Cassazione Civile, Ordinanza n. 23011/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dalla proprietaria di un immobile abitativo al piano terra, che lamentava infiltrazioni e danni da umidità provenienti da un’aiuola posta sul confine e appartenente ai convenuti. In primo grado il tribunale aveva ritenuto i convenuti responsabili ex art. 2051 c.c. e li aveva condannati al pagamento di una somma di denaro. In appello, però, la decisione è stata riformata: la corte territoriale ha ritenuto che l’aiuola fosse in realtà il terreno del fondo dei convenuti al normale piano di calpestio e ha attribuito alla danneggiata l’omessa adozione delle cautele necessarie, in particolare l’isolamento e l’impermeabilizzazione del muro del proprio fabbricato, escludendo così la responsabilità dei convenuti anche ai sensi dell’art. 1227 c.c. Nel ricorso per cassazione la proprietaria ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 2051 c.c. in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d’appello avrebbe invertito l’onere della prova e che la consulenza tecnica d’ufficio aveva invece accertato la derivazione delle infiltrazioni dall’uso dell’aiuola da parte dei convenuti; dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella mancata considerazione delle risultanze della c.t.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e presuppone, a carico del danneggiato, la prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno e della signoria di fatto sulla cosa da parte del custode; spetta poi al custode allegare e provare il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del danneggiato, rilevante se colposo e idoneo a costituire causa esclusiva o concorrente del danno. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, ritenendo colposa e assorbente la condotta della danneggiata, consistente nell’omessa impermeabilizzazione del muro perimetrale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non le risultanze istruttorie o le argomentazioni difensive; la censura, in realtà, mirava solo a ottenere un nuovo esame del merito della consulenza tecnica. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno e la custodia, mentre il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito, anche integrato dal fatto del danneggiato.
La censura sull’onere della prova è stata ritenuta infondata perché, in tema di art. 2051 c.c., l’onere probatorio grava sul danneggiato per i presupposti costitutivi della domanda.
La condotta colposa del danneggiato può rilevare come causa concorrente del danno e comportare la riduzione del risarcimento, oppure come causa esclusiva idonea a escludere la responsabilità del custode.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non delle prove, delle argomentazioni difensive o delle risultanze istruttorie; non consente un riesame del merito.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per determinare l’importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode si libera solo dimostrando il caso fortuito.
- Il fatto del danneggiato può integrare caso fortuito se colposo e causalmente assorbente, oppure concorrere causalmente al danno con riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma, c.c.
- La valutazione della condotta del danneggiato e del suo peso causale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. concerne un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singole prove o di una consulenza tecnica, né consente una rivisitazione del merito.
- La doglianza che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie è inammissibile nel giudizio di legittimità.
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