Cassazione Penale, Sentenza n. 592/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso puntava a censurare l'ordinanza del Tribunale del riesame del 29/04/2024 che aveva annullato, per carenza di gravità indiziaria, la contestazione relativa al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. sub capo 1) (associazione mafiosa), sostenendo che il Tribunale avrebbe omesso o dato motivazione illogica circa la rilevanza e la concludenza degli elementi probatori. Il Pubblico Ministero riteneva che i fatti descritti (ruolo di Turchetti nel gruppo Arena, controllo della piazza di spaccio di Librino, uso della forza intimidatoria, rapporti con altre famiglie mafiose) fossero idonei a dimostrare la proiezione del metodo mafioso e dunque la sussistenza dei gravi indizi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse in gran parte devoluto a valutazioni di fatto e a una diversa lettura della prova, materie non sindacabili in questa sede di legittimità se non per vizio motivazionale manifesto. La Corte ha valutato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la decisione, richiamando la distinzione tra associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e associazione di tipo mafioso, e spiegando l'assenza di elementi che attestassero la proiezione del metodo mafioso verso le finalità tipiche dell'art. 416 bis (controllo economico, appalti, condizionamento politico/elettorale ecc.). Conclude dunque che non sussistono deficit motivazionali tali da consentire l'intervento della Corte di cassazione e dichiara il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
La Corte richiama che per la configurazione dell'associazione di tipo mafioso non basta l'attività delittuosa (es. narcotraffico) ma è necessario accertare la proiezione del metodo mafioso verso le finalità tipiche della norma (controllo del territorio e acquisizione di vantaggi economici o politici).
Richiamata la nozione di gravità indiziaria: si tratta di elementi che, pur non provando, rendono probabile la responsabilità dell'indagato e giustificano la misura cautelare; la Corte ha però ritenuto che la valutazione svolta dal Tribunale del riesame fosse congrua.
Norma sul riesame della misura cautelare: il Tribunale, in funzione di giudice del riesame, ha valutato la sussistenza dei gravi indizi e deciso l'annullamento per il capo 1).
artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90
Norme in materia di stupefacenti: costituivano le residue contestazioni per le quali la misura custodiale è stata confermata dal Tribunale del riesame.
Riferimento a norme aggravate contestate (presumibilmente reati connessi a ricettazione/uso di beni o reati analoghi); erano contestazioni residue confermate nella misura.
Indica il modello di motivazione cui deve adeguarsi il giudice, applicato dai giudici del riesame e considerato rispettato dalla Corte; la motivazione deve esporre le ragioni della decisione in modo congruo.
Riferimento al modulo motivazionale previsto per le decisioni, adattato al processo cautelare; la Corte ha richiamato l'esigenza che la motivazione sia logica e adeguata rispetto agli indizi.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede ordinaria di rivalutazione del materiale probatorio: i ricorsi che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per configurare l'associazione di tipo mafioso non è sufficiente dimostrare attività delittuose ripetute (p.es. narcotraffico); occorre provare la proiezione del metodo mafioso verso finalità di controllo economico o politico (dominio/egemonia sul territorio e vantaggi tipici dell'art. 416 bis).
- Nel giudizio sulle misure cautelari i gravi indizi devono essere valutati secondo criteri logici e motivati conformemente all'art. 292 c.p.p.; una motivazione che illustra il confronto tra elementi probatori contrastanti e spiega l'apprezzamento compiuto è di norma sufficiente.
- Se la decisione del giudice di merito espone ragioni coerenti e non manifestamente illogiche, la Corte di legittimità non interviene per sostituirsi alla valutazione del merito.
- Nel difetto di elementi che attestino la finalità di controllo/egemonia tipica delle mafie, l'accertamento di fatti violenti o di narcotraffico può essere ritenuto idoneo solo a configurare associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti e non automaticamente l'associazione mafiosa.
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