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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34394/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello articolando cinque motivi: 1) contestazione dell'accertamento della presentazione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni fiscali contestate (vizio di travisamento della prova/omissione); 2) censura dell'attendibilità del teste "assistito" Rudi Polato, per presunta mancanza di spontaneità, contraddizioni e utilità processuale per ottenere trattamento sanzionatorio favorevole; 3) mancata assunzione di prova decisiva per il diniego della rinnovazione istruttoria sull'esame del teste Alberto Bernardoni (violazione del diritto di difesa); 4) illegittima utilizzabilità dei documenti acquisiti tramite rogatoria internazionale dalle autorità svizzere e inglesi, per mancata autorizzazione estera; 5) censure sulla dosimetria della pena: diniego delle attenuanti generiche e calcolo dell'aumento per continuazione non corretti, senza tener conto della collaborazione resa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: ha confermato che le dichiarazioni fiscali contestate risultano acquisite dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate (quindi presentate); ha ritenuto correttamente valutata l'attendibilità del teste Polato, le cui dichiarazioni risultano integrate e confermate da riscontri documentali e bancari emersi dalle rogatorie; ha escluso il vizio per il diniego dell'esame di Bernardoni, rilevando che la richiesta era stata formulata ai sensi dell'art.507 c.p.p. e non sussisteva manifestissima necessità di acquisizione; ha ritenuto utilizzabili i documenti acquisiti per rogatoria, non emergendo limiti di inutilizzabilità imposti dall'autorità estera; ha ritenuto legittima la dosimetria della pena operata dalla corte di merito (esclusione delle attenuanti generiche per l'intensità del dolo e aumento per l'aggravante transnazionale e per la continuazione). Conseguentemente il verdetto di responsabilità e la pena confermati in sede di merito restano efficaci. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture inesistenti si integra solo con la presentazione della dichiarazione fiscale agli uffici dell'Amministrazione finanziaria; la Corte ha ritenuto provata tale presentazione sulla base di acquisizioni effettuate dalla Guardia di Finanza presso l'Agenzia delle Entrate.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione della testimonianza, in particolare della chiamata in correità: il giudice deve valutare unitariamente credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva; la Corte ha applicato correttamente tali criteri nell'apprezzare le dichiarazioni del teste "assistito".

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, d, e citate nel ricorso); la Corte ha ritenuto le censure proposte manifestamente infondate o non rilevanti in sede di legittimità.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regime di acquisizione facoltativa di nuove prove a richiesta del giudice; la Corte ha ricordato che la mancata assunzione di prova richiesta ai sensi dell'art.507 è sindacabile in cassazione solo in limiti ristretti, richiedendo la dimostrazione di manifesta assoluta necessità, non riscontrata nel caso.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Regole sull'ammissione della prova su istanza delle parti; la Corte ha distinto i mezzi chiesti ai sensi di art.495 (impugnabili come prova omessa) da quelli richiesti ex art.507 (potere di integrazione discrezionale del giudice).

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante per la transnazionalità del reato: la Corte d'appello ha applicato l'aumento per la natura transnazionale dell'associazione/operazione fraudolenta, misura non censurata in cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito ha escluso le attenuanti generiche per l'intensità del dolo con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 6 CEDU, par. 3, lett. d)

    Richiamato in relazione al diritto di difesa e al diritto di controesame dei testimoni; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia perché la mancata audizione di Bernardoni non ha determinato una necessità manifesta di acquisizione.

Massime di principio

  • Per i reati fiscali previsti dall'art.2 d.lgs.74/2000 è essenziale provare che la dichiarazione falsificata sia stata effettivamente presentata agli uffici tributari: senza tale elemento il fatto non è giuridicamente rilevante.
  • Le dichiarazioni del collaborante/"assistito" vanno valutate unitariamente: l'interesse a ottenere benefici non inficia automaticamente la credibilità; occorre verificare la presenza di riscontri oggettivi e la coerenza del racconto.
  • I documenti acquisiti tramite rogatoria internazionale sono utilizzabili in giudizio, salvo che l'autorità estera abbia imposto espressi vincoli di inutilizzabilità; la parte che contesta deve prospettare elementi concreti di limitazione.
  • La richiesta di assunzione di prova ai sensi dell'art.507 c.p.p. è rimessa ampiamente alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione il sindacato è possibile solo se sussiste una 'manifesta assoluta necessità' della prova trascurata.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sui fatti è limitato: errori di valutazione della prova e apprezzamenti sulla credibilità sono sindacabili solo se manifestamente illogici o contraddittori; le valutazioni di merito hanno ampia discrezionalità.
  • Nella dosimetria della pena, la collaborazione dell'imputato non garantisce automaticamente le attenuanti generiche: se l'attività delittuosa dimostra una elevata intensità del dolo la corte di merito può legittimamente escluderle.

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