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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30440/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva condannato l'imputato per i reati indicati e aveva sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilita ex art. 56-bis l. 689/1981. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali e penali (tra cui artt. 545-bis c.p.p., 20-bis c.p., 53, 56-bis e 56-ter l. 689/1981) e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva illegittimamente applicato le prescrizioni previste dall'art. 56-ter l. 689/1981 in modo rigido e automatico, in particolare il divieto di espatrio. Ha rilevato che il divieto trova norma nella legge 1185/1967 e che non dovrebbe applicarsi automaticamente a chi ottiene la sostituzione della pena (richiamando anche giurisprudenza nazionale e la sentenza CEDU Vlasov e Benyash). Ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che le prescrizioni previste dall'art. 56-ter l. 24 novembre 1981, n. 689 (introdotto dall'art. 71 d.lgs. 150/2022) costituiscono il contenuto necessario e predeterminato delle sanzioni sostitutive (semiliberta, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilita) e vanno applicate obbligatoriamente, ivi compreso il divieto di espatrio; non sono punizioni accessorie soggette alla discrezionalita del giudice. Ha respinto il richiamo alla giurisprudenza CEDU ritenendolo non pertinente al caso concreto. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (importo non indicato nel testo fornito). Si conferma la sentenza di merito che aveva condannato l'imputato a anni due e mesi due di reclusione, sostituiti con lavoro di pubblica utilita presso il Tribunale di Vasto con le prescrizioni previste.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-bis

    Disciplina le sanzioni sostitutive della detenzione (es. lavoro di pubblica utilita). E' la norma che consente la sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilita applicata nel caso di specie.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56-ter

    Le prescrizioni previste dall'art. 56-ter (introdotto dall'art. 71 d.lgs. 150/2022) costituiscono il contenuto necessario e predeterminato delle sanzioni sostitutive e vanno applicate obbligatoriamente, compreso il divieto di espatrio; non sono pene accessorie soggette a discrezionalita del giudice.

  • legge 21 novembre 1967, n. 1185

    Norma richiamata dal ricorrente come fonte del divieto di espatrio; la Corte pero ha ritenuto prevalente l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie previste per le sanzioni sostitutive dall'art. 56-ter l. 689/1981.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 71

    Ha introdotto nell'ordinamento le modifiche che hanno portato all'inserimento dell'art. 56-ter nella legge n. 689/1981, rendendo obbligatorie le prescrizioni delle sanzioni sostitutive.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna al pagamento delle spese e la possibilita di irrogare sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente alle spese e a una somma.

  • artt. 10 d.lgs. 74/2000 e 22, co. 12, d.lgs. 286/1998

    Norme in relazione alle quali il Tribunale di Vasto ha dichiarato la responsabilita dell'imputato; indicano i reati a carico del ricorrente definiti nella sentenza di merito.

Massime di principio

  • Quando un giudice applica una sanzione sostitutiva prevista dall'art. 56-bis l. 689/1981, le prescrizioni dell'art. 56-ter l. 689/1981 costituiscono parte integrante e obbligatoria della pena sostitutiva e devono essere applicate, ivi incluso il divieto di espatrio, salvo diversa declaratoria di illegittimita costituzionale o intervento normativo.
  • Il divieto di espatrio previsto tra le prescrizioni delle sanzioni sostitutive non e una misura accessoria discrezionale ma una prescrizione predeterminata; pertanto il ricorso a ragioni di proporzionalita o analogie con altri istituti (messa alla prova, sospensione condizionale) richiede argomentazioni forti e, spesso, una valutazione in sede costituzionale o sovranazionale.
  • Il richiamo a pronunce della Corte EDU e utile se i fatti e le condizioni del caso concreto sono sostanzialmente sovrapponibili; in assenza di sovrapponibilita la Corte nazionale potra ritenere non applicabile il principio CEDU rilevando la diversa funzione della misura domestica.
  • Se l'interesse pratico e evitare il divieto di espatrio, le opzioni praticabili sono limitate: evitare l'accoglimento della sanzione sostitutiva (se possibile), proporre rimedi costituzionali avverso la norma o impugnare specifici atti esecutivi (es. diniego nulla osta al rilascio del passaporto) davanti al giudice dell'esecuzione quando la materia sia competente.
  • Ricorsi infondati o inammissibili possono comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; valutare attentamente le prospettazioni giuridiche e la linea della giurisprudenza di legittimita prima di proporre impugnazioni.

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