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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00457/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società in accomandita semplice, già dichiarata fallita, aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011, 2012 e 2013, emessi a seguito di processo verbale di constatazione. L’Amministrazione aveva contestato l’indetraibilità dell’IVA su fatture di acquisto di articoli sportivi, rettificando il credito IVA e chiedendo il rimborso dell’IVA utilizzata in compensazione nel 2013. La contribuente, e anche il curatore fallimentare, avevano proposto ricorso nei gradi di merito. In Cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione dello Statuto del contribuente per l’emissione dell’atto prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dal PVC; 2) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, assumendo che l’avviso non descrivesse adeguatamente le operazioni e non desse conto delle osservazioni del contribuente, con necessità di una motivazione 'rinforzata'; 3) omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta inesistenza delle operazioni a monte e al conseguente diniego della detrazione IVA, invocando documenti e circostanze che a suo dire dimostravano l’effettività delle operazioni. L’Agenzia delle Entrate proponeva anche ricorso incidentale, sostenendo il difetto di legittimazione attiva della fallita ad impugnare in assenza di inerzia o autorizzazione dell’organo fallimentare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto legittima l’emissione dell’avviso prima del decorso dei 60 giorni dal PVC, perché la dichiarazione di fallimento integra una specifica ragione di urgenza per l’Erario, che deve poter insinuare tempestivamente il credito al passivo. Ha inoltre escluso che esista, in generale, un diritto del contribuente a una motivazione 'rinforzata' dell’avviso con puntuale confutazione espressa di tutte le osservazioni presentate, purché risulti che tali osservazioni siano state valutate. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le doglianze: il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era configurabile nei termini prospettati; inoltre operava la doppia conforme e non era ammissibile la rivalutazione del merito probatorio. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del ricorso principale. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    termine dilatorio di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del PVC

    Il termine dilatorio può essere derogato solo in presenza di specifiche ragioni di urgenza valutate ex ante e dimostrate dall’Amministrazione; il fallimento del contribuente integra una di tali ragioni perché consente la tempestiva insinuazione al passivo.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’avviso di accertamento deve essere motivato in modo tale da rendere comprensibili le ragioni della pretesa, ma non è richiesta una motivazione rinforzata con confutazione espressa di tutte le osservazioni del contribuente.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L’obbligo di motivazione va letto in relazione alla funzione dell’atto impositivo; non impone, di regola, l’esplicitazione analitica del dissenso rispetto alle deduzioni difensive del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è deducibile solo nei limiti del mancato esame di un fatto storico decisivo e, dopo la riforma, non consente una nuova valutazione del materiale probatorio; non è configurabile come mero difetto di sufficienza o congruità della motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti, opera la preclusione alla deduzione del vizio di omesso esame dei fatti storici nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 43 L. fall.

    La questione della legittimazione del fallito a impugnare l’atto impositivo è stata proposta in ricorso incidentale, ma la Corte non vi ha dato seguito perché l’incidentale è stato assorbito.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire è stato invocato dall’Agenzia nel ricorso incidentale in relazione alla legittimazione del fallito, ma la relativa questione è rimasta assorbita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L’emissione di un avviso di accertamento prima del decorso del termine di 60 giorni dal PVC è legittima solo se l’Amministrazione provi specifiche e concrete ragioni di urgenza valutabili ex ante; la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del contribuente costituisce, di regola, un’adeguata ragione di urgenza.
  • In materia di motivazione dell’atto impositivo non esiste un obbligo generale di motivazione 'rinforzata' con confutazione espressa e puntuale di tutte le osservazioni difensive del contribuente, purché risulti che tali osservazioni siano state considerate dall’Ufficio.
  • La nullità dell’atto tributario non discende da ogni irregolarità formale, ma solo da quelle espressamente sanzionate o idonee a impedire la produzione degli effetti dell’atto o a ledere specifiche garanzie difensive in modo radicale.
  • Il contribuente che deduca la violazione del contraddittorio endoprocedimentale in materia IVA deve indicare, secondo la logica della prova di resistenza, quali concrete difese avrebbe potuto svolgere e in che modo esse avrebbero potuto condurre a un diverso esito amministrativo.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del merito probatorio; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale, specie in presenza di doppia conforme.
  • Le censure che mirano a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito non possono essere veicolate come violazione di legge, ma attengono al merito e sono, di regola, inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaNullità

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