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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05243/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole all'Ufficio. La controversia nasceva da un avviso di accertamento, preceduto da processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui venivano contestati maggiori ricavi ai fini Irpef, Irap e Iva per l'anno 1987. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti otto motivi: (1) omessa pronuncia sul giudicato esterno asseritamente formatosi su altra sentenza che avrebbe annullato il medesimo avviso; (2) violazione del ne bis in idem per la pretesa duplicazione dell'accertamento; (3) omessa valutazione dell'illegittimità dell'avviso motivato per relationem al PVC; (4) motivazione apparente della sentenza di appello; (5) omessa considerazione, da parte della CTR, della carenza di motivazione della sentenza di primo grado; (6) falsa applicazione di norme sulla determinazione induttiva del reddito mediante ricarico medio; (7) errore sul calcolo delle rimanenze in regime forfettario cd. Visentini-ter; (8) illegittimità dell'avviso per motivazione per relationem senza autonoma valutazione dell'Ufficio. La memoria del ricorrente ha inoltre richiamato una sentenza di primo grado asseritamente passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al giudicato esterno e al ne bis in idem per difetto di autosufficienza, non essendo state trascritte o indicate in modo puntuale le difese del merito né prodotta idonea certificazione del passaggio in giudicato. Ha dichiarato inammissibile anche la censura sul vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché non era stato indicato un fatto storico decisivo omesso, ma solo questioni e argomentazioni; ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque espressamente respinto la doglianza sulla motivazione per relationem. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenendo l'apparato argomentativo sufficiente. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla sentenza di primo grado, sia perché non erano specificati gli elementi essenziali asseritamente non esaminati, sia perché il vizio della decisione di primo grado, se ritenuto insussistente dal giudice d'appello, non può essere denunciato in cassazione in quei termini. Ha poi giudicato inammissibili i motivi su ricarico medio e regime forfettario per genericità, novità delle questioni e difetto di specificità. Infine, ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'avviso motivato per relationem, richiamando il principio secondo cui l'atto impositivo è validamente motivato se consente al contribuente di conoscere la pretesa e di difendersi efficacemente, senza necessità di riprodurre integralmente il contenuto del PVC. In applicazione dell'art. 380-bis c.p.c., ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 800 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono scrutinati secondo i diversi vizi deducibili in cassazione; il n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e sia riportata in modo puntuale nel ricorso per cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, nonché la puntuale indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti.

  • art. 369 c.p.c.

    In cassazione il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, con rigoroso rispetto dell'onere di specificazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È richiamata la regola della c.d. doppia conforme come ulteriore limite alla deducibilità del vizio motivazionale.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione in conformità alla proposta comporta l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.; la Corte ne afferma l'immediata applicabilità al giudizio in corso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ritiene che, quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., operi la condanna prevista dal comma 4 anche senza costituzione dell'intimato, poiché la sanzione è a favore della collettività.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.

  • art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972

    Per l'IVA vale il medesimo principio di sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La motivazione dell'atto impositivo è requisito formale di validità, distinto dalla prova della fondatezza della pretesa.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    La prova del giudicato esterno richiede idonea certificazione del passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere dedotto anche per la prima volta in cassazione nel processo tributario, ma il ricorrente deve allegarne e provarne rigorosamente l'esistenza, trascrivendo gli atti rilevanti e producendo la certificazione del passaggio in giudicato.
  • La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorso non riporta in modo puntuale la domanda o eccezione che si assume non esaminata e non indica specificamente l'atto processuale in cui fu proposta.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o singoli elementi istruttori.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando l'apparato argomentativo sia tale da impedire ogni controllo sulla ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem al PVC è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente, senza che l'Ufficio debba riprodurre integralmente gli elementi probatori richiamati.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla decisione impugnata; sono inammissibili le doglianze nuove o generiche, prive dell'indicazione del decisum e delle ragioni di errore della sentenza.
  • Quando la sentenza d'appello decide nel merito su una nullità della decisione di primo grado, quel vizio non può essere riproposto in cassazione come censura autonoma della pronuncia di primo grado se il giudice di secondo grado lo ha ritenuto insussistente.
  • Se il giudizio di legittimità è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. anche in mancanza di costituzione dell'intimato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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