Cassazione Penale, Sentenza n. 30438/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un veicolo (targato FX221YJ) sostenendo la nullità del decreto di sequestro per macroscopico difetto di motivazione in ordine al periculum in mora e al nesso di pertinenzialità. Denunciava inoltre che il Tribunale del riesame aveva illegittimamente "integrato" la motivazione mancante del decreto originario, operazione non consentita quando la motivazione sul periculum è del tutto assente. In subordine si censurava la carenza motivazionale anche ai sensi degli artt. 125 e 321 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il decreto di sequestro fosse motivato in modo meramente apparente e privo dei requisiti di concretezza e attualità richiesti per il periculum in mora e del necessario nesso di pertinenzialità. Ha affermato che, ove la motivazione sul periculum manchi in modo assoluto, il Tribunale del riesame non può supplire mediante integrazione e che la carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ex artt. 309, co. 9, e 324, co. 7, c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di riesame e del decreto di sequestro del 3 febbraio 2025 limitatamente al veicolo FX221YJ, con ordine di restituzione del bene al ricorrente. Il secondo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., commi 9 e 9-bis
La mancanza assoluta di motivazione relativamente al periculum in mora configura una nullità radicale del provvedimento che non può essere sanata dal tribunale del riesame; la motivazione deve esplicitare le esigenze cautelari e non può essere meramente apparente.
art. 324 cod. proc. pen., comma 7
Stabilisce il potere del tribunale del riesame di valutare l'atto impugnato richiamando l'art. 309; tuttavia, secondo la Corte, tale potere non consente di integrare una motivazione del tutto mancante in ordine al periculum in mora, dovendosi procedere all'annullamento del provvedimento.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiesto per denunciare la mancanza di motivazione del decreto impugnato: la motivazione deve contenere valutazioni autonome e specifiche sugli elementi che giustificano la misura reale.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento al principio generale della motivazione: il provvedimento cautelare deve esporre chiaramente le ragioni in fatto e in diritto, in particolare sul periculum in mora e sul nesso di pertinenzialità.
Massime di principio
- Se il decreto di sequestro preventivo è del tutto privo di motivazione sul periculum in mora, tale nullità è radicale e non può essere sanata dal tribunale del riesame mediante integrazione; il provvedimento deve essere annullato e i beni restituiti.
- Il periculum in mora per il sequestro impeditivo richiede elementi di concretezza e attualità e la dimostrazione di un nesso funzionale essenziale (non meramente occasionale) fra il bene e il rischio di commissione di ulteriori reati o di aggravamento/prosecuzione del reato contestato.
- Il tribunale del riesame può correggere carenze o incongruenze parziali nella motivazione, ma non può sostituirsi all'originario giudice quando manca completamente la motivazione prescritta dagli artt. 309 e 324 c.p.p.
- In casi analoghi, la difesa deve puntare a dimostrare l'assenza di elementi concreti e attuali che colleghino il bene al reato e contestare qualsiasi motivazione meramente di stile o post hoc adottata dall'organo che ha confermato il sequestro.
- In presenza di nullità radicale per mancata motivazione, la via corretta è chiedere l'annullamento senza rinvio e la restituzione dei beni, piuttosto che una mera riconsiderazione dei medesimi elementi da parte del tribunale del riesame.
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