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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9948/2021 del 15/04/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva respinto la loro pretesa di percepire l'indennizzo di una polizza vita in favore della loro dante causa (prima beneficiaria Palma Sofia Mazzeo), sostenendo che la designazione a favore della beneficiaria, premorendo rispetto allo stipulante, non avrebbe dato luogo a un diritto trasmissibile ai suoi eredi. I ricorrenti deducevano invece che la beneficiaria aveva acquisito un diritto proprio per effetto della designazione e della rinuncia alla facoltà di revoca operata dallo stipulante, che la compagnia aveva comunque ricevuto comunicazioni, e contestavano la validità delle successive scritture (revoca/nomina di altra beneficiaria) per disconoscimento di sottoscrizione e per assenza di forme previste. Il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1412 e 1920 c.c. e chiedeva la verifica delle scritture contestate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso la trasmissibilità del diritto spettante al beneficiario premorto. La Corte ha affermato che nel contratto di assicurazione sulla vita il beneficiario designato acquisisce un diritto proprio (ai sensi dell'art. 1920 c.c.) che entra nel suo patrimonio e che, in caso di premorienza del beneficiario, si applica anche al contratto di assicurazione quanto previsto dall'art. 1412, comma 2 c.c.: il diritto, pur diventando esigibile con la morte del disponente, non nasce solo al momento dell'evento ma è già parte del patrimonio del beneficiario e può trasmettersi ai suoi eredi, salvo revoca valida. La Corte ha perciò cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione perché esamini le questioni di merito rimaste aperte (validità della rinuncia alla revoca, autenticità delle sottoscrizioni, efficacia della revoca e della nuova nomina, eventuali verificazioni richieste). Il secondo motivo (spese) è stato assorbito e la Corte ha rimandato alla Corte d'appello anche la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 1412 cod. civ.

    La regola del contratto a favore del terzo (trasmissibilità del diritto agli eredi del beneficiario premorto) si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita: se il beneficiario premore allo stipulante, il diritto al vantaggio assicurativo, pur esigibile alla morte del disponente, è parte del patrimonio del beneficiario e si trasmette agli eredi salvo revoca valida.

  • art. 1920 cod. civ.

    comma 3 richiamato in motivazione

    La designazione del beneficiario nell'assicurazione vita dà al terzo un 'diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione' che ha fonte nel contratto e pertanto esce dal patrimonio del disponente entrando in quello del beneficiario sin dalla designazione/accettazione.

  • art. 1921 cod. civ.

    comma 1 e comma 2 richiamati

    La rinuncia alla facoltà di revoca e l'accettazione scritta del beneficio, comunicate all'assicuratore, rendono opponibile alla compagnia la designazione e 'cristallizzano' il diritto del beneficiario, limitando la possibilità di revoca da parte del contraente.

  • art. 458 cod. civ.

    Il divieto dei patti successori è distinto dalla regolazione della designazione beneficiario e della rinuncia alla revoca: la rinuncia inter vivos alla revoca nel contratto vita non è qualificabile come patto successorio e non è nulla per tale divieto, se rispettate le forme e condizioni di legge.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Ground di cassazione invocato per violazione di legge (errata applicazione/interpretazione delle norme sostanziali in materia di contratto a favore del terzo e assicurazione sulla vita).

  • art. 285 cod. proc. civ.

    Principio sull'efficacia della notificazione e sul decorso dei termini: la notificazione all'avvocato costituito che non ha dichiarato il decesso dell'assistito è idonea a far decorrere i termini e a mantenere il mandato ultrattivo.

  • art. 299 e art. 330 cod. proc. civ.

    Regole sulla notificazione alla parte o al suo difensore e sulla possibilità di notificare all'avvocato costituito; la notificazione all'avvocato per la parte costituita è valida anche se la parte è deceduta e il difensore non ha dichiarato il decesso.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Norma sul fascicolo della terza chiamata: la Corte ha ritenuto irrilevante il mancato deposito del fascicolo della terza chiamata dato che i fatti fondamentali risultavano dagli atti e dalle produzioni delle parti.

  • art. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Norme sulle spese processuali: la questione è stata rimessa alla Corte territoriale in rinnovazione, essendo il secondo motivo assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione sulla vita il beneficiario designato e che accetta acquista un diritto proprio che entra nel suo patrimonio sin dalla designazione/accettazione; la morte del disponente ne determina solo l'esigibilità, non la nascita del diritto.
  • Se il beneficiario premore rispetto al disponente, tale diritto si trasmette ai suoi eredi ai sensi dell'art. 1412, comma 2, salvo che la designazione sia stata validamente revocata prima della morte del disponente.
  • La rinuncia preventiva alla facoltà di revoca (art. 1921) con accettazione scritta del beneficiario e comunicazione all'assicuratore cristallizza il beneficio e limita le possibilità di successiva revoca da parte del contraente.
  • In presenza di contestazioni su firme o validità di dichiarazioni (rinuncia, revoca, nomina), è necessario procedere alle verificazioni di scrittura richieste prima di decidere sull'operatività del beneficio; l'assicuratore deve accertare la validità formale delle comunicazioni su cui si è basato il pagamento.
  • La qualificazione di un negozio come 'patto successorio' impedisce la validità se soddisfatta, ma la designazione del beneficiario e la rinuncia alla revoca nell'assicurazione vita, se conformi alle norme e alle forme, non rientrano nel divieto dei patti successori.
  • Sotto il profilo processuale, la notificazione all'avvocato validamente costituito che non dichiara il decesso dell'assistito è efficace; il difensore con procura valida può proseguire il processo e ricevere notificazioni.

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