Cassazione Civile, Ordinanza n. 09368/2025 del 09/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due cartelle di pagamento relative a IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2011. I contribuenti avevano già contestato gli atti presupposti dinanzi al giudice tributario, ma la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che gli avvisi di accertamento fossero stati regolarmente notificati e non impugnati, con conseguente inammissibilità delle censure di merito contro la pretesa fiscale. In cassazione i contribuenti hanno proposto cinque motivi: con i primi tre hanno denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5, motivazione apparente o omessa su notificazione degli avvisi di accertamento, notificazione delle cartelle a mezzo posta direttamente da Equitalia e mancata specifica indicazione del calcolo degli interessi; con gli ultimi due hanno lamentato l’omesso esame del merito dell’accertamento, asseritamente errato quanto alle ragioni della ripresa e al computo delle sanzioni, richiamando anche norme sulle sanzioni tributarie e il relativo decreto ministeriale. L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione hanno resistito con controricorso; il Ministero delle finanze è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero delle finanze, rilevando il difetto di legittimazione passiva del Ministero nelle controversie trasferite alle Agenzie fiscali. Nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia ha rigettato il ricorso. I motivi relativi a motivazione apparente e vizi di legge/motivazione sono stati ritenuti, in parte, inammissibili per cumulo non separato delle censure e per difetto di specificità, e in parte infondati: la notifica degli avvisi di accertamento non è stata adeguatamente contestata e la cartella può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta; inoltre, le doglianze sul merito dell’accertamento erano precluse perché avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli avvisi presupposti tempestivamente impugnabili. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300 del 1999
il trasferimento di rapporti giuridici, poteri e competenze alle Agenzie fiscali rende il Ministero privo di legittimazione passiva nelle controversie tributarie del tipo in esame
art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000
individua la data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali richiamata dalla Corte per escludere la legittimazione del Ministero
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
il ricorso non può cumulare in modo indistinto violazione di legge e vizio di motivazione senza trattazione separata delle singole censure
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento della censura sulla motivazione apparente
richiamato a fondamento della censura sulla motivazione della sentenza impugnata
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sulla motivazione
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte ribadisce che la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta
artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969
richiamati dai ricorrenti per contestare la ripresa e il computo della pretesa tributaria
artt. 7, 13 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamati dai ricorrenti per contestare il computo delle sanzioni tributarie
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che denunci motivazione apparente o omesso esame deve essere formulata con specificità e con separata deduzione dei diversi vizi, evitando il cumulo indistinto di violazione di legge e vizio motivazionale.
- Se la notificazione degli avvisi presupposti risulta regolare e gli atti non sono stati tempestivamente impugnati, le contestazioni di merito contro la pretesa tributaria contenuta nelle cartelle restano precluse.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante servizio postale, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Le doglianze sulla motivazione della cartella o sul calcolo degli accessori devono essere supportate dalla trascrizione o allegazione dell’atto impugnato, altrimenti il motivo difetta di specificità.
- Nei giudizi tributari, il Ministero non è legittimato passivamente quando il rapporto controverso è stato trasferito alle Agenzie fiscali.
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