i materiali della partecipazione popolare. La mancata pubblicazione comporta inefficacia degli atti interessati.
Sono inoltre previsti laboratori di partecipazione urbani, di quartiere e territoriali, soprattutto per strumenti comunali, piani negoziati, piani strategici e opere pubbliche rilevanti; alcune opere urgenti o soggette a termini incompatibili sono escluse da tali adempimenti.
Sistema informativo territoriale e osservatorio paesaggistico
Presso l’Assessorato regionale competente è istituito il Sistema Informativo Territoriale e l’Osservatorio delle trasformazioni territoriali (SITO), che raccoglie atti di pianificazione, dati cartografici e informazioni territoriali. Il SITO costituisce il supporto conoscitivo base per il governo del territorio, cura cartografia di base e temi informatizzati, coordina i flussi informativi tra enti, fornisce dati per la programmazione e per la redazione/aggiornamento degli strumenti urbanistici, e promuove servizi informativi al cittadino.
La legge istituisce anche l’Osservatorio regionale per il paesaggio, con funzioni di coordinamento culturale e tecnico, supporto all’attuazione delle normative paesaggistiche, elaborazione e aggiornamento di strumenti per la tutela-valorizzazione del paesaggio e raccordo con Regione ed enti locali. La politica del paesaggio per la Calabria è parte del QTR.
Strumenti della pianificazione: quadro regionale, provinciale e metropolitano
Lo strumento cardine è il Quadro Territoriale Regionale (QTR), avente valore di piano urbanistico-territoriale e valenza paesaggistica. Il QTR definisce obiettivi regionali, perimetra sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, disciplina le modalità d’intervento e d’uso, indica termini per l’adeguamento dei piani provinciali e comunali e contiene la Carta regionale dei luoghi. La valenza paesaggistica è attuata anche tramite i Piani Paesaggistici d’Ambito (PPd’A).
A livello provinciale, il PTCP coordina le politiche territoriali regionali e la pianificazione comunale, approfondendo il quadro conoscitivo e specificando prescrizioni, localizzazioni e criteri di compatibilità. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria è previsto il PTCM, con funzione di pianificazione territoriale generale e di coordinamento, in raccordo con il QTR.
Piano paesaggistico e Piani Paesaggistici d’Ambito
La legge recepisce la Convenzione europea del paesaggio e prevede il coordinamento con il Ministero competente per la formazione del piano paesaggistico regionale e dei PPd’A. I PPd’A hanno valore di piano paesaggistico, funzione normativa, prescrittiva e propositiva in ambiti sub-provinciali o sovracomunali, e sono elaborati in concertazione con Province, Soprintendenze e altri enti interessati. Il QTR e i PPd’A aggiornano il quadro conoscitivo paesaggistico e sono strettamente connessi alla VAS e alle attività di copianificazione.
Strumenti comunali
Gli strumenti comunali sono il PSC con REU, il POT, i PAU e gli strumenti di pianificazione negoziata. Il PSC definisce le strategie per tutto il territorio comunale, in coerenza con QTR, PTCP/PTCM e PAI; può essere elaborato anche in assenza di strumenti sovraordinati, purché nel rispetto delle linee guida regionali. Il REU disciplina l’attuazione edilizia e urbanistica, i parametri, le modalità di intervento, le norme igienico-sanitarie, energetiche e di sicurezza, oltre alle regole tecniche per il corretto governo del piano.
Il POT è strumento operativo facoltativo, salvo i casi individuati dal QTR/PSC, ha durata quinquennale prorogabile entro limiti definiti, e attua interventi pubblici, privati o misti. I PAU sono strumenti di dettaglio che possono assumere contenuti e effetti di diversi piani attuativi statali, compresi piani di spiaggia e di protezione civile. Gli strumenti negoziati comprendono programmi integrati, programmi di recupero urbano, riqualificazione urbana, recupero insediamenti abusivi, comparti edificatori e programmi d’area.
Rigenerazione urbana, consumo di suolo zero e tutela dei centri storici
La legge valorizza la rigenerazione urbana, volta a riqualificare parti significative di città e sistemi urbani entro il perimetro esistente, favorendo inclusione sociale, qualità della vita e resilienza. È previsto il principio di “consumo di suolo zero” come opzione di pianificazione per i Comuni, con riduzione dei termini procedimentali; la disciplina transitoria collega la scelta alla ricognizione dei suoli già disponibili nel previgente PRG/PdF.
È inoltre disciplinata la tutela e valorizzazione dei centri storici e degli agglomerati di pregio, con un disciplinare regionale che fissa norme, metodologie e tecniche di recupero. I Comuni devono applicare tali disposizioni come misure di salvaguardia, in sostituzione delle norme incompatibili degli strumenti urbanistici vigenti.
VAS, conferenze di pianificazione e conferenze di servizi
La valutazione ambientale strategica è obbligatoria per i piani e programmi indicati dalla normativa statale e accompagna tutto il processo di elaborazione, adozione e approvazione. La VAS comprende rapporto ambientale preliminare, eventuale verifica di assoggettabilità, rapporto ambientale, consultazioni, parere motivato, informazione e monitoraggio.
La conferenza di pianificazione è il momento centrale di concertazione istituzionale: vi partecipano enti territoriali, amministrazioni competenti e forze economico-sociali; il documento preliminare viene inviato in formato digitale e le determinazioni si assumono entro termini perentori, con prevalenza delle regole VAS nei casi di conflitto procedurale.
La conferenza di servizi è utilizzabile per progetti di opere e interventi che richiedono più assensi, anche quando comportano varianti urbanistiche; in tali casi sono previsti passaggi rafforzati di deposito, pubblicità, osservazioni e ratifica consiliare se vi sono modifiche sostanziali.
