Cassazione Civile, Ordinanza n. 23036/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di opere pubbliche relativo a lavori ferroviari. L'impresa mandataria dell'ATI appaltatrice, poi fallita, ha chiesto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante, con conseguente condanna al valore dell'opera e al risarcimento dei danni; la stazione appaltante ha invece chiesto il riconoscimento della legittimità della propria risoluzione per inadempimento dell'appaltatore e il diritto a escutere le cauzioni prestate dalla compagnia assicuratrice. In parallelo, la compagnia assicuratrice, che aveva pagato la garanzia, ha chiesto la restituzione di quanto versato alla stazione appaltante. La Corte d'appello aveva confermato in gran parte la decisione di primo grado, limitando soltanto la decorrenza di rivalutazione e interessi. Nel ricorso per cassazione la stazione appaltante ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla clausola risolutiva espressa e sull'inadempimento, sostenendo che la risoluzione del 20 gennaio 2010 dovesse essere dichiarata legittima ex art. 1456 c.c. senza valutazione di gravità dell'inadempimento; 2) omesso esame e falsa applicazione delle norme sulla risoluzione, lamentando la mancata considerazione della gravità dell'inadempimento dell'appaltatore, delle barriere fonoassorbenti e della situazione finanziaria dell'ATI; 3) violazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in tema di riserve, penale e valore dell'opera, sostenendo che le riserve non potessero essere esaminate dopo la risoluzione e che il valore venale dovesse essere ridotto; 4) violazione dei criteri ermeneutici con riferimento a un atto integrativo che avrebbe comportato rinuncia alle pretese anteriori al 26 giugno 2008; 5) violazione delle norme sulle prove e sulle presunzioni, contestando la valutazione della consulenza tecnica e la prova del danno da perdita di chance; 6) errata liquidazione di alcune voci di danno, in particolare costi di polizze fideiussorie e personale, che sarebbero state già comprese nelle spese generali; 7) violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'asserita novità della domanda riconvenzionale. La compagnia assicuratrice ha invece dedotto: 1) violazione del giudicato e degli artt. 112, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la sentenza precedente non precludeva la rivalsa nei confronti della stazione appaltante e che il pagamento della garanzia era avvenuto solo in esecuzione di un ordine giudiziale; 2) violazione delle norme sulla garanzia, sulla ripetizione dell'indebito e sull'azione di regresso, sostenendo che il venir meno del debito principale avrebbe dovuto consentire la restituzione da parte del beneficiario della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha entrambi rigettati. Ha ritenuto infondato il ricorso della stazione appaltante perché la clausola risolutiva espressa non poteva essere invocata dalla parte che, secondo l'accertamento di merito, risultava a sua volta inadempiente o comunque non in buona fede; ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati gli ulteriori motivi perché, in presenza di doppia conforme, non era consentito riesaminare il merito delle valutazioni probatorie e della gravità degli inadempimenti, e perché le riserve nell'appalto pubblico possono essere considerate anche ai fini della quantificazione del danno da risoluzione. Quanto al ricorso della compagnia assicuratrice, la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudicato formatosi sulla natura autonoma della garanzia: una volta pagato il beneficiario, il garante autonomo non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo, potendo esercitare regresso solo verso il debitore garantito, salvo ipotesi di escussione fraudolenta o abusiva, non dedotta nel caso concreto. Le spese sono state regolate con compensazione tra la compagnia assicuratrice e la stazione appaltante per le reciproche soccombenze sulle diverse questioni e con condanna della stazione appaltante alle spese verso fallimento e imprese appaltatrici.
