Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per 2 anni, denunciando (1) difetto di motivazione sulla sussistenza del mandato omicidiario: si sosteneva che la distanza temporale tra l'accordo e gli arresti rendesse l'accordo astratto; (2) difetto di motivazione sulla attualità della pericolosità sociale, sostenendo che la controversia civilistica era stata risolta transattivamente e ciò avrebbe escluso la perdurante pericolosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretti e sufficientemente motivati i giudizi di merito che avevano accertato: l'esistenza di un accordo criminoso con i Gebbia (padre e figlio) come mandanti dell'omicidio programmato di Giuseppe Coscino, comprovato da intercettazioni, incontri, pianificazione, sopralluoghi e dal fermo di uno degli esecutori pochi giorni dopo l'accordo; l'attuale pericolosità del ricorrente in ragione delle modalità del fatto, del contatto con esponenti della criminalità organizzata e del movente economico legato alla successione. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 579 cod. proc. pen. e art. 680 cod. proc. pen.
citati nel provvedimento come norme che individuano il giudice competente per i motivi di impugnazione
utilizzati per definire la competenza del Tribunale di sorveglianza quale giudice degli appelli ex artt. 579 e 680 c.p.p.; la Corte ha giudicato correttamente esercitata la cognizione del tribunale di sorveglianza
misura di sicurezza: libertà vigilata
la misura è stata ritenuta applicabile in presenza di accertata responsabilità come mandante e di pericolosità sociale attuale, valutata sulle modalità del fatto, sui contatti con la criminalità organizzata e sul movente economico
art. 616 cod. proc. pen.
è stato richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La mera distanza temporale tra l'accordo criminoso e l'arresto degli esecutori non è di per sé sufficiente a qualificare l'accordo come astratto: vanno valutati gli atti successivi (sopralluoghi, pianificazione, incontri intercettati, fermi) che dimostrano l'inizio della fase esecutiva
- La sopravvenuta transazione della controversia civile non elimina automaticamente la valutazione di pericolosità sociale: il giudice valuta l'attualità della pericolosità rispetto alle modalità del reato, ai legami con organizzazioni criminali e al movente
- Per impugnare con successo la valutazione della pericolosità occorre indicare specifiche carenze motivazionali nei provvedimenti di merito; argomentazioni generiche o nuove circostanze non valorizzate in appello difficilmente ottengono accoglimento in cassazione
- Le intercettazioni, i colloqui pianificatori, i sopralluoghi e il comportamento degli esecutori sono elementi fattuali determinanti per la conferma di una misura di sicurezza basata sulla pericolosità
- Il ricorrente che propone cassazione contro provvedimenti che confermano misure di sicurezza rischia la condanna alle spese se il motivo è ritenuto infondato ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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