Cassazione Civile, Ordinanza n. 12379/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti impugnavano avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, emessi a seguito di verifica estesa agli anni 2006-2010, fondati sull'assunta natura oggettivamente inesistente di operazioni di acquisto poste in essere da una società poi fallita e sulla responsabilità del cessionario ex art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 per cessione d'azienda in frode al fisco. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'inapplicabilità del raddoppio dei termini di accertamento perché il socio non avrebbe commesso reati e non sarebbe stata presentata denuncia; (2) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, deducendo che non vi fosse stata una vera cessione d'azienda tra le società e che, comunque, la nuova società non esistesse ancora nel 2006, mentre l'amministrazione collocava la frode in anni successivi; (3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la CTR avesse erroneamente valutato le prove escludendo la mancanza di operazioni oggettivamente inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte il primo motivo, limitatamente alla questione IRAP: ha affermato che per l'IRES e per l'IVA il raddoppio dei termini operava, poiché era sufficiente l'esistenza dei presupposti per la denuncia penale e nella specie la CTR aveva anche accertato l'avvenuto deposito della denuncia; per l'IRAP, invece, non operando uno statuto penale delle violazioni, ha ritenuto maturata la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. Il secondo motivo è stato rigettato perché la CTR aveva accertato in fatto una cessione di fatto del patrimonio aziendale in frode al fisco, anche mediante trasferimento frazionato di singoli beni, con conseguente responsabilità solidale del cessionario senza limiti temporali ai sensi dell'art. 14, comma 4. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per il regime della doppia conforme sia perché mirava a rivalutare il merito probatorio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, anche per le spese, limitatamente al profilo IRAP; il ricorso è stato respinto nel resto.
Norme richiamate
Per IRES, nel regime previgente applicabile al caso, il raddoppio dei termini di accertamento richiede l'esistenza dei presupposti per la denuncia penale ex art. 331 c.p.p., non la prova dell'effettiva presentazione della denuncia; se tali presupposti esistono, il raddoppio opera.
In materia IVA, vale il medesimo principio del raddoppio dei termini collegato ai presupposti della denuncia penale.
Il pubblico ufficiale ha l'obbligo di denuncia quando emergono fatti astrattamente integranti reato, senza dover accertare la reale responsabilità penale dei singoli o l'assenza di cause di giustificazione.
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
La responsabilità solidale del cessionario si estende senza limiti temporali o quantitativi quando la cessione d'azienda è avvenuta in frode al fisco, anche se realizzata mediante trasferimento frazionato di singoli beni.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame del fatto decisivo nei limiti in cui la censura miri soltanto a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di primo e secondo grado.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
Nelle ipotesi di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando il ricorrente contesti unicamente la valutazione dei fatti già compiuta in modo conforme nei due gradi di merito.
Massime di principio
- Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento in materia tributaria, nel regime previgente, non è necessario dimostrare la concreta presentazione della denuncia penale: è sufficiente che i fatti accertati integrino in astratto i presupposti dell'obbligo di denuncia.
- Per le violazioni tributarie prive di rilevanza penale, come l'IRAP nel caso esaminato, il meccanismo del raddoppio dei termini non opera e l'Ufficio decade dal potere di accertamento se il termine ordinario è spirato.
- La responsabilità del cessionario ex art. 14, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 opera in modo pieno quando la cessione, anche frazionata in singoli beni, sia posta in essere in frode al fisco, senza limiti temporali rispetto all'epoca dei debiti tributari trasferiti.
- In sede di legittimità, il motivo che formalmente denuncia omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se in realtà mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato in modo conforme nei due gradi di merito.
- La doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la censura non individui un vero fatto storico trascurato, ma si risolva nella contestazione dell'apprezzamento delle prove.
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