Cassazione Penale, Sentenza n. 34392/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado: responsabilità penale per indebita compensazione di imposte (art. 10-quater dlgs n. 74/2000) per gli anni 2017 e 2018. Il ricorrente deduceva otto motivi di ricorso, essenzialmente: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da due commercialisti testi (Picciafuoco e Lama) raccolte in sommarie informazioni senza difensore, perché già indagati; (2) tali dichiarazioni sarebbero state riportate solo in un'informativa di PG e non in verbale sottoscritto; (3) omissione di acquisire documentazione offerta dalla difesa che proverebbe l'esistenza di una prassi fraudolenta preesistente e quindi l'estraneità del Mangiaracina; (4) e (5) critica della valutazione e della rilevanza della documentazione rinvenuta durante perquisizioni domiciliari e professionali, anche documenti non allegati al fascicolo; (6) censura circa la qualificazione del Mangiaracina come amministratore di fatto delle società coinvolte, senza aver interrogato gli amministratori di diritto; (7) difetto e inconsistenza del quadro probatorio, basato su impressioni di testi e su elementi inutilizzabili; (8) contestazione della determinazione della durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi. Motivazioni principali: le dichiarazioni rese da Picciafuoco e Lama erano utilizzabili nei confronti di terzi in quanto al momento delle sommarie informazioni i testi non risultavano ancora formalmente indagati; l'informativa della Polizia giudiziaria ha valore privilegiato e le dichiarazioni in essa contenute non risultano affette da 'inutilizzabilità patologica'; la scelta del ricorrente per il rito abbreviato comporta l'accettazione della utilizzabilità degli atti di indagine salvo vizi gravi non riscontrati; la produzione delle prove aggiuntive chieste dalla difesa sarebbe stata non decisiva rispetto al quadro probatorio; la rivalutazione del materiale probatorio è preclusa al giudice di legittimità; gli elementi documentali e dichiarativi risultano sufficienti a fondare la qualificazione di amministratore di fatto e la responsabilità penale del Mangiaracina; la censura sulle pene accessorie è inammissibile per mancata tempestiva deduzione in sede d'appello. Esito pratico: confermata la condanna a 2 anni di reclusione (pena già inflitta in primo grado e confermata in appello) oltre agli accessori; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000
Norma utilizzata per configurare il reato di indebita compensazione di imposte; la Corte ha ritenuto provata la condotta di omesso versamento mediante compensazione con crediti inesistenti.
Tutela prevista per il dichiarante indagato in sede di sommarie informazioni: la Corte ribadisce che le dichiarazioni autoindizianti rese da persone non ancora indagate non sono utilizzabili contro di esse ma sono utilizzabili contro terzi.
Fondamento per la condanna alle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese a organi di polizia giudiziaria da persone che al momento non risultano formalmente indagate possono essere utilizzate in giudizio nei confronti di terzi; la garanzia dell'art. 63 c.p.p. tutela il solo dichiarante.
- L'informativa della Polizia giudiziaria ha valore probatorio privilegiato e la sua mancanza di un verbale formale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ivi contenute, salvo vizi palesi.
- La scelta del rito abbreviato comporta l'accettazione, da parte dell'imputato, della utilizzabilità degli atti di indagine (salvo atti affetti da inutilizzabilità patologica) e limita la critica successiva in cassazione.
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio; le censure devono riguardare violazioni di legge o vizi motivazionali radicali, non la semplice rivalutazione delle prove.
- Per contestare la qualifica di 'amministratore di fatto' occorre proporre elementi concreti e decisivi; la mera assenza di audizione di altri soggetti rilevanti nelle indagini non annulla di per sé la valutazione probatoria svolta dal giudice di merito.
- La richiesta di acquisizione di prove aggiuntive in sede di gravame o ricorso deve specificare la decisività di tali prove; se la prova è meramente suppletiva o non decisiva rispetto al quadro probatorio, la mancata ammissione non giustifica l'annullamento.
- Le doglianze sulle pene accessorie devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; omissioni procedurali nella censura rendono inammissibili i relativi motivi in Cassazione.
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