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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01494/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di mobilità volontaria nel pubblico impiego sanitario. La dipendente, dirigente sociologa, aveva chiesto il trasferimento presso una diversa azienda sanitaria e tale domanda era stata inizialmente assentita dall’ente di provenienza e accolta da quello di destinazione. Nelle more, a seguito di esposti, il trasferimento fu sospeso; successivamente, l’ente di provenienza le conferì un incarico di dirigente di unità semplice e, in un separato giudizio, fu accertato il suo diritto al passaggio alla nuova azienda con decorrenza anteriore. La lavoratrice domandava quindi il riconoscimento della qualifica di dirigente di struttura semplice, sostenendo che al momento dell’effettivo passaggio alla nuova amministrazione aveva già ottenuto, nell’amministrazione di provenienza, un incarico superiore. In cassazione ha dedotto, da un lato, l’omesso esame di un fatto decisivo, contestando la retrodatazione del passaggio operata dai giudici di merito; dall’altro, la violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1406 c.c. e dell’art. 20 del CCNL della dirigenza SPTA, sostenendo che la mobilità non comporta novazione e che il rapporto doveva ritenersi regolato anche dall’incarico successivamente acquisito presso l’ente di provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo ma piuttosto una contestazione del ragionamento valutativo del giudice di merito e della sufficienza della motivazione, non più deducibile in cassazione. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la decisione d’appello era conforme ai principi già espressi in materia di mobilità del pubblico impiego privatizzato: il dipendente che accetti il passaggio su una specifica vacanza e su un determinato profilo non può, dopo il trasferimento, pretendere il riconoscimento di una qualifica superiore conseguita nelle more presso l’amministrazione di provenienza. La Corte ha inoltre osservato che la mobilità resta finalizzata alla copertura di una precisa vacanza organica e che il riconoscimento di progressioni ulteriori maturate dopo il passaggio frusterebbe le esigenze di buon andamento, imparzialità ed efficienza. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è circoscritto al mancato scrutinio di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza o erroneità della motivazione; il n. 3 consente la denuncia della violazione di legge sostanziale.

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito del testo del contratto collettivo di diritto pubblico non determina improcedibilità del ricorso, poiché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale soddisfa l’esigenza di conoscenza per il giudice.

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    la mobilità volontaria nel pubblico impiego è finalizzata alla copertura di una specifica vacanza organica e si collega al profilo richiesto dall’amministrazione di destinazione.

  • art. 1406 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’assimilazione della mobilità alla cessione del contratto, ma la Corte ha escluso che tale ricostruzione incidesse sul caso concreto nei termini prospettati.

  • art. 20 CCNL Area Dirigenza SPTA dell’8 giugno 2000

    la mobilità volontaria è comunque subordinata alla vacanza di organico; la norma non è idonea a fondare il diritto al riconoscimento di un incarico superiore maturato dopo il passaggio.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001

    la pubblicazione dei contratti collettivi di diritto pubblico in Gazzetta Ufficiale rende autonoma la loro conoscibilità ai fini processuali.

  • art. 97 Cost.

    le esigenze di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell’amministrazione impediscono che il passaggio a un altro ente comporti l’attribuzione di vantaggi progressivi maturati successivamente presso l’amministrazione di provenienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, quando la mobilità volontaria è attivata per coprire una specifica vacanza e il dipendente accetta il profilo indicato dall’amministrazione di destinazione, non è consentito, dopo il trasferimento, pretendere un inquadramento superiore fondato su progressioni o incarichi conseguiti nelle more presso l’ente di provenienza.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o la sufficienza della motivazione.
  • La mobilità tra amministrazioni non può essere utilizzata per alterare il bilanciamento tra esigenze dell’aspirante trasferito e interessi pubblici di imparzialità, buon andamento, contenimento della spesa e corretta copertura dell’organico dell’ente di destinazione.
  • La disciplina collettiva del pubblico impiego deve essere letta in coerenza con la normativa legale sulla mobilità: la previsione di continuità del rapporto non elimina il requisito della vacanza organica né consente di cristallizzare, a favore del dipendente trasferito, sviluppi professionali sopravvenuti nell’amministrazione originaria dopo il passaggio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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