Norme richiamate
la risoluzione per inadempimento richiede una valutazione della gravità dell'inadempimento quando non operi validamente una clausola risolutiva espressa; resta decisiva l'individuazione del contraente effettivamente inadempiente
la clausola risolutiva espressa attribuisce un diritto potestativo di scioglimento senza necessità di prova della gravità dell'inadempimento, ma può essere invocata solo dalla parte non inadempiente e nel rispetto della buona fede
la gravità dell'inadempimento costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione
in caso di risoluzione del contratto di appalto, le pretese risarcitorie e l'obbligo restitutorio vanno ricostruiti secondo i principi propri dell'estinzione del contratto, non secondo la disciplina delle riserve quale necessaria premessa della pretesa contrattuale in esecuzione
l'interpretazione dell'atto integrativo è stata condotta valorizzando il dato letterale della data di sottoscrizione e il contesto complessivo degli atti intercorsi tra le parti
non è configurabile violazione della norma quando si contesta in realtà la valutazione delle prove; il travisamento censurabile richiede un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova e non una diversa lettura del materiale istruttorio
le presunzioni possono essere censurate solo se il giudice fonda la decisione su inferenze prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si prospetti una diversa ricostruzione fattuale
la censura ammissibile riguarda l'uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti o basate su fatti storici inadatti a sorreggerle; non è ammesso in cassazione sostituire una diversa inferenza probabilistica
la dedotta novità della domanda è stata esclusa perché la censura non si confrontava con la ratio decidendi e non dimostrava la reale introduzione di una domanda nuova in appello
il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande ed eccezioni ritualmente proposte; nel caso, non è stata ravvisata un'indebita estensione del giudicato o una pronuncia oltre i limiti della domanda
il giudicato formatosi sulla qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia vincola le parti e non può essere rimesso in discussione nei suoi elementi essenziali
il giudicato copre l'accertamento della natura autonoma della garanzia e impedisce di rimettere in discussione la qualificazione del rapporto e le conseguenze che ne derivano
nel contratto autonomo di garanzia il garante che abbia pagato può esercitare regresso nei confronti del debitore garantito, non del beneficiario, salvo ipotesi fraudolente
invocata dalla ricorrente assicuratrice per sostenere la ripetibilità di quanto pagato, ma non applicabile nei confronti del beneficiario in presenza di garanzia autonoma e assenza di frode
richiamata dalla ricorrente assicuratrice come base della pretesa restitutoria, senza esito favorevole nel caso concreto
richiamato in via subordinata dalla ricorrente assicuratrice, ma non utile a superare l'autonomia della garanzia e il divieto di rivalsa verso il beneficiario
art. 20 del D.M. 29 maggio 1895 n. 257
richiamato per sostenere che determinate voci sarebbero incluse nelle spese generali, ma la censura è stata ritenuta non pertinente e comunque riferita a una disciplina non applicabile al contratto in esame
Massime di principio
- La clausola risolutiva espressa elimina la necessità di provare la gravità dell'inadempimento solo se è validamente invocata dalla parte che non sia a sua volta inadempiente; resta comunque necessario che il comportamento della parte che la esercita sia conforme a buona fede e correttezza.
- Anche in presenza di clausola risolutiva espressa, il giudice può verificare se l'inadempimento contestato sia effettivamente imputabile alla parte contro cui la clausola è fatta valere e se, per il concreto andamento del rapporto, l'esercizio del potere risolutorio sia legittimo.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento e dell'incidenza causale dei reciproci comportamenti nei contratti a prestazioni corrispettive è questione di fatto riservata al giudice di merito e, in presenza di motivazione congrua o di doppia conforme, è normalmente insindacabile in cassazione.
- Nel contratto di appalto pubblico, le riserve sono strumenti di conservazione di pretese economiche contrattuali durante l'esecuzione; quando la controversia riguarda la risoluzione del contratto e le conseguenze risarcitorie, le pretese vanno valutate secondo gli artt. 1453 e 1458 c.c., non secondo la logica delle sole riserve.
- L'interpretazione di clausole o atti integrativi deve rispettare anzitutto il dato letterale e il contesto complessivo dell'operazione negoziale; in cassazione non è ammessa una lettura alternativa meramente fattuale della clausola se non si denuncia un effettivo vizio ermeneutico.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca valore probatorio a fatti o prove inesistenti o travisi il contenuto oggettivo della prova; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
- Le censure sull'uso delle presunzioni sono ammissibili solo se il giudice di merito costruisce l'inferenza su presupposti privi di gravità, precisione e concordanza; non è consentito in cassazione sostituire una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa inferenza probabilistica.
- Nel contratto autonomo di garanzia, il garante che abbia pagato il beneficiario non può agire in ripetizione contro quest'ultimo per il solo venir meno del rapporto principale; il rimedio ordinario è il regresso verso il debitore garantito, salvo eccezionale escussione fraudolenta o abusiva della garanzia.
- Il giudicato formatosi sulla qualificazione di un rapporto come contratto autonomo di garanzia vincola le parti anche quanto alle conseguenze sistematiche della qualificazione, tra cui l'assenza di accessorietà e l'inopponibilità al beneficiario delle vicende del rapporto principale.
- Nel giudizio di legittimità il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; le doglianze generiche o che si risolvono in una diversa valutazione del merito sono inammissibili o infondate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23009/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23011/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23023/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23024/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23037/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23039/2025 del 11/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →