Cassazione Civile, Sentenza n. 10013/2021 del 15/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa sulla debenza del contributo unificato (c.u.) per l'iscrizione a ruolo di un ricorso proposto dal Codacons: il Codacons sosteneva che le associazioni di volontariato/Onlus siano esenti dal pagamento del c.u. in virtù del combinato disposto degli artt. 8 legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia) e art. 27‑bis dell'Allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzioni imposta di bollo). La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non dovuto il c.u. per le Onlus quando il processo è strumentale ai fini statutari; il Ministero e il TAR hanno impugnato la decisione in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, in composizione di Sezioni Unite, ha accolto il ricorso del Ministero e del TAR Lazio: ha affermato che le esenzioni tributarie (compresa quella dal contributo unificato) devono essere interpretate in modo restrittivo e tassativo; il contributo unificato non è automaticamente equiparabile all'imposta di bollo e l'art. 10 del t.u. del 2002 riconosce l'esenzione solo per i "processi già esenti" secondo specifiche previsioni legislative (ossia esenzioni oggettive e tipizzate), non per una generica qualità soggettiva dell'attore (Onlus). Ne consegue che, salvo espressa previsione di legge, le associazioni di volontariato/Onlus non sono esentate dal pagamento del c.u.; inoltre la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure costituzionali e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE, e ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso incidentale del Codacons.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), art. 9, comma 1
«E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10»
Stabilisce l'obbligo del c.u. per l'iscrizione a ruolo; la Corte lo interpreta come imposizione tributaria con finalità di finanziamento del servizio giudiziario, non automaticamente esclusa per la semplice qualità soggettiva dell'attore.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), art. 10
«non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura [...]»
L'esenzione dal c.u. si applica solo ai processi espressamente indicati come già esenti per legge (rinvio a esenzioni oggettive), e non può essere estesa per analogia o per mero status soggettivo.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 27‑bis
«atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)»
Riconosce esenzioni dall'imposta di bollo per specifici documenti prodotti o richiesti dalle Onlus; la Corte osserva che tale esenzione riguarda in via primaria atti amministrativi/documentali e non legittima automaticamente l'esenzione dal c.u. per atti processuali.
Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 1
"esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi ... e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività"
Prevedeva esenzioni per atti connessi all'attività delle organizzazioni di volontariato; la Corte ritiene che, anche se applicabile ratione temporis, non autorizza per se stessa un'estensione dell'esenzione al contributo unificato per atti processuali.
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), art. 82, comma 5
«Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, ... posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore] ... sono esenti dall'imposta di bollo»
Riafferma/amplia l'esenzione per documenti degli enti del Terzo settore ai fini dell'imposta di bollo; tuttavia la Corte distingue tale esenzione dall'ambito del contributo unificato.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 12
Citato come esempio di casi in cui la legge ha espressamente previsto esenzioni dall'imposta di bollo per atti relativi a specifiche controversie giudiziarie; la Corte ne usa la presenza come argomento a favore della necessità di espressa previsione per le esenzioni processuali.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali e processuali (compresa quella dal contributo unificato) vanno interpretate in modo restrittivo e tassativo: non sono ammesse estensioni analogiche o interpretazioni estensive in favore del soggetto.
- Il contributo unificato è un tributo destinato a finanziare il servizio giudiziario e non è automaticamente equiparabile all'imposta di bollo: l'esonero dal bollo non implica automaticamente l'esonero dal c.u.
- La qualità soggettiva (essere Onlus o associazione di volontariato) non è di per sé sufficiente a ottenere l'esenzione dal c.u., salvo che una norma legislativa lo preveda espressamente.
- Il pagamento anticipato del c.u. non preclude l'accesso alla giustizia: l'eventuale importo può essere rimborsato dalla parte soccombente in sede di liquidazione delle spese di lite.
- Per le organizzazioni che ritengono di avere diritto a un'esenzione, la via praticabile è ottenere una previsione normativa esplicita o invocare strumenti processuali (es. rimborso in caso di soccombenza, patrocinio a spese dello Stato quando applicabile), piuttosto che una interpretazione estensiva delle norme vigenti.
- Se si agisce in situazione simile, valutare preliminarmente: (a) se esiste una norma espressa di esenzione che riguardi il processo in questione; (b) la tipologia dell'atto (amministrativo/documentale vs. processuale); (c) la possibilità di recupero del c.u. tramite condanna alle spese in caso di esito favorevole.
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