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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23024/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (factor)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di una società di factoring contro il decreto del tribunale che aveva rigettato l’opposizione al provvedimento del giudice delegato di ammettere con riserva al passivo del fallimento della società cedente un credito derivante da un contratto di factoring. La riserva era stata apposta perché il credito del factor era collegato anche a un separato giudizio relativo al debitore ceduto, pendente in altra procedura concorsuale. La società ricorrente ha censurato la decisione sostenendo: che la riserva non rientrava in alcuna delle ipotesi tassative previste dall’art. 96, comma 2, l.f.; che lo scioglimento della riserva non poteva dipendere dall’esito di un’altra procedura concorsuale, alla luce del limite degli effetti endoconcorsuali di cui all’art. 96, comma 4, l.f.; che il tribunale aveva erroneamente considerato identico il credito del factor verso il cedente e quello verso il debitore ceduto, trascurando che, nel factoring, il credito verso il cedente ha titolo diverso e normalmente deriva dalla garanzia di solvenza ex art. 4 L. 52/1991; infine ha dedotto l’omesso esame della non identità dei crediti fatti valere nelle diverse procedure.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo illegittima la riserva apposta in una forma non prevista dalla legge fallimentare e chiarendo che, nel factoring, il credito verso il cedente ha natura e titolo diversi rispetto a quello verso il debitore ceduto. Ha precisato che il credito ceduto a scopo di garanzia, ove effettivamente sussistente e salvo rinuncia del cessionario, può essere ricondotto ai crediti condizionali e ammesso con riserva, ma la condizione cui collegare la riserva non è l’ammissione o l’esclusione del credito nell’altra procedura concorsuale, bensì l’adempimento del debitore ceduto. Sono stati assorbiti il secondo e il quarto motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 96, comma 2, l.f.

    Le ipotesi di ammissione con riserva sono tassative; non è legittima una riserva atipica non riconducibile alle fattispecie previste dalla legge.

  • art. 96, comma 4, l.f.

    Le decisioni sullo stato passivo hanno efficacia solo endoconcorsuale e non possono spiegare effetti al di fuori della procedura in cui sono rese.

  • art. 55, comma 3, l.f.

    I crediti condizionali possono essere ammessi con riserva.

  • art. 4 L. 52/1991

    Nel factoring, il credito verso il cedente può derivare dall’assunzione della garanzia della solvenza del debitore ceduto, salvo rinuncia del cessionario.

  • art. 1 L. 52/1991

    Richiamato dalla ricorrente nel descrivere la disciplina del factoring e dei rapporti di cessione dei crediti.

  • art. 5 L. 52/1991

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere la disciplina dei rapporti nel factoring.

  • art. 7 L. 52/1991

    Richiamato dalla ricorrente nel sostenere la disciplina dei rapporti nel factoring.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo era formulato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato assorbito.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica del passivo, l’ammissione con riserva è consentita solo nei casi tipizzati dalla legge; il giudice non può introdurre forme di riserva atipiche o costruite in via analogica.
  • Nel factoring, il credito del factor verso il cedente non coincide necessariamente con quello verso il debitore ceduto: esso può avere un titolo autonomo, legato alla garanzia di solvenza assunta dal cedente.
  • Il credito ceduto a scopo di garanzia, ove effettivamente sussistente e salvo rinuncia del cessionario, è assimilabile a un credito condizionale e può essere ammesso con riserva; la condizione rilevante è l’adempimento del debitore garantito, non l’esito di una diversa procedura concorsuale.
  • Le decisioni sullo stato passivo spiegano effetti soltanto nel concorso in cui sono rese e non possono essere utilizzate per produrre effetti sostanziali diretti in altre procedure concorsuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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