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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10013/2021 del 15/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sulla debenza del contributo unificato (c.u.) per l'iscrizione a ruolo di un ricorso proposto dal Codacons: il Codacons sosteneva che le associazioni di volontariato/Onlus siano esenti dal pagamento del c.u. in virtù del combinato disposto degli artt. 8 legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 10 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia) e art. 27‑bis dell'Allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzioni imposta di bollo). La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto non dovuto il c.u. per le Onlus quando il processo è strumentale ai fini statutari; il Ministero e il TAR hanno impugnato la decisione in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione, in composizione di Sezioni Unite, ha accolto il ricorso del Ministero e del TAR Lazio: ha affermato che le esenzioni tributarie (compresa quella dal contributo unificato) devono essere interpretate in modo restrittivo e tassativo; il contributo unificato non è automaticamente equiparabile all'imposta di bollo e l'art. 10 del t.u. del 2002 riconosce l'esenzione solo per i "processi già esenti" secondo specifiche previsioni legislative (ossia esenzioni oggettive e tipizzate), non per una generica qualità soggettiva dell'attore (Onlus). Ne consegue che, salvo espressa previsione di legge, le associazioni di volontariato/Onlus non sono esentate dal pagamento del c.u.; inoltre la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure costituzionali e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte UE, e ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso incidentale del Codacons.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), art. 9, comma 1

    «E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'art. 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10»

    Stabilisce l'obbligo del c.u. per l'iscrizione a ruolo; la Corte lo interpreta come imposizione tributaria con finalità di finanziamento del servizio giudiziario, non automaticamente esclusa per la semplice qualità soggettiva dell'attore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (t.u. spese di giustizia), art. 10

    «non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura [...]»

    L'esenzione dal c.u. si applica solo ai processi espressamente indicati come già esenti per legge (rinvio a esenzioni oggettive), e non può essere estesa per analogia o per mero status soggettivo.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 27‑bis

    «atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)»

    Riconosce esenzioni dall'imposta di bollo per specifici documenti prodotti o richiesti dalle Onlus; la Corte osserva che tale esenzione riguarda in via primaria atti amministrativi/documentali e non legittima automaticamente l'esenzione dal c.u. per atti processuali.

  • Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 8, comma 1

    "esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti costitutivi ... e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività"

    Prevedeva esenzioni per atti connessi all'attività delle organizzazioni di volontariato; la Corte ritiene che, anche se applicabile ratione temporis, non autorizza per se stessa un'estensione dell'esenzione al contributo unificato per atti processuali.

  • d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), art. 82, comma 5

    «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, ... posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore] ... sono esenti dall'imposta di bollo»

    Riafferma/amplia l'esenzione per documenti degli enti del Terzo settore ai fini dell'imposta di bollo; tuttavia la Corte distingue tale esenzione dall'ambito del contributo unificato.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 12

    Citato come esempio di casi in cui la legge ha espressamente previsto esenzioni dall'imposta di bollo per atti relativi a specifiche controversie giudiziarie; la Corte ne usa la presenza come argomento a favore della necessità di espressa previsione per le esenzioni processuali.

Massime di principio

  • Le esenzioni fiscali e processuali (compresa quella dal contributo unificato) vanno interpretate in modo restrittivo e tassativo: non sono ammesse estensioni analogiche o interpretazioni estensive in favore del soggetto.
  • Il contributo unificato è un tributo destinato a finanziare il servizio giudiziario e non è automaticamente equiparabile all'imposta di bollo: l'esonero dal bollo non implica automaticamente l'esonero dal c.u.
  • La qualità soggettiva (essere Onlus o associazione di volontariato) non è di per sé sufficiente a ottenere l'esenzione dal c.u., salvo che una norma legislativa lo preveda espressamente.
  • Il pagamento anticipato del c.u. non preclude l'accesso alla giustizia: l'eventuale importo può essere rimborsato dalla parte soccombente in sede di liquidazione delle spese di lite.
  • Per le organizzazioni che ritengono di avere diritto a un'esenzione, la via praticabile è ottenere una previsione normativa esplicita o invocare strumenti processuali (es. rimborso in caso di soccombenza, patrocinio a spese dello Stato quando applicabile), piuttosto che una interpretazione estensiva delle norme vigenti.
  • Se si agisce in situazione simile, valutare preliminarmente: (a) se esiste una norma espressa di esenzione che riguardi il processo in questione; (b) la tipologia dell'atto (amministrativo/documentale vs. processuale); (c) la possibilità di recupero del c.u. tramite condanna alle spese in caso di esito favorevole.

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