Cassazione Civile, Ordinanza n. 24786/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società per l'anno d'imposta 2005, con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva applicato il raddoppio dei termini di accertamento, ritenendo che i rilievi emersi dal PVC e dall'avviso fossero collegati a false fatturazioni e a operazioni inesistenti, oltre che a profili di antieconomicità dei subappalti con due società terze. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo insussistente il presupposto penale del raddoppio, valorizzando che l'antieconomicità non fosse di per sé penalmente rilevante e che l'amministratore della società fosse stato assolto nel procedimento penale. In Cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 56 e 57 d.P.R. 633/1972 e 2 d.lgs. 74/2000, sostenendo che l'antieconomicità era comunque inserita in un quadro di false fatturazioni idoneo a fondare l'obbligo di denuncia; (2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato il collegamento tra indeducibilità dei costi e IVA detraibile, fondato sulla presunta inesistenza delle operazioni e su indizi di sovrafatturazione; (3) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972 e 20 d.lgs. 74/2000 per avere la CTR erroneamente fatto dipendere il raddoppio dall'esito assolutorio del giudizio penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, con lettura congiunta, solo nei limiti in cui la CTR aveva escluso in modo apodittico il raddoppio dei termini senza esaminare gli elementi del PVC e dell'avviso che facevano emergere seri indizi di reato e, quindi, l'obbligo di denuncia. Ha precisato che, per IVA e IRES, il raddoppio dei termini operava ratione temporis se vi erano fatti astrattamente idonei a integrare reati tributari, da valutare con una prognosi postuma, indipendentemente dall'esito del processo penale; l'assoluzione dell'amministratore non era decisiva. Ha però rigettato la censura limitatamente all'IRAP, perché per tale imposta non opera il raddoppio dei termini non essendo prevista la corrispondente sanzione penale. La sentenza della CTR è stata dunque cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame della questione del raddoppio dei termini e per le spese.
Norme richiamate
Nel regime ratione temporis il termine di decadenza per l'accertamento si raddoppia in presenza di violazioni che comportano obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati tributari; il giudice deve verificare ex post la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'effettivo esercizio dell'azione penale o l'esito del processo penale.
La disciplina del raddoppio dei termini opera anche per l'IVA, sempre in presenza di fatti che impongano la denuncia penale per reati tributari, con valutazione giudiziale dei presupposti 'ora per allora'.
Richiamato quale norma coordinata sulla materia dei termini di accertamento IVA.
È indicato come reato tributario astrattamente rilevante ai fini dell'obbligo di denuncia e del conseguente raddoppio dei termini.
È richiamato nel quadro delle ipotesi di false fatturazioni ritenute dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma coordinata nella disciplina dei reati tributari e del loro rilievo ai fini del raddoppio.
L'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto del raddoppio dei termini di accertamento.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale non partecipata.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 20483/2011
La sentenza costituzionale n. 247/2011 è richiamata per affermare che il giudice tributario deve verificare la sussistenza dell'obbligo di denuncia con valutazione ex post e che l'effettivo esito del penale non incide sul raddoppio.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento previsti dalla disciplina previgente, non occorre che il procedimento penale sia concluso o che l'azione penale sia stata esercitata: è sufficiente che, al momento dell'accertamento, sussistano fatti oggettivamente idonei a imporre la denuncia per uno dei reati tributari contemplati dalla legge.
- Il giudice tributario deve compiere una valutazione 'ora per allora' della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, verificando se l'Ufficio abbia agito sulla base di seri indizi di reato e non in modo pretestuoso o strumentale per estendere illegittimamente i termini di accertamento.
- L'assoluzione del soggetto nel processo penale non esclude di per sé il raddoppio dei termini in sede tributaria, poiché vige il doppio binario tra giudizio penale e processo tributario.
- Il raddoppio dei termini non opera per tributi rispetto ai quali non sia configurabile una correlata violazione penalmente sanzionata; in particolare, nella disciplina richiamata, l'IRAP è esclusa dal meccanismo del raddoppio.
- Se l'avviso di accertamento e il PVC descrivono elementi indiziari di false fatturazioni, sovrafatturazione, assenza di struttura aziendale e altre circostanze sintomatiche di operazioni inesistenti, il giudice di merito deve esaminarli specificamente prima di escludere il presupposto del raddoppio dei termini.
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