Cassazione Penale, Sentenza n. 13180/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni due nei confronti di Gaspare Gebbia, ritenuto mandante di un omicidio non consumato per l'arresto dell'esecutore. Il ricorrente deduceva: 1) difetto di motivazione sulla sussistenza del mandato omicidiario, evidenziando la distanza temporale tra l'accordo e gli arresti degli esecutori e sostenendo che l'accordo fosse meramente astratto; 2) difetto di motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, perché non era stata considerata la transazione della controversia civilistica sottostante che avrebbe ridotto o eliminato il motivo economico del contendere.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati gli accertamenti di merito che avevano individuato un accordo criminoso tra i Gebbia e gli esecutori, rilevando elementi concreti successivi all'accordo (sopralluoghi del presunto killer nei pressi del luogo di lavoro della vittima e il fermo di uno degli esecutori pochi giorni dopo l'incontro) che dimostrano l'avvio della fase organizzativa. Quanto alla pericolosità attuale, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: le modalità del fatto, il coinvolgimento di esponenti della criminalità organizzata locale e il movente economico connesso alla successione ereditaria giustificano la perdurante pericolosità, nonostante la transazione civilistica. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Individua il Tribunale di sorveglianza quale giudice competente in materia di misure di sicurezza; qui è richiamato per la funzione di giudice del riesame/appello delle misure di sicurezza
Riguarda la competenza del Tribunale di sorveglianza nei procedimenti per le misure di sicurezza; richiamato per delimitare la competenza del giudice che ha deciso l'ordinanza impugnata
Disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese
Massime di principio
- La mera distanza temporale tra l'accordo criminoso e l'arresto degli esecutori non basta a rendere l'accordo astratto: vanno valutati gli atti successivi (sopralluoghi, incarichi, contatti) che dimostrino l'inizio della fase esecutiva.
- Le intercettazioni ambientali e i colloqui che riepilogano piano, ruoli e luogo dell'esecuzione costituiscono elementi probatori rilevanti per accertare l'autore e il mandante di un reato anche se il delitto non è stato consumato.
- La valutazione dell'attualità della pericolosità sociale si fonda su un giudizio complessivo che considera modalità, collegamenti con la criminalità organizzata e il movente: una transazione civilistica non annulla automaticamente la pericolosità.
- Chi impugna una decisione di merito deve confrontarsi specificamente con le motivazioni addotte dal giudice; sollevare circostanze nuove non adeguatamente sviluppate in appello rende meno persuasive le censure in cassazione.
- In procedimenti per misure di sicurezza il Collegio dà rilievo sia agli elementi fattuali concreti che all'intensità e alla pregnanza delle condotte e dei contatti criminosi nel valutare la perdurante pericolosità.
- In caso di rigetto del ricorso la condanna alle spese è prevista e viene applicata secondo l'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare il profilo economico del rischio processuale prima di proporre ricorso quando le evidenze di fatto sono solide.
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