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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10296/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex soci)

La controversia

Quattro soci, già partecipanti al 25% ciascuno di una società a responsabilità limitata poi cancellata, avevano impugnato il diniego dell'Ufficio di rimborsare il credito IVA maturato nel 2015 dalla società estinta. Il credito derivava, secondo la ricostruzione fattuale accolta nei gradi di merito, da un'operazione immobiliare compiuta dalla società: preliminare di vendita, successiva compravendita di un terreno edificabile, avvio e completamento della costruzione di più palazzine. L'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo, tra l'altro, che la società acquirente fosse collegata soggettivamente alla venditrice e dovesse conoscere l'omesso versamento dell'IVA da parte di quest'ultima, reputando la vicenda priva di sostanza economica o comunque elusiva. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità del procedimento per violazione degli artt. 81 c.p.c. e 2495, comma 2, c.c., sostenendo il difetto di legittimazione attiva dei soci; 2) violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992, 2969 c.c. e 100 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e delle condizioni di maturazione del credito IVA ai sensi della direttiva IVA, contestando il diritto al rimborso. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo in parte inammissibile e in parte infondato, e il terzo infondato, osservando che la sentenza di merito aveva accertato la sussistenza del credito e la spettanza del rimborso, e che il ricorso tendeva in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove.

La decisione

Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato integralmente. La Corte ha affermato che la doglianza sulla legittimazione dei soci non era autosufficiente e comunque non coglieva la ratio, poiché per i crediti di una società estinta il trasferimento ai soci presuppone l'accertamento del loro effettivo inserimento nel bilancio di liquidazione oppure, in mancanza, della non mera eventualità o illiquidità del credito; tale accertamento era stato compiuto dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la censura non risultava proposta tempestivamente e non aggrediva la decisione impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché, formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione delle risultanze probatorie e quindi a ottenere una nuova rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non consente di censurare la mera ricostruzione della fattispecie concreta operata dal giudice di merito, riservata alla sua valutazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro per le censure di nullità del procedimento e di violazione di norme processuali.

  • art. 81 c.p.c.

    Invocato per contestare la legittimazione processuale dei soci, ma la doglianza è stata ritenuta non autosufficiente e infondata.

  • art. 2495, comma 2 c.c.

    Richiamato in relazione alla successione dei rapporti facenti capo alla società cancellata e alla posizione dei soci.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato nel secondo motivo, ma la censura non è stata ritenuta idonea a colpire la sentenza impugnata.

  • art. 2969 c.c.

    Invocato nel secondo motivo unitamente ad altre norme processuali, senza accoglimento.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato in tema di interesse ad agire e legittimazione, senza trovare accoglimento nella censura dell'Agenzia.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato per contestare le condizioni di detrazione/maturazione del credito IVA, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nel suo contenuto sostanziale perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Base normativa del rimborso del credito IVA per cessazione dell'attività della società.

  • direttiva IVA 2006/112/CE

    Richiamata come parametro delle condizioni di maturazione del credito IVA.

  • art. 2495 c.c.

    Nel testo compare il riferimento al secondo comma dell'articolo come norma sulla cancellazione della società e sui rapporti residui verso soci e creditori.

Massime di principio

  • La legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità sostanziale del diritto: la prima si verifica in base alla prospettazione della domanda, mentre la seconda attiene al merito della pretesa.
  • Alla cancellazione della società dal registro delle imprese può seguire un fenomeno successorio in capo ai soci anche per i diritti non compresi nel bilancio di liquidazione; tuttavia, per i crediti sociali occorre verificare se essi siano effettivamente trasferiti ai soci perché iscritti in bilancio o perché, pur non iscritti, non siano mera pretesa incerta o illiquida.
  • Il ricorso per cassazione per violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • È inammissibile in cassazione una censura che non colpisca la ratio decidendi della sentenza impugnata o che riproponga questioni non dedotte in precedenza, senza specifica autosufficienza.
  • Quando il giudice di merito accerta l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso IVA, la censura di legittimità non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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