Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello articolando cinque motivi: 1) contestazione dell'accertamento della presentazione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali contestate (vizio di travisamento della prova/omissione); 2) censura dell'attendibilità del teste "assistito" Rudi Polato, per presunta mancanza di spontaneità, contraddizioni e utilità processuale per ottenere trattamento sanzionatorio favorevole; 3) mancata assunzione di prova decisiva per il diniego della rinnovazione istruttoria sull'esame del teste Alberto Bernardoni (violazione del diritto di difesa); 4) illegittima utilizzabilità dei documenti acquisiti tramite rogatoria internazionale dalle autorità svizzere e inglesi, per mancata autorizzazione estera; 5) censure sulla dosimetria della pena: diniego delle attenuanti generiche e calcolo dell'aumento per continuazione non corretti, senza tener conto della collaborazione resa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: ha confermato che le dichiarazioni fiscali contestate risultano acquisite dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate (quindi presentate); ha ritenuto correttamente valutata l'attendibilità del teste Polato, le cui dichiarazioni risultano integrate e confermate da riscontri documentali e bancari emersi dalle rogatorie; ha escluso il vizio per il diniego dell'esame di Bernardoni, rilevando che la richiesta era stata formulata ai sensi dell'art.507 c.p.p. e non sussisteva manifestissima necessità di acquisizione; ha ritenuto utilizzabili i documenti acquisiti per rogatoria, non emergendo limiti di inutilizzabilità imposti dall'autorità estera; ha ritenuto legittima la dosimetria della pena operata dalla corte di merito (esclusione delle attenuanti generiche per l'intensità del dolo e aumento per l'aggravante transnazionale e per la continuazione). Conseguentemente il verdetto di responsabilità e la pena confermati in sede di merito restano efficaci. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti si integra solo con la presentazione della dichiarazione fiscale agli uffici dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ha ritenuto provata tale presentazione sulla base di acquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso l'Agenzia delle Entrate.
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della testimonianza, in particolare della chiamata in correità: il giudice deve valutare unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva; la Corte ha applicato correttamente tali criteri nell'apprezzare le dichiarazioni del teste "assistito".
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, d, e citate nel ricorso); la Corte ha ritenuto le censure proposte manifestamente infondate o non rilevanti in sede di legittimità.
art. 507 cod. proc. pen.
Regime di acquisizione facoltativa di nuove prove a richiesta del giudice; la Corte ha ricordato che la mancata assunzione di prova richiesta ai sensi dell'art.507 è sindacabile in cassazione solo in limiti ristretti, richiedendo la dimostrazione di manifesta assoluta necessità, non riscontrata nel caso.
art. 495 cod. proc. pen.
Regole sull'ammissione della prova su istanza delle parti; la Corte ha distinto i mezzi chiesti ai sensi di art.495 (impugnabili come prova omessa) da quelli richiesti ex art.507 (potere di integrazione discrezionale del giudice).
art. 61-bis cod. pen.
Aggravante per la transnazionalità del reato: la Corte d'appello ha applicato l'aumento per la natura transnazionale dell'associazione/operazione fraudolenta, misura non censurata in cassazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha escluso le attenuanti generiche per l'intensità del dolo con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.
art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al diritto di controesame dei testimoni; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia perché la mancata audizione di Bernardoni non ha determinato una necessità manifesta di acquisizione.
Massime di principio
- Per i reati fiscali previsti dall'art.2 d.lgs.74/2000 è essenziale provare che la dichiarazione falsificata sia stata effettivamente presentata agli uffici tributari: senza tale elemento il fatto non è giuridicamente rilevante.
- Le dichiarazioni del collaborante/"assistito" vanno valutate unitariamente: l'interesse a ottenere benefici non inficia automaticamente la credibilità; occorre verificare la presenza di riscontri oggettivi e la coerenza del racconto.
- I documenti acquisiti tramite rogatoria internazionale sono utilizzabili in giudizio, salvo che l'autorità estera abbia imposto espressi vincoli di inutilizzabilità; la parte che contesta deve prospettare elementi concreti di limitazione.
- La richiesta di assunzione di prova ai sensi dell'art.507 c.p.p. è rimessa ampiamente alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione il sindacato è possibile solo se sussiste una 'manifesta assoluta necessità' della prova trascurata.
- Il sindacato della Corte di cassazione sui fatti è limitato: errori di valutazione della prova e apprezzamenti sulla credibilità sono sindacabili solo se manifestamente illogici o contraddittori; le valutazioni di merito hanno ampia discrezionalità.
- Nella dosimetria della pena, la collaborazione dell'imputato non garantisce automaticamente le attenuanti generiche: se l'attività delittuosa dimostra una elevata intensità del dolo la corte di merito può legittimamente escluderle.
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