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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30730/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con ripresa a tassazione di costi ritenuti non provati dall'Ufficio. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendo giustificate le spese nella misura del 50%; in appello la CTR Veneto ha invece rigettato l'appello del contribuente e, accogliendo quello dell'Agenzia, ha ritenuto integralmente valido l'accertamento, qualificando come fittizie e inesistenti tutte le operazioni fatturate. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, per la mancata pronuncia sulla richiesta di verificazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da soggetti indicati come conoscitori diretti dei lavori e sulla mancata considerazione della documentazione prodotta; 2) violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR disposto una consulenza tecnica d'ufficio richiesta al fine di dimostrare l'effettività delle lavorazioni e la congruità dei costi, nonostante la dedotta possibilità di ricorrere a subappalto di manodopera e pagamenti in contanti frazionati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile rispetto a mere richieste istruttorie, essendo sufficiente che il giudice abbia comunque considerato la richiesta, senza necessità di darne specificamente conto in sentenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può legittimamente non disporla senza obbligo di motivare specificamente tale scelta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma non ritenuto decisivo per l'accoglimento dei motivi

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni, senza esito favorevole

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non è configurabile con riferimento a una richiesta istruttoria, ma solo rispetto alle domande di merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella valutazione delle prove

  • art. 245 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate

  • art. 360 c.p.c.

    commi 3, 4 e 5; comma 1, nn. 3, 4 e 5

    viene evocato quale parametro dei vizi denunciati in cassazione

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di verificazione e dell'istruttoria nel processo tributario

  • art. 101 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al dedotto diritto di difesa e al giusto processo

  • art. 25 Cost.

    invocato dal ricorrente in relazione al dedotto diritto di difesa e al giusto processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice non si pronunci espressamente su una mera istanza istruttoria: è sufficiente che essa risulti comunque presa in considerazione dal giudice di merito.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento ausiliario rimesso al prudente apprezzamento del giudice; la sua mancata disposizione non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione se il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti.
  • Nel giudizio tributario, la censura sulla mancata ammissione di un mezzo istruttorio non può essere trasformata in deduzione di omessa pronuncia sul merito della pretesa fiscale quando in realtà si contesti solo la gestione dell'istruzione probatoria.
  • La richiesta di verificazione o di consulenza tecnica non obbliga il giudice a disporre il relativo accertamento, se la decisione può essere adottata sulla base del materiale già acquisito e secondo il suo prudente apprezzamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveConsulenza tecnica d'ufficio
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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