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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23078/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro in misura proporzionale su una scrittura privata autenticata, denominata atto ricognitivo del mancato avveramento di una condizione risolutiva e assenso alla cancellazione di garanzie e pegni, relativa a una cessione di partecipazioni azionarie. L'Ufficio ha ritenuto che tale atto integrasse una quietanza di pagamento, con conseguente tassazione proporzionale; il contribuente ha contestato l'imposizione sostenendo che la quietanza era già contenuta e convenuta nel contratto di cessione tramite le contabili bancarie, mentre l'atto successivo si limitava a prendere atto dell'integrale pagamento entro il termine e a prestare assenso alla cancellazione del pegno. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato l'annullamento dell'avviso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, 20 del d.P.R. n. 131/1986, 1, comma 1084, della L. n. 145/2018, 21 del d.P.R. n. 131/1986 e 1199 e 1362 ss. c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato l'atto come mero accertamento del pagamento e dell'estinzione della garanzia, anziché come quietanza tassabile. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 13 febbraio 2023, il ricorso notificato il 2 settembre 2024, e il termine lungo non poteva essere ulteriormente prorogato sommando alla sospensione feriale la sospensione straordinaria di undici mesi prevista per la definizione delle liti tributarie, essendo i due periodi in parte sovrapposti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della proposta di definizione accelerata secondo cui, nella lite definibile, la sospensione straordinaria di undici mesi non si cumula con la sospensione feriale nei giorni di sovrapposizione, cosicché il termine di impugnazione era già spirato prima della notificazione del ricorso. È stata inoltre irrogata alla ricorrente una sanzione di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., mentre non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel calcolo del termine lungo per impugnare una sentenza, la sospensione straordinaria prevista per la definizione delle liti tributarie non può sommarsi alla sospensione feriale per i giorni in cui i due periodi si sovrappongono o coincidono.
  • L'atto che si limiti a prendere atto dell'avvenuto pagamento di un prezzo e a disporre la cancellazione di una garanzia non assume automaticamente natura di quietanza se, in base agli accordi negoziali, la quietanza è già stata attribuita a specifiche contabili bancarie.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di legge, il vizio è rilevabile come inammissibilità indipendentemente dal merito della censura proposta.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di definizione può legittimare la condanna del ricorrente alla sanzione prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., quale reazione all'abuso del processo.
  • La sanzione processuale ex art. 96, quarto comma, c.p.c. può essere applicata anche se la parte intimata non svolge difese, poiché la misura ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto a impugnazioni defatigatorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoAbuso del diritto

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