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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05706/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da operazioni in strumenti derivati concluse tra una società cliente e una banca, poi dichiarate risolte in primo grado per ritenuta inadeguatezza non segnalata e con ordine alla banca di rettificare le annotazioni di cassa. La corte d'appello ha però riformato la decisione, valorizzando le prove testimoniali secondo cui le operazioni non erano state stipulate per copertura ma per finalità speculative, e che la cliente era stata informata dei rischi e dell'inadeguatezza, decidendo comunque di procedere per tentare di conseguire differenziali favorevoli. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 30 TUF, negato ulteriori violazioni degli obblighi informativi e del conflitto di interessi, nonché il vizio del consenso per dolo o errore. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità delle operazioni per difetto di causa concreta e mancata aderenza allo scopo di copertura; violazione degli obblighi informativi sull'inadeguatezza; erronea valutazione della prova testimoniale; erroneo riconoscimento della qualità di amministratore di fatto del soggetto che aveva trattato con la banca; erronea esclusione della sottoscrizione fuori sede ex artt. 30 e 31 TUF; carenza di motivazione nel rigetto delle domande di risoluzione; erronea valutazione dell'adempimento degli obblighi informativi e del dolo/errore essenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo distonico rispetto alla ratio della sentenza impugnata, perché la corte territoriale aveva accertato che, al momento della conclusione delle operazioni, la cliente era stata avvertita della natura speculativa degli strumenti e aveva comunque scelto di eseguirli, sicché la causa concreta era stata in fatto quella speculativa e non quella di copertura. Ha poi dichiarato inammissibili, perché volti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, i motivi relativi all'inadeguatezza, all'attendibilità del teste, alla qualifica del soggetto trattante, alla nozione di fuori sede, all'adempimento degli obblighi informativi e al vizio del consenso. Ha infine escluso il difetto di motivazione sul rigetto delle domande fondate sull'art. 21 TUF e sul Regolamento Consob, rilevando che la motivazione era presente e che le censure non si confrontavano con il complessivo iter argomentativo della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle operazioni prive di adeguata causa concreta; la Corte ha escluso la censura perché incompatibile con l'accertamento di fatto sulla finalità speculativa effettivamente perseguita e accettata dalla cliente.

  • art. 21 TUF

    Norma invocata sia per dedurre la nullità/inadempimento degli obblighi informativi sia per chiedere la risoluzione; la Corte ha ritenuto la censura non autosufficiente o comunque non allineata alla motivazione di merito, che aveva escluso la violazione in base alle risultanze testimoniali.

  • art. 26 Reg. Consob n. 11522/1998

    Richiamato per contestare la validità/adeguatezza delle operazioni e gli obblighi informativi; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse adeguatamente considerato le informazioni rese e che le doglianze mirassero a una rivalutazione del fatto.

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    La corte territoriale l'aveva applicato per escludere la violazione dell'obbligo di segnalare l'inadeguatezza; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che contestavano tale accertamento di merito.

  • art. 30 TUF

    La Corte ha confermato l'esclusione dell'applicazione della norma, poiché la sottoscrizione non era avvenuta in una situazione di fuori sede rilevante ai fini della disciplina, essendo lo studio del soggetto trattante attiguo agli uffici della banca.

  • art. 31 TUF

    Richiamato nel motivo relativo alla sottoscrizione fuori sede; la Corte non ha ravvisato i presupposti applicativi nel caso concreto.

  • art. 166 TUF

    Citato dalla ricorrente nel motivo sulla disciplina delle operazioni in strumenti finanziari; la censura è stata dichiarata inammissibile perché fondata su una diversa lettura dei fatti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che si trattava di doglianze di merito non scrutinabili in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per censurare il prudente apprezzamento delle prove testimoniali; la Corte ha escluso che la censura potesse tradursi in un riesame del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a proposito dell'onere probatorio sugli obblighi informativi e sulla natura delle operazioni; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero solo a ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel resoconto dei gradi di merito con riferimento alle domande riproposte in appello; non è oggetto di specifica statuizione della Corte di cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre un vizio di motivazione; la Corte ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo sufficiente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la motivazione della sentenza d'appello era comunque presente.

  • art. 1427 c.c.

    Citato nel motivo sul dolo o errore essenziale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché fondata su una diversa lettura degli esiti probatori.

  • art. 2639 c.c.

    Richiamato per contestare il riconoscimento della qualità di amministratore di fatto del soggetto che aveva trattato con la banca; la censura è stata ritenuta inammissibile in quanto diretta a rimettere in discussione un accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dichiarato i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, a carico della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a una revisione del giudizio di merito.
  • La censura per difetto di causa concreta di un contratto o di un'operazione finanziaria è inammissibile quando non si confronta con l'accertamento di fatto della corte territoriale sulla finalità effettivamente perseguita e accettata dalle parti al momento della conclusione del rapporto.
  • L'inadempimento degli obblighi informativi in materia di servizi di investimento può essere escluso quando il giudice di merito, sulla base di prove ritenute attendibili, accerti che l'investitore sia stato informato della natura e dell'inadeguatezza dell'operazione e abbia comunque deciso di procedere.
  • Le doglianze relative a testimonianze, attendibilità dei testi, qualificazione del soggetto che ha trattato l'operazione e ricostruzione della sede di sottoscrizione sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità, non per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto.
  • La motivazione è sufficiente quando la sentenza di merito, anche mediante rinvio ad argomentazioni già sviluppate, consenta di comprendere il percorso logico seguito e il decisivo fondamento probatorio della decisione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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