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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34483/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato il riesame e confermato gli arresti domiciliari per gravi indizi di partecipazione all'importazione di 40 kg di cocaina (capo C6) e all'acquisto di cocaina per cessione (capo C17). Il difensore deduceva: mancata autonoma valutazione del riesame; insufficienza e inidoneità delle conversazioni captate (nick "Mussolini" e chat SkyEcc) a provare il concorso nell'importazione; che la condotta sarebbe stata mero atto preparatorio o desistenza attiva; illegittima applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità; riqualificazione per uso personale per l'acquisto contestato al capo C17; assenza delle esigenze cautelari essendo l'ultima condotta del 2020; e, con motivi nuovi, inutilizzabilità delle chat SkyEcc acquisite all'estero tramite ordine europeo di indagine per violazione delle norme italiane e della Direttiva 2014/41/UE.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibili ma infondati i motivi relativi all'inutilizzabilità delle chat SkyEcc, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite che hanno qualificato la trasmissione mediante ordine europeo di indagine come disciplinata dalla circolazione delle prove (artt. 238, 270 c.p.p. e norme correlative) e non soggetta alla preventiva autorizzazione del giudice italiano. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza: la partecipazione pro quota al finanziamento dell'importazione per 18.000 euro, la consumazione del reato di importazione ritenuta avvenuta per acquisizione del controllo materiale della partita e per i concreti elementi investigativi (accordi sul carico, nave, date, preoccupazioni degli acquirenti); ha escluso la desistenza attiva per mancata eliminazione delle conseguenze; ha considerato legittime e proporzionate le esigenze cautelari e la misura degli arresti domiciliari a Milano. Richieste di ravvisare vizi di motivazione del riesame e di rimettere in discussione le interpretazioni fattuali delle intercettazioni sono state respinte come inammissibili o infondate.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; art. 61-bis cod. pen.; art. 73 e art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 110, 61-bis cod. pen.; art. 73 e 80 d.P.R. 309/1990

    Contestazioni penali: concorso in reato, aggravante per ingente quantità (art. 80) e fattispecie di traffico/importazione e acquisto/cessione di stupefacenti (art. 73). La Corte ha ritenuto configurabili gli estremi dell'importazione e dell'acquisto per cessione secondo la ricostruzione del Tribunale.

  • art. 292, comma 2, lett. c)-bis c.p.p.

    art. 292, comma 2, lett. c)-bis cod. proc. pen.

    Disciplina della motivazione del giudice che adotta la misura inaudita altera parte; la Corte ha precisato che il requisito dell'autonoma valutazione non si estende al tribunale del riesame nelle medesime modalità richieste per l'ordinanza genetica.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    art. 234-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle acquisizioni documentali telematiche: le Sezioni Unite hanno escluso l'applicazione di art. 234-bis alle comunicazioni già acquisite e decrittate all'estero e trasferite tramite ordine europeo di indagine.

  • artt. 238 e 270 cod. proc. pen.; art. 78 disp. att. c.p.p.

    artt. 238 e 270 cod. proc. pen.; art. 78 disp. att. c.p.p.

    Disciplina della circolazione delle prove fra procedimenti e della disponibilità di informazioni acquisite all'estero: la Corte le indica come il quadro normativo applicabile alla trasmissione delle chat acquisite da autorità estere.

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 6) e d.lgs. 108/2017 (art. 43)

    Direttiva 2014/41/UE art. 6; d.lgs. 108/2017 art. 43

    Richiami a cooperazione giudiziaria europea: la Corte ha ritenuto che, quando le prove sono già legalmente acquisite da autorità dello Stato di esecuzione, non sia necessaria la preventiva autorizzazione del giudice italiano per l'ordine europeo di indagine.

  • art. 191, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 191, comma 2 cod. proc. pen.

    Ruolo della inutilizzabilità e ammissibilità delle questioni relative alla prova, che possono essere rilevate in ogni stato e grado del processo; la Corte ha ammesso i motivi nuovi sotto questo profilo.

  • art. 56 e art. 1376 cod. civ. (principio consensualistico)

    art. 56 cod. pen.; principio consensualistico richiamato art. 1376 cod. civ.

    Rilevanza del momento consumativo dell'importazione: la Corte discute gli orientamenti giurisprudenziali e condivide che la consumazione può richiedere un quid pluris (controllo materiale della sostanza), pur riconoscendo che in certi casi il mero accordo può essere ritenuto sufficiente.

  • art. 192, comma terzo cod. proc. pen.

    art. 192, comma terzo cod. proc. pen.

    Regole sulla necessità di elementi di corroborazione per dichiarazioni non confidenziali: la Corte ricorda che dichiarazioni auto e etero-accusatorie captate in intercettazioni regolarmente autorizzate hanno valore probatorio e non sempre richiedono ulteriori corrispondenze.

  • art. 266-bis cod. proc. pen.; art. 98-undetricies D. Lgs. 259/2003

    art. 266-bis cod. proc. pen.; art. 98-undetricies D. Lgs. 259/2003

    Regole sull'acquisizione di flussi telematici e identificazione utenti: la Corte sottolinea che sistemi criptati che assicurano anonimato possono essere indizi specifici di attività illecita e che la disciplina italiana richiede forme di identificazione dei fornitori di servizi.

Massime di principio

  • Chat e dati decrittati acquisiti legalmente da autorità estere e trasmessi mediante ordine europeo di indagine possono essere utilizzati in Italia senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, quando già acquisiti nel procedimento estero e sulla base di provvedimenti motivati.
  • In sede di Cassazione non è consentito riformulare la valutazione di fatto o proporre una diversa interpretazione delle intercettazioni se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua; le questioni interpretative delle conversazioni sono questioni di fatto di competenza del giudice di merito.
  • La consumazione del reato di importazione di stupefacenti può aversi non solo al momento dell'effettivo attraversamento dei confini, ma anche quando l'acquirente acquisisce la disponibilità materiale e il controllo della partita (quid pluris rispetto al mero accordo), valutazione da svolgere caso per caso.
  • La desistenza attiva nei delitti plurisoggettivi richiede l'eliminazione delle conseguenze del contributo già dato; il semplice ritiro o la richiesta di restituzione non è sufficiente se non viene eliminato l'effetto prodotto.
  • Il tribunale del riesame non è tenuto, salvo ipotesi specifiche (es. provvedimenti inaudita altera parte), a riprodurre una motivazione completamente autonoma rispetto al giudice che ha emesso la misura: sono sindacabili vizi di motivazione, illogicità o omissioni gravi ma non una diversa rivalutazione integrale dei fatti.
  • In sede cautelare l'impugnazione volta esclusivamente a escludere un'aggravante ha interesse solo se tale esclusione può incidere concretamente sulle esigenze o sulla durata della misura; altrimenti può essere dichiarata priva di interesse.

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