Cassazione Civile, Ordinanza n. 03309/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un automobilista conveniva in giudizio la Regione Abruzzo chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell'urto con un capriolo avvenuto lungo una strada provinciale. Il giudice di pace accoglieva la domanda e liquidava il danno; il Tribunale, in riforma, rigettava la pretesa risarcitoria, ritenendo non sufficienti le allegazioni e le prove offerte per affermare la responsabilità della Regione. In cassazione il soccombente proponeva tre motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione delle norme sulla responsabilità, assumendo che il giudice di appello avesse male valutato le prove e applicato erroneamente la regola di responsabilità; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo relativo al concorso di colpa del danneggiato e alla dinamica del sinistro; con il terzo lamentava violazione e falsa applicazione delle norme in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, sostenendo che dovesse applicarsi l'art. 2052 c.c. con imputazione alla Regione e con rilievo del mancato assolvimento dell'onere di provare il caso fortuito da parte dell'ente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, contestava in realtà la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile come errore di sussunzione quando si metta in discussione l'accertamento fattuale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non individuava un vero "fatto storico" decisivo omesso dal giudice di merito, ma si risolveva in una critica generica alla motivazione e alla valutazione della dinamica del sinistro; inoltre il ricorrente non indicava quando e come il fatto sarebbe stato discusso nel processo. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente si limitava a contrapporre la propria tesi sull'applicazione dell'art. 2052 c.c. senza confrontarla puntualmente con le affermazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come possibile base della domanda risarcitoria; la Corte osserva che il ricorso non censura l'inquadramento della fattispecie sotto tale norma, ma contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria.
Invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità per danni cagionati da animali; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel secondo motivo per il concorso di colpa del danneggiato; la censura è ritenuta inammissibile perché non individua un fatto storico decisivo omesso.
Richiamato nel ragionamento della Corte sul requisito del "fatto" omesso ai fini dell'art. 360 n. 5 c.p.c., come riferimento al fatto principale o secondario controverso e decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
La Corte ribadisce che la violazione di legge presuppone un'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione del fatto concreto.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni, argomentazioni o deduzioni difensive.
art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c.
La Corte afferma che i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi con le affermazioni contenute nella sentenza impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la memoria depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere usata per contestare la sola ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito; tale censura richiede un errore nella ricognizione della fattispecie astratta.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare un'omessa valutazione di questioni, argomentazioni o difese.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, indicando le affermazioni censurate e il contrasto con le norme richiamate; in difetto, la censura è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03300/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03303/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03304/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03306/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03307/2023 del 03/02/2023
- ordinanza_civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 03308/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →