Cassazione Civile, Ordinanza n. 25880/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI emesso da un Comune per un'area fabbricabile sita nel territorio comunale, riferito all'annualità 2007 e fondato su una nuova stima del valore catastale/di mercato del terreno. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, su appello del Comune, aveva riformato la decisione e ritenuto legittimo l'accertamento, la stima del valore, l'irrogazione delle sanzioni per omessa dichiarazione e la sufficienza della motivazione dell'atto. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; omessa considerazione di giudicati esterni formatisi su altri comproprietari e/o altre annualità; violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 3 dello Statuto del contribuente perché l'avviso si fondava su una stima successiva; omessa pronuncia su ulteriori eccezioni, tra cui violazione della capacità contributiva in ragione delle caratteristiche morfologiche dell'area e dei vincoli sismici e idrogeologici.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di appello meramente apparente e quindi nulla, perché non idonea a rendere percepibile la ratio decidendi e priva di una reale risposta alle censure della contribuente sulla stima del valore dell'area. Ha rigettato il secondo motivo, osservando che i giudicati richiamati riguardavano soggetti diversi, in quanto comproprietari non solidalmente obbligati, oppure annualità diverse, e quindi non avevano efficacia preclusiva. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione idonea e non meramente apparente
la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza
richiede una motivazione effettiva e intellegibile
art. 111 Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale ed essere controllabile nel suo ragionamento decisorio
richiamato come parametro di irretroattività delle disposizioni tributarie, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
consente la rettifica del valore imponibile sulla base del valore venale in comune commercio
invocati dalla ricorrente in tema di giudicato esterno
invocato in tema di efficacia del giudicato esterno
richiamato nel motivo di omessa pronuncia
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il divieto di omessa pronuncia
esclude l'effetto espansivo del giudicato tra comproprietari non solidalmente obbligati
norma sul rito camerale in cassazione richiamata per la memoria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
mezzo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
mezzo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
Massime di principio
- Ricorre la nullità per motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente esistente, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e non offre una risposta effettiva alle censure decisive delle parti.
- In materia tributaria, la motivazione della decisione deve essere concreta e specifica: non basta affermare apoditticamente la congruità della stima o la sufficienza dell'atto se non si indicano gli elementi fattuali valorizzati e il percorso valutativo seguito.
- Il giudicato formatosi tra l'Amministrazione e altri comproprietari di un bene non si estende automaticamente agli altri comproprietari, poiché il rapporto non è, di per sé, solidale; analogamente, decisioni relative ad annualità diverse non hanno efficacia preclusiva quando il presupposto impositivo è suscettibile di mutare nel tempo.
- L'eccezione di giudicato esterno può avere, al più, valore probatorio se non ricorrono i presupposti della sua efficacia vincolante nel giudizio pendente.
- Quando viene accolto un motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente, gli ulteriori motivi possono restare assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame dei fatti e delle questioni non definite.
- La legittimità di un accertamento ICI fondato sul valore dell'area richiede una motivazione che renda intellegibili sia le caratteristiche del bene ritenute rilevanti sia il nesso tra tali caratteristiche e il valore attribuito.
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