Cassazione Civile, Sentenza n. 9950/2021 del 15/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente confermato la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla gestione di una società di fatto tra Augusto Supino e Antonio Simone (gestione attività alberghiera), con censure fondate su: illegittima utilizzazione in sede civile della CTU e documentazione prodotta in altro giudizio (anche penale); violazione del contraddittorio e del giusto processo per la consultazione da parte del consulente di documenti non versati in giudizio; vizi nell'acquisizione e nella valutazione probatoria; omesso esame di fatti e documenti decisivi; e altri profili di nullità e violazione delle norme processuali
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha utilizzato la CTU disposta in un precedente giudizio, poiché la perizia era stata tempestivamente allegata dagli attori e quindi ritualmente acquisita al processo civile; ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il giudice di merito può avvalersi di perizie svolte in altri giudizi quando non v'è divieto di legge e la relativa documentazione è stata esibita. Ha inoltre osservato che molte censure attengono a valutazioni di merito o rientrano nei limiti di sindacabilità previsti dagli artt. 360 e 348-ter cod. proc. civ., risultando quindi inammissibili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità
Norme richiamate
Richiamato per l'utilizzabilità in sede civile di una CTU raccolta in precedente giudizio anche se quest'ultimo è stato estinto; la Corte ha confermato la possibilità di utilizzare la perizia previa rituale esibizione della relativa documentazione
art. 184 cod. proc. civ. (vigente ratione temporis)
Norma sulla produzione documentale: la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione atteso che la CTU era stata prodotta dagli attori sin dall'atto di costituzione in giudizio, rispettando le regole di allegazione
Norma che disciplina i poteri del consulente tecnico; la Corte ha ricordato i limiti ma ha ritenuto compatibile l'utilizzo in sede civile di una consulenza svolta altrove se la documentazione è stata regolarmente esibita dalle parti
Regime dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha escluso la ricevibilità di censure che attengono al merito valutativo delle prove o che non rientrano nei limiti tassativi dei nn. 3,4,5 dell'art. 360
Norma che limita il sindacato della Cassazione in caso di doppia conformità delle decisioni di merito; la Corte ha richiamato tale limite per escludere l'esame di alcune doglianze concernenti la valutazione documentale
art. 87 disp. att. cod. proc. civ.
Normativa richiamata in relazione ai termini e alle regole di acquisizione probatoria: la Corte ha ritenuto non violata la disciplina, dovendosi valutare la tempestività e la ritualità della produzione documentale
Principio della ripartizione dell'onere della prova: impiegato nella valutazione della idoneità delle produzioni documentali al fine probatorio
art. 24 Cost. e art. 111 Cost.
Richiamati i principi del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato il contraddittorio in modo tale da determinare nullità procedurale rilevante
Principio di autosufficienza degli atti di impugnazione: richiamato dai resistenti per censurare presunte lacune nella rappresentazione dei fatti del ricorso, ma la Corte ha esaminato l'inammissibilità sul piano dei motivi sostanziali
Massime di principio
- Una consulenza tecnica (CTU) raccolta in un precedente procedimento può essere utilizzata in un giudizio civile diverso se la documentazione è tempestivamente e ritualemente prodotta dalle parti: il mero fatto che la perizia sia stata svolta in altro processo (anche penale o poi estinto) non la rende automaticamente inammissibile
- Le censure sulla valutazione critica delle prove dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione: il ricorso per cassazione non è lo strumento per rimettere in discussione apprezzamenti di fatto e di prova a meno che non ricorra una violazione di legge o un vizio motivazionale grave
- Le eccezioni concernenti la correttezza procedurale dell'acquisizione documentale devono essere sollevate tempestivamente e specificamente nel corso del processo; la tardività può precluderne l'accoglimento
- L'art. 348-ter limita il controllo della Cassazione nei casi di doppia conferma delle decisioni di merito: chi impugna deve indicare chiaramente le ragioni di fatto differenzianti tra i gradi di giudizio per poter ottenere l'esame del motivo
- La prova della qualità di erede deve essere documentata con atti idonei; tuttavia, se la relativa documentazione viene poi prodotta e dimostra l'accaduto (es. rinuncia degli altri coeredi), l'eccezione può risultare superata
- Quando si pretende di utilizzare documenti o perizie originati in ambito penale, è necessario spiegare e documentare la correlazione con l'oggetto civile e dimostrare la tempestiva esibizione e la regolarità dell'allegazione affinché il giudice civile possa valutarli
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