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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17720/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato la perdita dichiarata da una società per l'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione parte dei costi sostenuti per lavori eseguiti su un immobile di terzi detenuto in leasing. L'Ufficio ha qualificato tali spese come manutenzione straordinaria, quindi come costi pluriennali deducibili solo pro quota ai sensi dell'art. 108, comma 3, TUIR, nel periodo minore tra utilità futura e durata residua del contratto di locazione finanziaria. Conseguentemente è stato emesso anche un avviso nei confronti della socia, per il maggior reddito di partecipazione imputato per trasparenza. In primo grado i contribuenti avevano ottenuto accoglimento, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo che gli interventi, in particolare la rimozione dell'amianto dalla copertura dell'immobile, avessero natura straordinaria e non fossero integralmente deducibili nell'esercizio. In cassazione i contribuenti hanno dedotto, con un primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva considerato la natura ordinaria di parte delle opere risultante dalle fatture depositate in memoria integrativa; con un secondo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 108, comma 3, TUIR, riproponendo la medesima doglianza sotto il profilo di diritto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che dalle risultanze dell'avviso di accertamento e dalla causale della fattura emergeva che le spese riguardavano la manutenzione e messa in sicurezza della copertura in cemento amianto di un immobile di terzi, dunque interventi di natura straordinaria e pluriennale. Ha richiamato i principi contabili OIC 16 e OIC 24 per ribadire che la manutenzione straordinaria è capitalizzabile e che i relativi costi sono deducibili per quote in base al periodo minore tra utilità futura e durata residua del leasing. Ha inoltre rilevato che la contestazione sulla natura ordinaria di ulteriori opere era stata introdotta solo con memoria integrativa in primo grado e non nel ricorso introduttivo, con conseguente inammissibile ampliamento del thema decidendum nel processo tributario; la memoria illustrativa non può infatti introdurre nuovi motivi, potendosi usare motivi aggiunti solo nei casi previsti dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    le spese per manutenzioni straordinarie su beni di terzi hanno natura pluriennale e sono deducibili solo per quote, nel periodo minore tra utilità futura e durata residua del rapporto di leasing o locazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta infondata perché la qualificazione dei lavori come straordinari risultava già dal quadro fattuale considerato dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la dedotta violazione di legge è stata respinta perché la qualificazione delle spese come manutenzione straordinaria era corretta

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    i motivi aggiunti nel processo tributario sono ammessi solo in caso di deposito di documenti non conosciuti dalle altre parti o per ordine della commissione; non possono essere usati per introdurre nuove censure mediante memoria illustrativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le spese sostenute su beni di terzi che integrino manutenzione straordinaria, modifiche o interventi di messa in sicurezza con effetti incrementativi o di prolungamento della vita utile del bene devono essere trattate come costi pluriennali e dedotte per quote, non integralmente nell'esercizio di sostenimento.
  • Nel processo tributario il contribuente deve dedurre specificamente nel ricorso introduttivo tutti i motivi di contestazione dell'atto impugnato; la memoria illustrativa non può introdurre nuove censure o ampliare il thema decidendum.
  • La qualificazione di un intervento come manutenzione ordinaria o straordinaria va effettuata in base alla natura oggettiva delle opere e alla loro funzione economico-tecnica, non alla sola denominazione formale utilizzata in fattura.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata quando la decisione di merito si sia già confrontata con il nucleo fattuale rilevante e la doglianza miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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