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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13230/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 16/09/2020 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art.99 d.P.R. n.115/2002 proposto dall'avv. Galloni avverso i decreti che avevano rigettato o dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Hamidovic Dora. Il Tribunale aveva ritenuto che il difensore non fosse legittimato a proporre in proprio l'opposizione, configurando il diritto all'ammissione al patrocinio come diritto personale dell'imputato non sindacabile dall'avvocato autonomamente. L'avv. Galloni denunciava errata applicazione delle norme procedurali (art.99 d.P.R. n.115/2002 e norme collegate) e la chiamata in causa del Ministero della Giustizia come parte non legittimata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che, nonostante la richiamata disciplina civile (art.14 d.lgs. 1/9/2011, n.150 e rinvio agli artt.702-bis e ss. c.p.c.), il procedimento di opposizione avverso i decreti di rigetto o inammissibilita' dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, quando inserito in un procedimento penale, mantiene la natura di procedimento collaterale e accessorio al processo penale principale. Per le materie non disciplinate specificamente dal d.P.R. n.115/2002 occorre coordinare il sub-procedimento con le regole del processo penale; ne consegue che al difensore spetta una titolarita' autonoma di impugnazione (principio ricavato dal combinato disposto degli artt.99, 571 comma 3 e 613 c.p.p. e dalla giurisprudenza di legittimita). Pertanto l'ordinanza che aveva applicato le norme degli artt.702-bis e ss. c.p.c. escludendo la legittimazione dell'avvocato e chiamando il Ministero della Giustizia quale contraddittore non era corretta. Gli atti sono trasmessi al Presidente del Tribunale di Roma per il prosieguo; non sono dovute spese al Ministero della Giustizia in quanto non contraddittore.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    Prevede il rito speciale per l'opposizione ai decreti di rigetto/inammissibilita' dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato. La Corte sottolinea che tale disposizione, pur richiamando il processo speciale per onorari, non esclude l'applicazione delle regole del processo penale per gli aspetti incidentali, riconoscendo autonomia impugnatoria al difensore.

  • art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n.150

    Tipizza i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari dell'avvocato rinviando agli artt.702-bis e ss. c.p.c.; la Corte osserva che richiamare tali norme non implica automaticamente l'esclusione dell'incidentalita' penale e delle relative garanzie processuali.

  • artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ.

    Disciplinano il procedimento sommario di cognizione per le liquidazioni; la giurisprudenza di merito aveva applicato queste norme all'opposizione ex art.99 d.P.R. n.115/2002, ma la Corte precisa che, se l'istanza e' collocata in ambito penale, vanno coordinate con le regole penali rilevanti.

  • art. 28 legge 13 giugno 1942, n.794

    Norma storica richiamata nella giurisprudenza (giudicato originario della materia) che qualificava il procedimento per l'ammissione al patrocinio come sommario e consentiva anche la difesa personale; utile per ricostruire l'origine dell'orientamento che attribuisce al difensore titolarita' autonoma di impugnazione.

  • Sez. U., sent. n.30181 del 24/05/2004 (Graziano)

    Giurisprudenza di legittimita' che ha riconosciuto al difensore una impugnazione autonoma e parallela a quella dell'imputato nell'ambito del procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, principio confermato e ritenuto ancora valido dalla Corte.

  • artt. 99, 571 comma 3 e 613 cod. proc. pen.

    Richiamati per trarre i principi che attribuiscono al difensore una titolarita' autonoma di impugnazione in relazione alle fasi accessorie collegate al processo penale; la Corte li usa per giustificare l'estensione delle garanzie processuali anche al sub-procedimento.

  • art. 93 d.P.R. n.115/2002

    Richiamato nel motivare la distinzione tra istanza proponibile dall'avvocato e ricorso ritenuto dal Tribunale essere riservato all'interessato; la Corte conferma pero' che il difensore, in presenza di mandato, puo' proporre l'opposizione nel quadro della sua autonomia impugnatoria.

Massime di principio

  • Quando l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nasce nell'ambito di un processo penale, il procedimento di opposizione ai decreti di rigetto mantiene natura accessoria e va coordinato, per le materie non disciplinate, con le regole del processo penale.
  • Al difensore nominato nell'ambito del processo penale puo' spettare una titolarita' autonoma di impugnazione dell'ordinanza che respinge l'istanza di patrocinio a spese dello Stato; la dichiarazione di nomina del difensore e il mandato sono sufficienti per la proposizione dell'opposizione.
  • Il richiamo alle norme civili sul procedimento sommario di cognizione (artt.702-bis ss. c.p.c.) non esclude automaticamente l'applicazione delle tutele procedurali penali quando il sub-procedimento e' accessorio al processo penale.
  • La chiamata in causa di un Ministero che non e' contraddittore rispetto alla domanda principale non comporta automaticamente oneri per le spese; la legittimazione ad assumere posizione processuale va valutata con attenzione.
  • In situazioni analoghe conviene verificare prima se il procedimento e' strettamente autonomo o invece 'accessorio' rispetto a un processo penale: se accessorio, va data priorita' all'interpretazione che tutela il diritto alla difesa e i poteri del difensore.
  • Per proporre impugnazioni in materia di spese di giustizia in ambito penale, la procura speciale non sempre e' necessaria: la nomina e il mandato di difesa nel processo penale di regola consentono al difensore di agire.

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