Cassazione Civile, Ordinanza n. 23009/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda del condominio di un edificio per ottenere dalla compagnia assicuratrice la manleva di quanto il condominio fosse stato condannato a pagare agli eredi di un terzo danneggiato. In origine era intervenuto volontariamente un condomino, aderendo alla domanda dell’attore. Il tribunale rigettò la domanda; la corte d’appello confermò; su ricorso del condomino la Cassazione cassò con rinvio limitatamente alla questione dell’operatività della polizza assicurativa nella vicenda. Riassunto il giudizio, la corte d’appello accolse parzialmente l’appello e condannò l’assicurazione a tenere indenne il condominio, ma compensò integralmente le spese dei due gradi di merito tra il condomino ricorrente e l’assicurazione e condannò quest’ultima a rifondere solo le spese del giudizio di cassazione e di rinvio. Il ricorso per cassazione proposto dal condomino censura: 1) la compensazione delle spese dei due gradi di merito, sostenendo che fosse stata disposta senza specificare e motivare i "giusti motivi" richiesti dall’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; 2) la liquidazione delle spese del precedente giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, lamentando l’omessa liquidazione delle spese vive del primo giudizio, la quantificazione dei compensi professionali inferiore ai minimi tariffari e l’inesatta determinazione delle spese vive del rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie integralmente il ricorso. Ritiene fondato il primo motivo perché, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile alla causa introdotta nel 2004, la compensazione delle spese per "giusti motivi" richiede un adeguato supporto motivazionale, anche desumibile dal complesso della motivazione, ma nella sentenza impugnata manca qualsiasi esplicitazione delle ragioni di fatto o di diritto che giustifichino la compensazione. Ritiene fondato anche il secondo motivo, perché la corte territoriale non ha liquidato spese vive dovute per il precedente giudizio di cassazione, ha liquidato compensi inferiori ai minimi del relativo scaglione tariffario e ha riconosciuto per il giudizio di rinvio spese vive inferiori agli esborsi effettivamente documentati. La sentenza è quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 92, secondo comma, c.p.c.
"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"
Nel testo applicabile ratione temporis la compensazione per giusti motivi è legittima solo se sorretta da un adeguato supporto motivazionale, ricavabile anche implicitamente dal complesso della motivazione della decisione.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno della censura sulla compensazione delle spese, in collegamento con il diritto di difesa e con la necessità di una motivazione non apparente.
È richiamato in relazione alla condanna/ripetizione delle spese processuali e alla necessità di corretta liquidazione delle stesse.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È richiamato per censurare la liquidazione dei compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili.
È menzionato solo per indicare la riserva di deposito dell’ordinanza nel termine previsto dal rito camerale.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alla riforma dell’art. 92 c.p.c. del 2005, la compensazione totale o parziale delle spese per "giusti motivi" è valida solo se la decisione espone, anche sinteticamente e anche per relationem al complesso della motivazione, le ragioni che la giustificano; una formula apodittica non basta.
- La motivazione sui "giusti motivi" può ritenersi sufficiente quando dalla sentenza emergano chiaramente elementi oggettivi quali oscillazioni giurisprudenziali, difficoltà di accertamento in fatto, sproporzione tra interesse perseguito e costi processuali o comportamento processuale rilevante; in mancanza, la compensazione viola l’art. 92 c.p.c.
- La parte che abbia sopportato esborsi nel precedente grado o nel precedente giudizio di legittimità ha diritto alla loro ripetizione se risulta vittoriosa, e la liquidazione delle spese deve tener conto sia delle spese vive documentate sia dei compensi professionali non inferiori ai minimi applicabili.
- In sede di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve verificare la corrispondenza tra quanto liquidato e gli esborsi effettivamente sostenuti o documentati, non potendo procedere a una quantificazione inferiore senza adeguata giustificazione.
- La censura sulla liquidazione delle spese è fondata quando la corte di merito ometta del tutto di riconoscere spese vive dovute, liquidi compensi sotto soglia rispetto allo scaglione tariffario applicabile, o determini gli esborsi in misura inferiore a quelli risultanti dagli atti.
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