Cassazione Penale, Sentenza n. 30436/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per la sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa su ingenti quantitativi di gasolio. Le censure principali: (i) errata interpretazione delle norme sull'immissione in consumo e sul regime di sospensione d'imposta (art. 2 d.lgs. 504/1995) e quindi assenza dell'obbligo d'imposta o estinzione per sequestro; (ii) travisamento o contraddittorietà della motivazione su chi fosse il soggetto passivo e su chi esercitasse il controllo effettivo della filiera commerciale (contrasto tra ruolo attribuito a Eninco/ricorrente e a Alì Nicolò); (iii) errata applicazione delle regole contrattuali (patto di riservato dominio/warrant storage) e del diritto civile; (iv) insufficiente considerazione delle prove che mostrerebbero transazioni economicamente congrue e quindi assenza di consapevolezza della frode; (v) doglianze sulla quantificazione e disparità tra pena detentiva ridotta e pena pecuniaria elevata; (vi) quesiti di legittimità costituzionale dell'art. 40 d.lgs. 504/1995 (riguardo alla misura pecuniaria e all'equiparazione tentato/consumato); (vii) omissione di acquisizione di atti stranieri/prodotti in altro procedimento e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la logica motivazione della Corte d'appello che aveva: ridotto la pena a due anni di reclusione e comminato una pena pecuniaria pari a euro 34.017.880 a ciascuno; concesso la sospensione condizionale della pena; revocato la confisca della somma di euro 61.500 sequestrata ad Amato; confermato nel resto le condanne per la sottrazione alle accise (art. 40 d.lgs. 504/1995 e concorso). La Cassazione ha ritenuto infondate le questioni di diritto e di fatto sollevate, ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (controllo solo su mancata o manifestamente illogica motivazione o su travisamento della prova), e ha posto l'onere sul ricorrente di dimostrare il travisamento con documentazione. Ha altresì precisato che il sequestro non estingue automaticamente l'obbligazione tributaria ai fini delle sanzioni, che la responsabilità può ricadere su soggetti diversi dal titolare formale se hanno partecipato allo svincolo irregolare e ne avevano conoscenza, e che elementi quali prezzo anomalo, controllo contrattuale (warrant storage), documenti di trasporto 'compiacenti' e comunicazioni tra gli attori possono legittimamente fondare la valutazione di consapevolezza e concorso.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1995 (imposta sulle accise)
art. 40, comma 1, lett. b); art. 2 (commi 1-4); art. 7; art. 6; art. 8
La Corte interpreta l'art. 2 nel senso che l'obbligazione sorge all'importazione e diviene esigibile all'immissione in consumo; lo svincolo irregolare dal regime sospensivo si considera sempre immissione in consumo e determina l'esigibilità dell'accisa; l'art. 7 individua soggetti obbligati anche in solido fra chi ha garantito il pagamento e chi ha partecipato allo svincolo irregolare conoscendone la natura.
Codice penale
art. 81; art. 110; artt. 1253 e segg. c.c.; artt. 132, 133 c.p.; art. 192 c.p.p. (richiamato nel testo delle doglianze)
Richiamati i principi sul concorso di persone nel reato (art.110) e sulle modalità di determinazione della pena (art.81 e norme sanzionatorie). La Corte verifica corretta applicazione delle norme penali e delle circostanze di cui all'art.133 c.p. per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)
Il sequestro o la confisca delle merci estingue l'obbligazione doganale ai sensi del regolamento, ma il par.2 chiarisce che tale estinzione non esclude l'applicabilità di sanzioni se la normativa nazionale prevede che l'esistenza dell'obbligazione costituisca base per la determinazione delle sanzioni; la Cassazione ne deduce che il sequestro non estingue automaticamente la responsabilità penale/tributaria ai fini sanzionatori.
Direttiva (UE) 2020/262 e D.Lgs. n. 180/2021
Citate dai ricorrenti in relazione alla disciplina della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e ai regimi di sospensione; la Corte richiama la normativa nazionale traspositiva e conferma l'applicazione dell'art.2 d.lgs. 504/1995 ratione temporis.
Codice di procedura penale
art. 603, comma 2; art. 234; art. 192
La Corte ricorda che atti formati in altri procedimenti (ordinanze, sentenze non irrevocabili) non possono essere assunti come prova dei fatti ivi rappresentati; l'art.603 non impone acquisizioni che trasformino tali atti nella prova dei fatti sostanziali del processo in corso.
Massime di principio
- In materia di accise, l'uscita dal deposito fiscale verso destinazioni diverse da quelle documentate (svincolo irregolare) configura immissione in consumo e rende l'accisa esigibile; il sequestro successivo non estingue automaticamente la responsabilità penale o l'obbligazione ai fini delle sanzioni.
- La responsabilità penale per sottrazione alle accise può ricadere anche su soggetti diversi dal 'titolare formale' dell'obbligazione se hanno partecipato allo svincolo irregolare e ne avevano (o dovevano ragionevolmente avere) conoscenza: rilevano contributi causali e consapevolezza dell'evento.
- Elementi tipicamente valutati come indizi di partecipazione consapevole: prezzo anomalo rispetto al mercato, controllo contrattuale sul deposito (es. warrant storage), documenti di trasporto 'compiacenti' che indicano destinazioni non corrispondenti alla reale consegna, comunicazioni interne che dimostrano coordinamento/controllo della filiera, riprese e osservazioni del flusso di prodotti.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito è limitato: si interviene solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione o per travisamento della prova debitamente documentato; non è consentita una rinnovata valutazione di merito delle prove.
- Per contestare efficacemente in Cassazione il travisamento della prova occorre allegare/trascrivere integralmente gli atti decisivi e dimostrare che la loro lettura da parte del giudice di merito è palesemente errata o inventata, con effetto decisivo sulla tenuta logica della decisione.
- Le questioni di costituzionalità connesse ai limiti della pena pecuniaria o all'equiparazione tentato/consumato sono difficilmente pregnanti se la sanzione applicata rientra nei limiti edittali previsti dalla norma; inoltre la Corte valuta la rilevanza di tali questioni solo se attinenti al caso concreto.
- Documenti provenienti da procedimenti diversi (ordinanze di altra autorità) non possono essere automaticamente trasformati in prova dei fatti: possono fornire elementi di giudizio limitati e richiedono corretta valutazione nel contraddittorio.
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