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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30437/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la decisione del Tribunale cautelare che aveva dichiarato loro difetto di legittimazione e di interesse a chiedere il dissequestro delle somme giacenti sul conto corrente della Outlet Carburanti s.r.l.. Lamentano che il sequestro non fosse diretto alla società ma alle tre persone fisiche che utilizzavano la società come "schermo" e disponevano effettivamente del denaro, come indicato dal GIP; la misura era stata inoltre convertita dalle quote sociali al denaro sui conti della società, dimostrando la fungibilità e la disponibilità effettiva dei beni agli indagati. Hanno dunque sostenuto di avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione essendo titolari della disponibilità materiale delle somme sottoposte a sequestro.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la legittimazione astratta prevista dall'art. 322 cod. proc. pen. richiede, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, la sussistenza di un interesse concreto e attuale all'impugnazione collegato all'eventuale diritto alla restituzione del bene sequestrato (richiamo degli artt. 568 e 591 cod. proc. pen. e della giurisprudenza). Nel caso concreto, dal titolo cautelare emergeva che la Outlet Carburanti s.r.l. era stata qualificata come mero "schermo" nella disponibilità degli indagati e che il sequestro veniva disposto finalizzato alla confisca per equivalente su beni nella disponibilità delle persone fisiche; conseguentemente i ricorrenti erano legittimati ad impugnare il provvedimento e il Tribunale cautelare aveva erroneamente escluso il loro interesse. La Corte ha quindi accolto il ricorso e ha disposto che la decisione di merito sia riesaminata alla luce dei principi enunciati (annullamento/parziale annullamento del provvedimento impugnato e rinvio per nuovo esame in conformità ai principi esposti).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale motivo di cassazione (inosservanza e violazione di legge). La Corte utilizza tale rimando come fondamento del gravame in cassazione

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Individua i soggetti astrattamente legittimati al riesame reale (imputato, persona alla quale le cose sono state sequestrate, chi avrebbe diritto alla restituzione). La Corte chiarisce che tale legittimazione è astratta e va collegata all'interesse concreto all'impugnazione

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiama il requisito dell'interesse all'impugnazione; la Corte lo applica per esigere la prova di un interesse concreto e attuale, oltre alla mera legittimazione astratta

  • art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di ammissibilità dei mezzi di impugnazione; contribuisce al principio per cui, oltre alla legittimazione formale, è richiesto un interesse concreto all'impugnazione

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina la confisca per equivalente: la Corte conferma che tale confisca può colpire beni formalmente intestati a una società quando quest'ultima sia mero 'schermo' e i beni siano di fatto nella disponibilità dell'indagato

Massime di principio

  • La legittimazione astratta prevista dall'art. 322 cod. proc. pen. non basta: chi impugna un sequestro preventivo deve dimostrare un interesse concreto e attuale, ossia una relazione concreta con il bene che giustifichi la richiesta di restituzione
  • Se il provvedimento cautelare qualifica una società come "società-schermo" e ritiene i beni formalmente intestati alla società nella disponibilità effettiva delle persone fisiche, queste ultime sono legittimate a impugnare il sequestro di tali beni
  • Il titolo cautelare (contenuto del decreto di sequestro) determina l'oggetto del vincolo: se il sequestro è finalizzato alla confisca per equivalente su beni nella disponibilità degli indagati, gli indagati possono chiedere il riesame per ottenere la restituzione
  • La confisca per equivalente può operare anche su beni formalmente appartenenti a persone giuridiche quando sia dimostrabile la loro funzione di mero schermo e la mancanza di autonomia dell'ente rispetto agli amministratori/controllori
  • In sede cautelare è onere dell'impugnante indicare fatti e prove che colleghino la sua sfera giuridica al bene sequestrato (es. disponibilità effettiva, commistione di fondi, controllo gestionale, conversione della misura da quote a somme)
  • Non va presunta la legittimazione: i giudici devono valutare sia la corretta qualificazione dell'oggetto del sequestro sia la sussistenza dell'interesse concreto dell'impugnante alla restituzione

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