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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10012/2021 del 15/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per IRPEF 2006-2007 per mancata e/o irrituale notifica degli avvisi di accertamento prodromici; la ricorrente deduceva che, in caso di temporanea assenza al domicilio (c.d. irreperibilità relativa), la procedura notificatoria a mezzo posta non si è perfezionata perché l'Agenzia non ha provato il ricevimento della "raccomandata informativa" (CAD) attestante l'avvenuto deposito degli atti presso l'ufficio postale, producendo solo l'avviso relativo alla prima raccomandata con l'attestazione di avvenuta spedizione della CAD

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso e rigettato il primo. La Corte ha affermato il principio secondo cui, quando la notifica postale diretta non si perfeziona per temporanea assenza o rifiuto, il notificante deve provare il perfezionamento della procedura mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (CAD); non è sufficiente la sola prova della spedizione della CAD. Poiché l'Agenzia non ha fornito tale prova nel caso di specie, la notifica degli avvisi di accertamento è stata ritenuta invalida e la cartella impugnata è stata accolta a favore della ricorrente. La sentenza di merito è stata cassata e il ricorso introduttivo è stato accolto; spese compensate

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 14

    La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e puo' eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria...

    Consente la notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Agenzia delle Entrate; norma speciale rispetto alle disposizioni codicistiche sulla notifica, e dunque legittima la notifica postale diretta dagli uffici fiscali

  • Legge 20 maggio 1982, n. 890, art. 8

    La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore

    Stabilisce l'effetto perfezionativo della notifica postale e prevede l'obbligo della raccomandata informativa (CAD) in caso di deposito; la Corte interpreta la norma nel senso che l'effetto di perfezionamento è subordinato alla effettiva ricezione della CAD, prova della quale deve essere data mediante l'avviso di ricevimento

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Consente al contribuente di impugnare direttamente l'atto esecutivo (es. cartella) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, senza essere obbligato ad impugnare contestualmente l'atto impositivo prodromico

  • Codice di procedura civile, artt. 99 e 112

    Richiamati con riferimento ai principi procedurali della decisione e dell'onere di pronuncia; la Corte segnala che non sempre l'assenza di pronuncia espressa equivale a vizio quando la decisione comporta rigetto implicito

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova; applicato per assegnare all'Amministrazione l'onere di provare il perfezionamento della notifica mediante produzione dell'avviso di ricevimento della CAD

  • Codice di procedura civile, art. 140

    Richiamato come paragone (tertium comparationis): anche per le notifiche operate dall'ufficiale giudiziario in caso di irreperibilità la giurisprudenza richiede la prova del ricevimento della raccomandata informativa; contribuisce all'interpretazione costituzionalmente orientata della legge 890/1982

  • Decisioni della Corte Costituzionale (sent. n. 346/1998 e n. 3/2010)

    Interpretazioni costituzionalmente orientate che hanno incidere sull'interpretazione della disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità, sottolineando la necessità di forme rafforzate di comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento) per garantire la conoscibilità e la tutela del diritto di difesa

Massime di principio

  • Se si contesta una cartella di pagamento per mancata notifica dell'atto presupposto, è legittimo impugnare la sola cartella facendo valere il vizio di notifica senza dover contestare nel merito l'avviso di accertamento
  • Quando la notifica è effettuata tramite servizio postale e l'atto non viene consegnato per assenza o rifiuto, il notificante deve provare il perfezionamento della procedura producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (CAD); la sola prova della spedizione della CAD non è sufficiente
  • L'onere della prova circa il perfezionamento della notifica grava sull'Amministrazione o sul notificante; in mancanza di prova idonea la notifica è invalida e ciò comporta la nullità dell'atto consequenziale (es. cartella di pagamento)
  • Le norme speciali che autorizzano la notifica diretta a mezzo posta (es. art. 14 DPR 600/1973) non esonerano il notificante dall'adempiere agli obblighi probatori stabiliti dalla legge e interpretati alla luce dei principi costituzionali sulla difesa
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe chiedere espressamente in giudizio la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD e, se assente, sollevare l'eccezione di nullità per difetto di notifica
  • L'Amministrazione dovrebbe documentare preventivamente e in giudizio tutte le ricevute (A/R) relative alla raccomandata informativa per evitare l'annullamento della pretesa per vizi procedurali

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