Cassazione Civile, Ordinanza n. 31428/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per recuperare a tassazione maggiori redditi da lavoro dipendente non dichiarati per l'anno 2009. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo nulla la notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. perché, alla data della notificazione, il contribuente risultava già residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. In cassazione l'Agenzia denunciava, con l'unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del D.P.R. 600/1973, 142 c.p.c. e 21 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse errato nel qualificare come nulla la notifica nonostante il contribuente avesse indicato nella dichiarazione dei redditi, anteriore e successiva all'avviso, la residenza in Italia, elemento che l'Ufficio assumeva valesse come elezione di domicilio. Tuttavia la Corte rilevava che tale profilo non risultava trattato nella sentenza impugnata e non era stata dimostrata la sua deduzione nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto nuova la questione relativa alla pretesa rilevanza, ai fini della validità della notificazione, dell'indicazione della residenza in Italia nella dichiarazione dei redditi, poiché tale circostanza non emergeva dalla sentenza impugnata e l'Agenzia non aveva dimostrato di averla tempestivamente dedotta nei giudizi di merito. Ha quindi condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite, liquidate in euro 2.900,00 oltre euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato come disciplina della notificazione ritenuta dalla CTR nulla nel caso concreto, ma la Suprema Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara inammissibile il ricorso per novità della questione.
Invocato dall'Agenzia come norma sulla notificazione all'estero; la Corte non esamina il merito della censura per difetto di novità.
Richiamato nel motivo per sostenere la corretta individuazione del domicilio fiscale del contribuente; la censura non è scrutinata nel merito perché nuova.
Richiamato nel motivo per contestare la valutazione della notifica dell'avviso di accertamento; non esaminato nel merito per inammissibilità.
Richiamato nel motivo; la Corte non affronta il merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato come parametro del vizio denunciato in cassazione, ma la censura è dichiarata inammissibile per novità della questione.
Non espressamente citato, ma il tema dell'autosufficienza e della dimostrazione dell'avvenuta deduzione della questione in merito è trattato come onere della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, soprattutto se implicano accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata.
- Quando una questione giuridica non risulti esaminata nella decisione impugnata, il ricorrente che la ripropone deve non solo allegare di averla dedotta nei gradi di merito, ma anche indicare specificamente l'atto e il momento processuale in cui ciò è avvenuto, così da consentire il controllo della Corte.
- La documentazione prodotta per la prima volta in cassazione non può essere utilizzata per superare il divieto di novità della censura o per colmare la mancanza di autosufficienza del ricorso.
- Se il motivo di ricorso richiede la verifica di un fatto non esaminato nei gradi di merito, la doglianza è inammissibile anche quando sia formalmente prospettata come violazione di legge.
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