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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 530/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per omesso versamento di ritenute (art. 10-bis d.lgs. n.74/2000) per più capi: 1) nullità del decreto di citazione per mancato avviso sulla messa alla prova; 2) nullità/abnormità della riformulazione del capo di imputazione e richiesta di proscioglimento ex art.129 c.p.p. alla luce della pronuncia costituzionale n.115/2022; 3) nullità del verbale d'udienza del 17/01/2023 per carenza degli avvisi ex art.520 c.p.p. e difetto di correlazione imputazione-sentenza; 4) insufficienza probatoria (mancata prova del rilascio delle certificazioni ai dipendenti, essendo state acquisite solo le trasmissioni telematiche all'Agenzia delle Entrate); 5) esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.); 6) vizi nella determinazione della pena (recidiva, continuazione, minima ed aumento) e revoca della confisca; motivi nuovi riguardanti assoluzione per non sussistenza, tenuità e prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati la maggior parte dei motivi (nullità del decreto per mancato avviso sulla messa alla prova, legittimità della riformulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero, doglianze generiche sugli avvisi di udienza). Tuttavia ha accolto il quarto motivo: la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto sufficiente la sola trasmissione telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate quale prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti. Secondo la Cassazione, la normativa (d.P.R. n.332/1998) richiede la consegna materiale delle certificazioni ai dipendenti e la trasmissione telematica non è equipollente; pertanto la pronuncia di condanna deve essere annullata. La sentenza è annullata con rinvio a altra sezione della Corte d'Appello di Torino per un nuovo giudizio; le altre censure sono assorbite dall'accoglimento del motivo probatorio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n.74

    A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.115/2022 la rilevanza penale riguarda esclusivamente le ritenute risultanti dalle certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti; le ritenute indicate solo nella dichiarazione senza prova del rilascio delle certificazioni costituiscono illecito amministrativo.

  • art. 552, comma 1, lett. f) cod. proc. pen. (previgente e riformulato)

    Il previgente testo non imponeva l'obbligo, a pena di nullità, di inserire nel decreto di citazione l'avviso sulla messa alla prova per i decreti anteriori all'entrata in vigore della riforma (30/12/2022); la riforma del 2022 ha successivamente introdotto tale obbligo per i decreti successivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede il proscioglimento quando il fatto non costituisce reato; nel caso la Corte ha ritenuto che la riformulazione dell'imputazione fosse legittima e quindi la richiesta di proscioglimento non trovava applicazione automatica.

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Disciplina gli avvisi che devono risultare nei verbali di udienza; la mancata indicazione può comportare nullità solo se è dimostrabile il pregiudizio per l'esercizio della difesa.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente l'ha invocata ma la Corte ha ritenuto assorbite le questioni a seguito dell'annullamento per vizio probatorio.

  • d.P.R. 3 luglio 1998, n.332

    Regola le modalità di predisposizione e consegna delle certificazioni: impone che le certificazioni siano consegnate ai sostituiti e non equipara tale obbligo alla semplice trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate; pertanto la prova dell'invio telematico non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna ai dipendenti.

  • legge 28 aprile 2014, n.67

    Ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.), ma non ha modificato contestualmente l'art. 552 c.p.p. per imporre l'avviso nel decreto di citazione.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n.158

    Aveva inserito nella fattispecie di cui all'art.10-bis una locuzione poi ritenuta incostituzionale; la Corte costituzionale ha disapplicato tale parte ripristinando il regime precedente.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Ha riformulato l'art. 552 c.p.p., imponendo l'obbligo dell'avviso sulla messa alla prova nei decreti di citazione successivi alla sua entrata in vigore (30/12/2022).

  • Corte Costituzionale, sent. n.115 del 2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle parole "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" nell'art.10-bis, stabilendo che la rilevanza penale concerne solo le ritenute risultanti da certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti.

  • Sez. 3, n. 2338 del 27/09/2022 (giurisprudenza di legittimità)

    Ha precisato che, ai fini del calcolo dell'ammontare rilevante per l'art.10-bis, si devono considerare solo le certificazioni effettivamente rilasciate ai sostituiti.

Massime di principio

  • Nel reato di omesso versamento di ritenute ai sensi dell'art.10-bis la prova deve riguardare il rilascio materiale delle certificazioni ai sostituiti; la sola trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate non è di per sé prova dell'avvenuta consegna ai lavoratori.
  • Il pubblico ministero può precisare o modificare il capo di imputazione anche dopo l'apertura del dibattimento; l'imputato ha strumenti difensivi (richiesta di termini, produzioni, riti alternativi) ma la modifica non è automaticamente nulla.
  • La mancata indicazione nel decreto di citazione della facoltà di messa alla prova, se il decreto è anteriore alla riforma del 30/12/2022, non determina la nullità dell'atto.
  • La carenza nei verbali d'udienza ex art.520 c.p.p. è rilevante solo se il difensore dimostra che ha effettivamente pregiudicato l'esercizio dei diritti di difesa; censure generiche sono inammissibili.
  • Se la condanna si fonda su prova insufficiente o su presunzioni non adeguatamente supportate, la cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.
  • Questioni quali la particolare tenuità, la prescrizione o vizi nella quantificazione della pena devono essere valutate nel merito dal giudice di rinvio e possono essere assorbite se l'annullamento è fondato su vizio probatorio.

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