Cassazione Civile, Ordinanza n. 10135/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso era affidato a due motivi: con il primo si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto e contestando che la mera schermata SICID potesse provare la comunicazione; con il secondo si deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse valutato un’attestazione interna dalla quale risultava l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee, e che avesse quindi erroneamente posto a carico del Pubblico Ministero l’onere di dimostrare la data di effettiva conoscibilità dell’atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo ha rilevato la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, perché il ricorso conteneva i motivi senza un’adeguata ricostruzione del contenuto del provvedimento impugnato e delle ragioni della controversia. In ogni caso, ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità, poiché l’opposizione al decreto di pagamento dei compensi per patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in assenza di comunicazione o notificazione, al termine lungo ex art. 327 c.p.c.; essendo l’opposizione stata proposta oltre tale termine, l’inammissibilità per tardività restava ferma a prescindere dalla questione sulla ritualità della comunicazione. Non sono state regolate le spese del giudizio di cassazione e non è stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede che contro il decreto di pagamento del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
L’opposizione ai decreti in materia di spese di giustizia è regolata dal rito sommario.
Richiamato come norma la cui violazione era dedotta nel primo motivo, in relazione alla comunicazione del decreto impugnato.
Regola l’onere della prova; la Corte richiama il principio per cui l’opponente deve dimostrare la tempestività dell’opposizione rispetto alla conoscibilità del provvedimento.
In assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, l’opposizione è soggetta al termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa rende inammissibile il ricorso per cassazione.
Il ricorso non supera il filtro di ammissibilità quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in via sistematica per l’assimilazione del decreto di liquidazione all’ordinanza appellabile nel rito sommario.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato, il termine di proposizione è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di essa, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione.
- L’opponente che contesti la tardività dell’impugnazione deve allegare e provare gli elementi utili a dimostrare la tempestività del rimedio rispetto al momento di conoscibilità del provvedimento.
- Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione è necessaria una sommaria ma effettiva esposizione dei fatti di causa: la sola enunciazione dei motivi non è sufficiente.
- Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando la decisione impugnata è conforme al consolidato orientamento della Corte, salvo che il ricorrente superi specificamente il relativo filtro con argomentazioni idonee.
- La questione sulla ritualità della comunicazione del provvedimento è recessiva quando la tardività dell’opposizione risulta comunque integrata per decorso del termine lungo di impugnazione.
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