Cassazione Penale, Sentenza n. 34385/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano per violazione di legge e vizio di motivazione la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne inflitte in abbreviato per detenzione e cessione di eroina (art. 73 d.P.R. n.309/1990). Gondal Azam contestava la mancanza di prova del dolo di concorso e l'insufficiente motivazione sui capi nn. 30) e 32) (in particolare incertezza sulla proprieta' del veicolo e sul ruolo effettivo rispetto a Munir). Khan Muzamil deduceva plurime omissioni e carenze motivazionali rispetto a diversi capi (nn. 9, 27, 48, 66 e 41), chiedeva la qualificazione come tentativo per il capo 41), la derubricazione per lieve entita' (art. 73, comma 5), il riconoscimento delle attenuanti/62-bis, censurava la quantificazione degli aumenti in continuazione e la motivazione circa la pericolosita' sociale finalizzata all'espulsione.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Per Gondal Muhammad Azam ha annullato la sentenza limitatamente al reato indicato al capo n. 32) e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio; per il resto ha dichiarato il ricorso inammissibile. Per Khan Mohammad Muzamil ha annullato la sentenza limitatamente ai capi nn. 9), 27), 48) e 66) e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio; altri motivi sono stati assorbiti o dichiarati inammissibili (il motivo sul tentativo, capo 41, e' stato ritenuto aspecifico/inammissibile). Conseguentemente le questioni relative a lieve entita', attenuanti, quantificazione delle pene in continuazione e alla espulsione dovranno essere riesaminate in sede di rinvio ove necessario.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma di riferimento per i reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la qualifica dei fatti come violazioni del comma 1 per molteplici episodi, salvo annullamenti per carenze motivazionali su specifici capi
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La derubricazione per lieve entita' puo' essere valutata solo con accertamenti precisi su quantita' e purezza; la questione e' stata ritenuta influenzata dall'annullamento di alcuni capi e quindi rinviata
Codice penale, art. 110
Principio del concorso nei delitti: la Corte esamina la presenza dell'elemento psicologico del concorso e ha ritenuto che, per alcuni capi, la motivazione di merito sia sufficiente mentre per altri mancasse spiegazione adeguata del dolo di partecipazione
Codice penale, art. 56
Regola sul tentativo: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui per il reato di cessione puo' essere sufficiente l'accordo tra le parti anche senza materiale consegna; tuttavia il ricorso che denunciava omissione su questo punto e' stato dichiarato aspecifico/inammissibile
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86
Disposizione relativa alla pericolosita' sociale e alle misure quali l'espulsione: la Corte richiede motivazione puntuale sulla pericolosita' dell'imputato; la valutazione dell'espulsione e' stata ritenuta suscettibile di revisione dopo il rinvio sui capi annullati
Codice di procedura penale, artt. 192, 194, 266, 530, 533 (motivazione e impugnazioni)
Principi processuali sulla necessita' di motivare compiutamente le decisioni e di indicare i fatti e le prove valutate; la Corte ha ritenuto che per taluni capi la corte territoriale abbia omesso adeguata pronunzia o dato motivazioni elusive, determinando l'annullamento
Massime di principio
- La mera presenza o familiarita' con una vettura o con altre persone non prova automaticamente il dolo di concorso: il giudice deve esporre con precisione gli elementi che collegano la condotta all'intenzione di partecipare al reato
- Se l'appello solleva questioni di specifica carenza motivazionale su singoli capi, la Suprema Corte verifica che la corte di merito abbia risposto in modo puntuale; omissioni o risposte elusive comportano annullamento e rinvio
- In tema di cessione di stupefacenti, la giurisprudenza ammette che l'accordo tra le parti sulle condizioni possa integrare il reato anche in assenza di materiale consegna; tuttavia la doglianza deve essere formulata specificamente per essere esaminata in Cassazione
- Questioni strettamente connesse alla qualificazione del fatto (lieve entita'), alle attenuanti o al trattamento sanzionatorio sono subordinate all'esito dell'accertamento di responsabilita': l'annullamento parziale dei capi può assorbire e riaprire tutte le questioni consequenziali
- Per le misure accessorie (es. espulsione) e per l'applicazione di aumenti in continuazione il giudice deve motivare separatamente e considerare l'eventuale revisione se alcuni capi di condanna vengono annullati
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