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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32754/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l’annualità 2011, emesso in relazione a diversi immobili nella disponibilità della parrocchia. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi parzialmente accolto l’appello, ma aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità una parte del gravame concernente alcuni immobili. La parrocchia ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: con i primi due ha denunciato nullità della sentenza per avere il giudice d’appello dichiarato parzialmente inammissibile l’appello e omesso di pronunciarsi sulla relativa parte; con il terzo ha dedotto contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine all’esenzione ICI, sostenendo che un immobile non potesse essere considerato residenza del parroco mentre per altro immobile era stata riconosciuta l’esenzione quale abitazione del vice parroco; con il quarto ha lamentato omesso esame di fatti decisivi relativi alla residenza del parroco e ai presupposti per l’esenzione ICI di alcuni immobili. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha affermato che, per censurare in cassazione la declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare in modo adeguato il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, così da consentire il controllo della pretesa specificità; ha osservato che nel caso concreto tale onere non era stato assolto. Quanto al terzo motivo, ha richiamato il principio per cui l’esenzione per immobili destinati al culto e alle pertinenze richiede la persistente effettiva destinazione funzionale, che può venir meno anche per comportamenti concludenti, sicché la residenza del parroco in altro immobile nello stesso comune escludeva l’esenzione in difetto di ulteriori prove. Il quarto motivo è stato respinto per effetto assorbente del rigetto dei precedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della parrocchia. Ha confermato la correttezza della declaratoria di parziale inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, ritenendo non autosufficiente il ricorso per cassazione in parte qua, poiché non riportava adeguatamente il contenuto rilevante della decisione di primo grado e dell’atto di appello. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego dell’esenzione ICI per gli immobili in contestazione, poiché la contribuente non aveva dimostrato la persistente destinazione funzionale richiesta per il beneficio, essendo emersa la residenza del parroco in altro immobile nello stesso comune. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Nel rito tributario l’appello deve essere specifico; la disposizione va però letta restrittivamente, per non comprimere oltre misura l’accesso alla giustizia, valorizzando la volontà di contestare la decisione di primo grado desumibile dall’atto nel suo complesso.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La norma processuale tributaria che impone la specificità dell’appello, essendo eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione vale il principio di specificità/autosufficienza: la parte che deduce l’errore del giudice di merito deve indicare e riportare in modo sufficiente gli elementi necessari a consentire il controllo della censura.

  • art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L’esenzione ICI per i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e per le pertinenze richiede la verifica della persistente effettiva destinazione dell’immobile alla funzione religiosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi censura in cassazione la declaratoria di inammissibilità di un motivo di appello per difetto di specificità deve riportare, almeno per sintesi adeguata, sia il contenuto della decisione di primo grado sia il contenuto del motivo di gravame, in modo da consentire alla Corte il controllo diretto della dedotta specificità.
  • Nel rito tributario, la specificità dei motivi di appello si valuta sul tenore complessivo dell’atto, potendo risultare anche implicitamente dalla sua lettura globale; tuttavia l’appellante non può rinviare a momenti successivi del giudizio l’esposizione delle critiche alla sentenza impugnata.
  • Quando è dedotto un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti di causa, ma solo se il ricorrente ha assolto l’onere di indicarne in ricorso il contenuto rilevante e la collocazione processuale.
  • Per l’esenzione ICI dei fabbricati destinati al culto e delle relative pertinenze non basta un pregresso atto di destinazione: occorre verificare che, negli anni d’imposta contestati, la destinazione funzionale persista effettivamente.
  • La destinazione pertinenziale di un immobile rispetto a un edificio di culto può cessare anche per comportamenti concludenti, come il trasferimento stabile della residenza del parroco in altro immobile; in tal caso, in difetto di prova contraria, il beneficio fiscale non spetta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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