Sentenza n. 550/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale esecuzione da parte dell’I.N.P.S. del giudicato civile che imponeva il riconoscimento, ai fini della riliquidazione della pensione, di tre anni di contribuzione presso la gestione CPDEL, oltre agli arretrati e alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini della liquidazione della pensione VOCUM, di tutta la contribuzione maturata presso la CPDEL nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978, pari a tre anni, ed era stato ordinato all’I.N.P.S. di corrispondere la pensione rideterminata, gli arretrati e la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. L’I.N.P.S. ha sostenuto di avere ottemperato mediante la riliquidazione della pensione e il pagamento degli arretrati, ma la documentazione prodotta evidenziava il computo di soli 88 settimane contributive, corrispondenti al periodo dal 1° gennaio 1976 al 9 luglio 1978, anziché delle 156 settimane comprese nell’intero periodo riconosciuto dal giudicato. L’Istituto ha inoltre dedotto di essere impossibilitato a procedere oltre in assenza della regolarizzazione contributiva da parte del Comune datore di lavoro. Il ricorrente ha contestato la parzialità dell’ottemperanza e l’insufficiente specificazione del calcolo degli accessori. Ha altresì chiesto la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente una parziale ottemperanza. Il giudicato civile vincolava l’I.N.P.S. al riconoscimento dell’intero periodo di tre anni di contribuzione presso la CPDEL e non consentiva all’Istituto di rimettere in discussione, nel giudizio esecutivo, questioni di merito che avrebbe dovuto dedurre nel processo di cognizione. Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, trattandosi dell’esecuzione di una sentenza ordinaria di condanna al pagamento di somme, svolge una funzione prevalentemente esecutiva e non può integrare, restringere o ampliare il comando giudiziale. Il TAR ha quindi ordinato all’I.N.P.S., entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di riliquidare la pensione computando tutti i tre anni di contribuzione dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e di corrispondere sugli arretrati la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di compiere anche gli atti contabili e di pagamento necessari. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, in ragione della recente formazione del giudicato. L’I.N.P.S. è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
Fondano l’azione di ottemperanza diretta a ottenere la piena esecuzione del giudicato.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e, ricorrendone i presupposti, applicare la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di condannare al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta in considerazione della recente formazione del giudicato.
Il giudicato fa stato tra le parti e impedisce al giudice dell’ottemperanza di alterare il precetto contenuto nella sentenza ordinaria, limitandone o ampliandone la portata.
Impone, secondo il comando del giudicato, la corresponsione sulle differenze arretrate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
La sentenza passata in giudicato è stata notificata all’I.N.P.S. ai fini dell’esecuzione, con conseguente decorso del termine previsto dalla normativa speciale.
Consente la nomina del commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato, quando l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato.
Massime di principio
- Quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante una condanna dell’amministrazione al pagamento o alla riliquidazione di una prestazione, il giudice amministrativo svolge una funzione prevalentemente esecutiva e deve attenersi rigorosamente al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere esaminate obiezioni di merito o contestazioni sul rapporto sostanziale che l’amministrazione avrebbe dovuto dedurre nel precedente giudizio di cognizione; tali obiezioni non possono essere utilizzate per restringere o modificare la portata del giudicato.
- L’esecuzione parziale di un giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare all’amministrazione il completamento degli adempimenti entro un termine perentorio, con nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Quando il giudicato impone il pagamento degli arretrati con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, l’amministrazione deve applicare correttamente tale criterio e rendere verificabili le modalità di calcolo; il pagamento di una somma non adeguatamente giustificata non esaurisce l’obbligo conformativo.
- La mancata disponibilità di stanziamenti o di cassa non costituisce, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato pecuniario: il commissario ad acta deve compiere gli atti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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