Cassazione Civile, Ordinanza n. 33584/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato l'originario ricorso proposto dalla contribuente contro l'atto sanzionatorio. Ha inoltre condannato la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese dei giudizi di merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un atto di irrogazione di sanzione per omesso pagamento del contributo unificato. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'associazione contribuente, ritenendo che la funzione sociale dell'azione giudiziaria svolta da una ONLUS comportasse l'esenzione dal pagamento del contributo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, all'art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, all'art. 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991 e all'art. 82 del d.lgs. n. 117 del 2017, sostenendo che non esiste un'esenzione generale dal contributo unificato per ONLUS e associazioni di volontariato per le attività giurisdizionali connesse alle finalità statutarie.
Norme richiamate
Norma richiamata per escludere un'esenzione generalizzata dal contributo unificato per ONLUS e associazioni di volontariato.
art. 10 d.P.R. n. 115 del 2002
Le agevolazioni/esenzioni tributarie previste dalla norma sono soggette a interpretazione stretta e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972
Richiamato come disposizione agevolativa di natura tributaria, da interpretare restrittivamente.
art. 8, comma 1, l. n. 266 del 1991
Norma agevolativa per il volontariato che non consente interpretazioni estensive o analogiche al di fuori dei casi previsti.
art. 82 d.lgs. n. 117 del 2017
Richiamato nel quadro delle agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo settore, ma sempre secondo un criterio di stretta interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie devono essere interpretate in modo strettamente letterale, senza ricorrere a interpretazione estensiva o analogica.
- Le ONLUS e le associazioni di volontariato non godono, per il solo fatto di agire in giudizio a tutela di interessi socialmente rilevanti, di un'esenzione automatica dal contributo unificato.
- Quando la questione di diritto è già risolta in modo consolidato dalla Corte di cassazione, il ricorso fondato su un'interpretazione estensiva di norme agevolative deve essere accolto, se la decisione impugnata si pone in contrasto con tale principio.
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