Procedimento di formazione del QTR, PTCP/PTCM e PSC
Il QTR è formato dalla Giunta regionale con documento preliminare, conferenza di pianificazione, adozione consiliare, deposito per osservazioni e approvazione finale. L’entrata in vigore avviene con la pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BUR.
Il PTCP segue una procedura analoga: documento preliminare adottato dalla Provincia, conferenza di pianificazione, deposito, osservazioni, verifica di conformità/coerenza da parte della Regione, approvazione definitiva del Consiglio provinciale e pubblicazione. Il piano entra in vigore con l’avviso sul BUR.
Il PSC segue una procedura strutturata con avvio da parte della Giunta comunale, documento preliminare, conferenza di pianificazione, adozione consiliare, deposito per osservazioni, acquisizione dei pareri definitivi di conformità/coerenza con QTR, PTCP e PTCM, approvazione finale e pubblicazione sul BUR.
Regimi transitori e salvaguardia
Sono previste misure di salvaguardia per QTR, PTCP/PTCM e PSC, che operano dalla data di adozione dei rispettivi strumenti. Gli atti in contrasto sono nulli o sospesi secondo le regole del testo. Il mancato adeguamento dei piani entro i termini fissati dal QTR comporta l’attivazione di effetti sostitutivi e, per il QTR, il possibile effetto prevalente delle sue prescrizioni sui PTCP inadempienti.
La legge contiene varie norme transitorie per PRG, Programmi di fabbricazione, piani attuativi già approvati, richieste di trasformazione e varianti, con molte scadenze che risultano ormai decorse o legate a finestre temporali chiuse.
Potere sostitutivo e deleghe
La Regione esercita poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti, previo invito ad adempiere entro 60 giorni; in caso di ulteriore inerzia nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente inadempiente. Sono previste deleghe di funzioni in materia di vigilanza edilizia, autorizzazione paesaggistica e compatibilità paesaggistica alle Province, alla Città metropolitana e agli enti parco regionali, con disciplina specifica dei poteri sostitutivi in caso di inerzia.
Supporti tecnici, finanziamenti e qualificazione professionale
La Regione assicura supporto tecnico a Province e Comuni e concede contributi per la formazione degli strumenti urbanistici, con criteri differenziati per Province e Comuni e priorità per i Comuni con minore popolazione o privi di strumentazione generale. La legge prevede inoltre regole stringenti per incarichi professionali di pianificazione, imponendo procedure concorsuali o ad evidenza pubblica, e richiede il coinvolgimento di professionisti abilitati da non più di cinque anni in taluni incarichi.
Disciplina di zona agricola e territorio agro-forestale
La pianificazione delle zone agricole tutela il territorio agro-forestale, promuove la difesa del suolo, la permanenza degli addetti all’agricoltura e il recupero del patrimonio rurale. I Comuni classificano le aree agricole in base a vocazione produttiva, rilevanza paesaggistica, presenza di preesistenze e aree boscate o da rimboschire, comprese le aree gravate da usi civici o proprietà collettiva.
In zona agricola il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali è rilasciato a imprenditori agricoli, in via prioritaria per il recupero dell’esistente. Sono vietate trasformazioni incompatibili con la produzione vegetale o l’allevamento, frazionamenti a scopo edificatorio e usi estranei, salvo la disciplina specifica per impianti da fonti rinnovabili e agro-fotovoltaici. I vincoli di inedificabilità devono essere trascritti.
Standard urbanistici, perequazione e mutamenti di destinazione d’uso
La legge disciplina standard urbanistici di qualità, che possono essere soddisfatti anche mediante servizi o attrezzature private convenzionate e, in certi casi, mediante compensazioni o monetizzazioni. La perequazione urbanistica ripartisce equamente valori immobiliari e oneri di trasformazione, ed è applicata in tutti gli ambiti di pianificazione, anche collegandosi ai programmi di bonifica e agli incentivi previsti dal testo.
La disciplina delle destinazioni d’uso distingue i raggruppamenti residenziale, turistico-ricettivo, produttivo e direzionale, commerciale e agricolo. I mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti sono regolati dal PSC e dal REU, con obbligo di contributo di costruzione nei casi previsti, e con specifiche norme per gli usi consentiti nelle diverse zone omogenee e per gli esercizi di vicinato e le piccole imprese artigiane non inquinanti.
Interventi speciali: comparti edificatori, STU, fiumi e piani d’area
Sono disciplinati comparti edificatori come strumenti di attuazione e controllo urbanistico e di collaborazione pubblico-privata; società di trasformazione urbana; contratti di fiume; programmi d’area e relativi accordi di programma, conferenze e autorità di programma. Tali strumenti sono finalizzati a interventi integrati di riqualificazione, bonifica, rigenerazione, valorizzazione territoriale e sviluppo locale sostenibile.
Disposizioni finali, aggiornamento normativo e standardizzazione dati
La Regione adotta atti di indirizzo, coordinamento tecnico e direttive per l’esercizio delle funzioni delegate. Sono previsti aggiornamenti periodici del QTR, verifiche decennali di attuabilità e adeguamenti conseguenti a modifiche normative. L’Allegato A impone la standardizzazione dei dati spaziali per PSC/PSA, con formato shapefile, riferimento cartografico regionale e regole per la struttura del database geografico e dei metadati del SITO.
Obsolescenza pratica
Molte disposizioni originarie contengono termini di approvazione, adeguamento o regime transitorio ormai scaduti; inoltre diverse discipline settoriali risultano riformulate da modifiche successive. La legge, però, resta il testo quadro ancora rilevante per l’urbanistica calabrese, salvo le parti abrogate o superate e i termini già definitivamente consumati.
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