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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17516/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA dell'anno d'imposta 2009. L'annullamento era stato pronunciato perché l'atto era stato notificato prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR sulle eccezioni relative al fatto che l'accertamento si fondava su indagini bancarie e non su accesso nei locali; 2) omesso esame di un fatto decisivo corrispondente a tale circostanza; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che il termine dilatorio di 60 giorni non si applica agli accertamenti basati su indagini bancarie; 4) violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, perché durante l'accesso sarebbero stati richiesti solo chiarimenti e documenti sulle movimentazioni bancarie, senza contestazioni o rilievi. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso notificato ai tre soggetti indicati come soci, perché non risultava che avessero partecipato ai giudizi di merito e la loro qualità di soci non era documentata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dei tre soggetti indicati come soci della società, per difetto di loro partecipazione ai precedenti gradi di merito e per mancata prova della qualità processuale allegata. Quanto al ricorso proposto contro la società contribuente, ha rigettato tutti i motivi, ritenendo corretto l'annullamento dell'avviso di accertamento per violazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il termine di 60 giorni si applica quando vi sia stato un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente e l'avviso sia emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza provate dall'Ufficio. Ha poi ribadito che accesso/ispezione/verifica e indagini bancarie sono procedimenti distinti, e che la questione circa la base effettiva dell'accertamento è accertamento di fatto del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di difesa degli intimati. La Corte ha infine escluso l'obbligo dell'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia viene respinta perché la motivazione della sentenza impugnata mostra che le eccezioni dell'Ufficio erano state considerate e implicitamente disattese.

  • art. 36 d.P.R. n. 546 del 1992

    Richiamato solo come parametro processuale insieme all'art. 132 c.p.c. per la censura di omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro processuale per la censura motivazionale e di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È il paradigma della censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ritiene infondata la doglianza perché il fatto era stato comunque considerato dal giudice di merito.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le indagini bancarie e il loro utilizzo nell'accertamento sono procedimenti distinti dall'accesso nei locali; da sole non fanno decorrere il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni è posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e la sua violazione determina l'illegittimità dell'atto emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza provate dall'Ufficio. Il termine decorre dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni conseguenti ad accesso/ispezione/verifica nei locali del contribuente e si applica anche a verbali meramente istruttori o descrittivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica alle Amministrazioni dello Stato avvalendosi della prenotazione a debito, sicché non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    "l'accesso, ispezione e verifica dei locali destinati all'esercizio di una attività e la successiva autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituiscono procedimenti distinti"

    Il termine dilatorio si applica solo se l'accertamento è fondato anche sugli esiti dell'accesso/ispezione/verifica; se l'accertamento è fondato solo su risultanze bancarie, il termine non opera.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente per l'emanazione dell'avviso di accertamento dopo accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente tutela il contraddittorio endoprocedimentale ed è causa di illegittimità dell'atto emesso prima della scadenza, salvo prova di specifiche ragioni di urgenza da parte dell'Ufficio.
  • La mera mancanza, nell'avviso, di una motivazione espressa sull'urgenza non è il vizio decisivo; ciò che rileva è l'effettiva sussistenza, in concreto, dei presupposti di urgenza che consentono di derogare al termine.
  • Accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente, da un lato, e indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, dall'altro, sono procedimenti distinti: il termine di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 opera solo se l'accertamento si fonda anche su elementi acquisiti nel corso dell'accesso o della verifica nei locali.
  • Quando il motivo di ricorso denuncia omessa pronuncia o omesso esame di un fatto, la censura è infondata se dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la questione è stata comunque considerata e disattesa, anche implicitamente.
  • Il ricorso notificato a soggetti che non risultino parte dei giudizi di merito è inammissibile se la loro qualità processuale allegata non è documentata.
  • Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, per il regime della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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