Cassazione Civile, Ordinanza n. 12469/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società concessionaria di parcheggi ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento TARSU 2012 emesso da un Comune con riferimento a aree adibite a parcheggio gestite in concessione. Con cinque motivi la ricorrente ha dedotto: 1) violazione della normativa sulla motivazione degli atti amministrativi e dello Statuto del contribuente, assumendo che l’avviso fosse carente di motivazione e che la CTR avesse omesso di pronunciarsi sul relativo rilievo; 2) violazione della disciplina TARSU per avere il Comune emesso l’avviso senza richiedere preventivamente informazioni o documenti e senza svolgere verifiche d’ufficio; 3) violazione della norma sulla quantificazione della tassa e omessa pronuncia sulla carenza di motivazione in ordine al calcolo del tributo; 4) violazione della norma sulle esclusioni dal tributo per aree non idonee a produrre rifiuti e omessa pronuncia sulla mancata considerazione di condizioni oggettive di esclusione; 5) violazione della direttiva europea sui rifiuti e omessa motivazione sulla necessità di commisurare la tassa alla effettiva capacità produttiva di rifiuti, non alla sola presunzione legale. La Corte ha ritenuto i motivi in parte inammissibili per difetto di autosufficienza, in parte perché nuovi rispetto ai gradi di merito, e ha comunque richiamato principi consolidati secondo cui per i tributi locali non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e le aree destinate a parcheggio sono, in via presuntiva, idonee a produrre rifiuti, salvo specifica prova contraria del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso di poter esaminare le doglianze che non erano autosufficientemente supportate dalla riproduzione degli atti impugnati o che introducevano questioni nuove non trattate nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre ribadito che, per la TARSU e in generale per i tributi locali non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, salvo ipotesi specificamente previste dalla legge. Quanto alla pretesa esclusione del tributo per le aree a parcheggio, la Corte ha richiamato la presunzione relativa di produzione di rifiuti posta dalla disciplina TARSU e l’onere del contribuente di provare le condizioni oggettive di non assoggettabilità. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa perché il Comune è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro di motivazione dell’atto amministrativo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti tributari, ma senza esame nel merito per inammissibilità della doglianza.
La Corte lo applica per dichiarare inammissibili le censure non autosufficienti, perché il ricorrente non ha riprodotto o allegato gli atti rilevanti.
art. 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La norma attribuisce al Comune la facoltà, non l’obbligo, di invitare il contribuente a esibire documenti o rispondere a questionari; non impone un contraddittorio preventivo generalizzato.
art. 65 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione dell’accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
La tassa è dovuta per locali e aree suscettibili di produrre rifiuti; l’esclusione opera solo se il contribuente dimostra, con elementi obiettivi e documentati, che le aree non possono produrli per natura, uso o condizioni oggettive.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Secondo la Corte, il contraddittorio preventivo previsto da questa norma è circoscritto agli accertamenti eseguiti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Norme processuali indicate nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali, ma le relative doglianze sono state dichiarate inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
direttiva 75/442/CEE
Richiamata dal ricorrente sul principio di commisurazione della tassa alla produzione effettiva di rifiuti; la Corte osserva che la disciplina nazionale può basarsi su criteri presuntivi e di capacità produttiva, entro i limiti della proporzionalità.
direttiva 2006/12/CE
Richiamata per il principio 'chi inquina paga'; la Corte afferma che il calcolo del prelievo sulla superficie e sulla destinazione dell’immobile non è di per sé incompatibile con tale principio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure che presuppongono l’esame di atti o documenti devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riprodurre o allegare gli elementi necessari a consentire il controllo della Corte, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In tema di tributi locali non armonizzati non esiste un obbligo generale dell’ente impositore di attivare un contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, salvo specifica previsione normativa.
- L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera solo negli accertamenti eseguiti mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; fuori da tali casi non sorge un dovere generalizzato di contraddittorio.
- Per la TARSU vige una presunzione legale relativa di idoneità delle superfici a produrre rifiuti: l’esclusione o esenzione deve essere provata dal contribuente con indicazione di specifiche condizioni oggettive di non utilizzabilità o di non producibilità dei rifiuti.
- Le aree destinate a parcheggio, frequentate da persone, sono normalmente considerate idonee a produrre rifiuti e dunque assoggettabili al tributo, salvo prova contraria specifica del contribuente.
- La disciplina nazionale che commisura il prelievo sui rifiuti anche mediante criteri presuntivi basati su superficie e destinazione dell’immobile non è, di per sé, incompatibile con il principio europeo 'chi inquina paga'.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12242/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12246/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12259/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12260/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →