Cassazione Civile, Ordinanza n. 29860/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio ha determinato la rendita di un immobile con metodo diretto, partendo dal canone di locazione risultante da un contratto registrato e applicando i coefficienti e le riduzioni previsti, riportando i valori al biennio di riferimento. I contribuenti hanno impugnato l’atto e, respinto l’appello in CTR, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 15, 27 e 30 del d.P.R. n. 1142/1949 e della circolare n. 6/2012, sostenendo in sostanza che la rendita fosse stata determinata erroneamente e chiedendo una rivalutazione del fatto. Con il secondo e il terzo hanno denunciato omessa pronuncia o violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000 per asserita mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento. Con gli ultimi due hanno lamentato l’omessa considerazione della consulenza tecnica di parte, sostenendo che la stessa fosse stata trascurata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato integralmente. Ha osservato che i primi motivi miravano sostanzialmente a una rivalutazione del fatto, inammissibile in cassazione, specie in presenza di doppia conforme di merito. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente ricostruito il procedimento di stima catastale come metodo diretto, e che il richiamo al metodo indiretto fosse solo un refuso privo di rilievo. Ha poi escluso il vizio prospettato sulla motivazione dell’avviso, precisando che l’oggetto dell’impugnazione in appello era la sentenza di primo grado e non l’atto amministrativo in sé. Infine ha escluso rilievo decisivo alla consulenza tecnica di parte, qualificandola come mera allegazione difensiva priva di autonoma forza probatoria e comunque non deducibile nei termini prospettati come omesso esame di un fatto storico. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dai ricorrenti per contestare il metodo di determinazione della rendita catastale; la Corte non ravvisa violazione di legge ma una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 27 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte ritiene che la censura investa accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito.
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; la Corte conferma la correttezza del procedimento valutativo seguito nei giudizi di merito.
Circolare n. 6 del 2012
invocata per sostenere l’erroneità dell’accertamento catastale; la censura è stata ritenuta in sostanza fattuale e non di diritto.
invocato per denunciare la mancanza di motivazione dell’avviso; la Corte precisa che in appello si contestava la motivazione della sentenza di primo grado, non l’atto in sé.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per escludere la censurabilità dell’omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, che non integra omesso esame di un fatto storico ma deduzione difensiva.
citato nel precedente richiamato dalla Corte per affermare che non è ammesso utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti.
citato nel precedente richiamato dalla Corte per ribadire che la deduzione formale di violazione di legge non può mascherare una richiesta di riesame del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale base dell’inserimento del comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto l’apparente veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- Quando vi è doppia conforme, il sindacato di cassazione non può essere utilizzato per riproporre questioni di mero fatto già decise in modo convergente nei gradi di merito.
- L’omessa valutazione della consulenza tecnica di parte non integra, di regola, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la consulenza di parte è una mera allegazione difensiva tecnica, priva di autonoma efficacia probatoria.
- Il vizio di motivazione o l’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata confutazione di una difesa tecnica di parte.
- Nel giudizio di appello, l’oggetto dell’impugnazione è la sentenza di primo grado, non l’atto amministrativo originario: la critica deve quindi misurarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La qualificazione del metodo di stima catastale e la verifica della correttezza dei parametri applicati, quando dipendano dalla ricostruzione del materiale istruttorio, appartengono al merito e non possono essere rivalutati in cassazione.
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