Cassazione Civile, Ordinanza n. 23078/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro in misura proporzionale su una scrittura privata autenticata, denominata atto ricognitivo del mancato avveramento di una condizione risolutiva e assenso alla cancellazione di garanzie e pegni, relativa a una cessione di partecipazioni azionarie. L'Ufficio ha ritenuto che tale atto integrasse una quietanza di pagamento, con conseguente tassazione proporzionale; il contribuente ha contestato l'imposizione sostenendo che la quietanza era già contenuta e convenuta nel contratto di cessione tramite le contabili bancarie, mentre l'atto successivo si limitava a prendere atto dell'integrale pagamento entro il termine e a prestare assenso alla cancellazione del pegno. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato l'annullamento dell'avviso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, 20 del d.P.R. n. 131/1986, 1, comma 1084, della L. n. 145/2018, 21 del d.P.R. n. 131/1986 e 1199 e 1362 ss. c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato l'atto come mero accertamento del pagamento e dell'estinzione della garanzia, anziché come quietanza tassabile. La Corte di cassazione, però, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza impugnata era stata pubblicata il 13 febbraio 2023, il ricorso notificato il 2 settembre 2024, e il termine lungo non poteva essere ulteriormente prorogato sommando alla sospensione feriale la sospensione straordinaria di undici mesi prevista per la definizione delle liti tributarie, essendo i due periodi in parte sovrapposti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha ritenuto corretto l'orientamento della proposta di definizione accelerata secondo cui, nella lite definibile, la sospensione straordinaria di undici mesi non si cumula con la sospensione feriale nei giorni di sovrapposizione, cosicché il termine di impugnazione era già spirato prima della notificazione del ricorso. È stata inoltre irrogata alla ricorrente una sanzione di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., mentre non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato. È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 6 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dall'Ufficio per sostenere l'applicazione dell'imposta proporzionale all'atto ritenuto quietanza.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Invocato nel motivo di ricorso per censurare la qualificazione giuridica dell'atto ai fini dell'imposta di registro.
art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145
Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sull'imposta di registro.
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di tassazione dell'atto.
Richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina della quietanza.
Richiamati nel motivo di ricorso per l'interpretazione del contratto e dell'atto successivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Applicato nella decisione accelerata; la Corte conferma che, in caso di definizione conforme alla proposta, può operare la valutazione legale tipica ai fini della sanzione ex art. 96 c.p.c.
Richiamato per escluderne l'applicazione nel caso concreto in ragione della mancata attività difensiva dell'intimato.
Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende per abuso del processo.
art. 1, comma 199, L. 24 dicembre 2022, n. 197
Prevede la sospensione straordinaria di undici mesi dei termini per la definizione delle liti tributarie, non cumulabile con la sospensione feriale nei periodi sovrapposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Escluso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel calcolo del termine lungo per impugnare una sentenza, la sospensione straordinaria prevista per la definizione delle liti tributarie non può sommarsi alla sospensione feriale per i giorni in cui i due periodi si sovrappongono o coincidono.
- L'atto che si limiti a prendere atto dell'avvenuto pagamento di un prezzo e a disporre la cancellazione di una garanzia non assume automaticamente natura di quietanza se, in base agli accordi negoziali, la quietanza è già stata attribuita a specifiche contabili bancarie.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di legge, il vizio è rilevabile come inammissibilità indipendentemente dal merito della censura proposta.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta di definizione può legittimare la condanna del ricorrente alla sanzione prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., quale reazione all'abuso del processo.
- La sanzione processuale ex art. 96, quarto comma, c.p.c. può essere applicata anche se la parte intimata non svolge difese, poiché la misura ha funzione deterrente e sanzionatoria rispetto a impugnazioni defatigatorie.
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